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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 1984

Cassazione n. 35099/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/11/1984 avverso la sentenza del 31/01/2025 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letto il ricorso e la sentenza impugnata Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè riposa su una unica censura, riguardante la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art 62 n. 4 cp, argomento che la sentenza gravata per il vero non tratta espressamente ma che risultava devoluto dal gravame di merito in termini di marcata inammissibilità per la genericità del relativo assunto, esclusivamente fondato sulla compatibilità della citata attenuante con l'ipotesi di reato in contestazione (il 73 comma 5 TUS) senza adeguati e circostanziati riferimenti utili a dare concretezza al rilievo; ritenuto che la detta inammissibilità, valutata ora per allora da questa Corte, inficia in radice anche l'odierna impugnazione, rendendo indifferente il silenzio prestato sul punto dalla decisione gravata; Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616 comma 1 cpp nei termini definiti dal dispositivo(26- gi-9126 P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/11/1984 avverso la sentenza del 31/01/2025 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letto il ricorso e la sentenza impugnata Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè riposa su una unica censura, riguardante la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art 62 n. 4 cp, argomento che la sentenza gravata per il vero non tratta espressamente ma che risultava devoluto dal gravame di merito in termini di marcata inammissibilità per la genericità del relativo assunto, esclusivamente fondato sulla compatibilità della citata attenuante con l'ipotesi di reato in contestazione (il 73 comma 5 TUS) senza adeguati e circostanziati riferimenti utili a dare concretezza al rilievo; ritenuto che la detta inammissibilità, valutata ora per allora da questa Corte, inficia in radice anche l'odierna impugnazione, rendendo indifferente il silenzio prestato sul punto dalla decisione gravata; Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616 comma 1 cpp nei termini definiti dal dispositivo(26- gi-9126 P P.Q.M
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