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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01743/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ietto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in ecie di nittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati disattesi con puntuali e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riguardo alla qualificazione data al fatto, escludendo l'ipotesi di cui ai corna 5 dell'art 73 TUS (si vedano le ii-geri-ieritz-izioni spese in primo grado e ribadite in appello, sui mezzi e le modalità dell'azione (ontesIata a! ricorrente „ coerentemente lette alla luce dell'assorbente parametro offerto nel caso dato quantitativo della sostanza detenuta, peraltro apprezzabile anche sul piano qualitativo : sui punto si consideri quanto messo in evidenza dalla sentenza di primo grado, pagina 3, capovero) oltre che generiche e manifestamente infondate ( in relazione alle negate atipiche, escluse sulla base di una sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame de He deduzioni difensive sul punto: cfr !a sentenza gravata, penultimo capoverso di :He.vo che all'inammisslbilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. oen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ietto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in ecie di nittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati disattesi con puntuali e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riguardo alla qualificazione data al fatto, escludendo l'ipotesi di cui ai corna 5 dell'art 73 TUS (si vedano le ii-geri-ieritz-izioni spese in primo grado e ribadite in appello, sui mezzi e le modalità dell'azione (ontesIata a! ricorrente „ coerentemente lette alla luce dell'assorbente parametro offerto nel caso dato quantitativo della sostanza detenuta, peraltro apprezzabile anche sul piano qualitativo : sui punto si consideri quanto messo in evidenza dalla sentenza di primo grado, pagina 3, capovero) oltre che generiche e manifestamente infondate ( in relazione alle negate atipiche, escluse sulla base di una sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame de He deduzioni difensive sul punto: cfr !a sentenza gravata, penultimo capoverso di :He.vo che all'inammisslbilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. oen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 202
Sentenza Cassazione n. 01743/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris