CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 13325/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di patteggiamento in epigrafe indicata, è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che non sussiste alcuna ipotesi di illegalità della pena, avendo il giudice esattamente determinato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici - che non ha nulla a che fare con le pene accessorie fallimentari delle quali è menzione in ricorso -, ai sensi dell'art. 29 cod. pen.; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] ier estensore [OSCURATO:PERSONA] cUl eilf1111-1' • •• [OSCURATO:PERSONA] P y›. [OSCURATO:PERSONA] cANc-