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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 33527/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12434-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] C. CUCINOTTA; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 5/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 05/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La Corte d'appello di Messina confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] contro l'atto d'intimazione notificatogli il 23/1/2013 per mancato pagamento di contributi IVS relativi all'anno 1999; a fronte della prospettata omessa notificazione della prodromica cartella di pagamento, la Corte rilevava che detta notificazione risultava effettuata il 15/10/2008 nel domicilio del contribuente e che la stessa era regolare, poiché ricorreva un caso di irreperibilità relativa, risultando dal certificato storico di residenza che il Cardile risiedeva nel luogo ove era avvenuta la notificazione e mancando elementi da cui trarre un effettivo allontanamento del destinatario; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati con memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] rimane intimata; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, è stata notificata alla controparte; Considerato che: Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140 e 160 c.p.c. e violazione dell'art. 24 costituzione, osservando che, contrariamente all'affermazione secondo cui la notifica ex art. 140 c.p.c. si era perfezionata, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte del giudizio di primo grado risultava che la raccomandata non era mai stata consegnata perché restituita al mittente, come comprovato dalla annotazione "cambiato domicilio" e "trasferito 18- 10-2008" apposta sulla busta, sicché, risultando omessa la consegna Ric. 2019 n. 12434 sez.

ML - ud. 10-06-2021 -2- del plico al destinatario, la notifica era nulla per non essere il ricorrente mai stato messo a conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto presso il Comune; con il secondo motivo deduce violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in ragione della condanna dell'odierno ricorrente al pagamento delle spese di lite; il primo motivo di ricorso è inammissibile perché, stante il chiaro enunciato della Corte territoriale riguardo alla circostanza dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di notificazione ("la notificazione e l'avviso di deposito sono stati ... inviati e ricevuti, come si evince dalle cartoline di ricevimento, nell'unico domicilio conosciuto del contribuente"), prospetta un errore revocatorio, specificamente in relazione alla lettura dell'avviso di ricevimento o all'omesso esame dell'avviso medesimo, errore non valutativo ma percettivo circa la esistenza di un fatto, censurabile in sede di revocazione ordinaria (in tal senso Cass. n. 20113 del 24/09/2020: "In tema d'impugnazioni, la parte che lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull'erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non col ricorso per cassazione, ove l'errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l'omesso esame dell'avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività"); il secondo motivo resta assorbito nella statuizione di inammissibilità del primo, risultando la statuizione sulle spese conforme al principio della soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ric. 2019 n. 12434 sez.

ML - ud. 10-06-2021 -3- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 1.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 10 giugno 2021.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] a Es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12434-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] C. CUCINOTTA; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 5/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 05/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte d'appello di Messina confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] contro l'atto d'intimazione notificatogli il 23/1/2013 per mancato pagamento di contributi IVS relativi all'anno 1999; a fronte della prospettata omessa notificazione della prodromica cartella di pagamento, la Corte rilevava che detta notificazione risultava effettuata il 15/10/2008 nel domicilio del contribuente e che la stessa era regolare, poiché ricorreva un caso di irreperibilità relativa, risultando dal certificato storico di residenza che il Cardile risiedeva nel luogo ove era avvenuta la notificazione e mancando elementi da cui trarre un effettivo allontanamento del destinatario; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati con memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] rimane intimata; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, è stata notificata alla controparte; Considerato che: Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140 e 160 c.p.c. e violazione dell'art. 24 costituzione, osservando che, contrariamente all'affermazione secondo cui la notifica ex art. 140 c.p.c. si era perfezionata, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte del giudizio di primo grado risultava che la raccomandata non era mai stata consegnata perché restituita al mittente, come comprovato dalla annotazione "cambiato domicilio" e "trasferito 18- 10-2008" apposta sulla busta, sicché, risultando omessa la consegna Ric. 2019 n. 12434 sez. ML - ud. 10-06-2021 -2- del plico al destinatario, la notifica era nulla per non essere il ricorrente mai stato messo a conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto presso il Comune; con il secondo motivo deduce violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in ragione della condanna dell'odierno ricorrente al pagamento delle spese di lite; il primo motivo di ricorso è inammissibile perché, stante il chiaro enunciato della Corte territoriale riguardo alla circostanza dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di notificazione ("la notificazione e l'avviso di deposito sono stati ... inviati e ricevuti, come si evince dalle cartoline di ricevimento, nell'unico domicilio conosciuto del contribuente"), prospetta un errore revocatorio, specificamente in relazione alla lettura dell'avviso di ricevimento o all'omesso esame dell'avviso medesimo, errore non valutativo ma percettivo circa la esistenza di un fatto, censurabile in sede di revocazione ordinaria (in tal senso Cass. n. 20113 del 24/09/2020: "In tema d'impugnazioni, la parte che lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull'erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non col ricorso per cassazione, ove l'errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l'omesso esame dell'avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività"); il secondo motivo resta assorbito nella statuizione di inammissibilità del primo, risultando la statuizione sulle spese conforme al principio della soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ric. 2019 n. 12434 sez. ML - ud. 10-06-2021 -3- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 1.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 10 giugno 2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] a Es