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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 42294/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA])

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 19/1/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 10/7/2020 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile.

Le deduzioni, incentrate sulla mancata valutazione dei rilievi difensivi e sulla mancata confutazione della versione difensiva, sono generiche e comunque manifestamente infondate, in quanto non si precisa quali elementi sarebbero stati pretermessi e non si individuano vizi nella ricostruzione dei Giudici di merito, avendo la Corte richiamato la sentenza di primo grado, nella quale si dà conto delle discolpe invocate, ma si illustrano le ragioni per cui non era in concreto credibile che il ricorrente fosse stato vittima di una preordinata azione dell'ex- coinquilina, avendo lo stesso Yassine rinunciato alla caparra e non ravvisandosi ragioni per cui la donna trattenesse i vestiti del ricorrente, ferma restando la non illogica valutazione circa l'irrilevanza della conversazione registrata da [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi previamente concordata in chiave difensiva.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]) 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 19/1/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 10/7/2020 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni, incentrate sulla mancata valutazione dei rilievi difensivi e sulla mancata confutazione della versione difensiva, sono generiche e comunque manifestamente infondate, in quanto non si precisa quali elementi sarebbero stati pretermessi e non si individuano vizi nella ricostruzione dei Giudici di merito, avendo la Corte richiamato la sentenza di primo grado, nella quale si dà conto delle discolpe invocate, ma si illustrano le ragioni per cui non era in concreto credibile che il ricorrente fosse stato vittima di una preordinata azione dell'ex- coinquilina, avendo lo stesso Yassine rinunciato alla caparra e non ravvisandosi ragioni per cui la donna trattenesse i vestiti del ricorrente, ferma restando la non illogica valutazione circa l'irrilevanza della conversazione registrata da [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi previamente concordata in chiave difensiva. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 42294/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris