CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 1977
Cassazione n. 27070/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]tiI3 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1/12/1977 avverso la sentenza del 25/1/2022 del Tribunale di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le delineate censure, oltre che generiche, sono manifestamente infondate in fatto poiché con il provvedimento impugnato è stata disposta la confisca del solo stupefacente e del pezzo di legno in sequestro e la restituzione all'avente diritto di quant'altro in sequestro; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila Euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]