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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25087/2023

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ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al mancato accoglimento della richiesta di sospensione condizionale della pena e la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso; b) le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, in subordine insistendo per l'accoglirnento delle conclusioni del P.G • Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 10 luglio 2022 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui all'art. 220

I. fall., per intervenuta prescrizione, e, nel confermare la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta, distrattiva e documentale, contestatigli quale imprenditore individuale dichiarato fallito in data 22 dicembre 2014, ha provveduto a rideterminare la pena irrogata.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, contestando la sussistenza della prova dell'intervenuta distrazione, rilevando che il Vitale aveva riferito al curatore che il pagamento dei beni era avvenuto in contanti, impiegati per pagare i debitori, come confermato dall'assenza di debiti rilevanti.

Si aggiunge che non era emersa la prova di un pregiudizio per i creditori e che comunque difettava l'elemento soggettivo del reato.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale negato la sospensione condizionale, valorizzando condanne per reati depenalizzati, per i quali erano state irrogate pene sostituite con sanzioni pecuniarie.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al mancato accoglimento della richiesta di sospensione condizionale della pena e la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso; b) le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, in subordine insistendo per l'accoglimento delle conclusioni del P.G.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, dal momento che, in termini assertivi, ripropone la tesi dell'assenza di distrazione dei beni oggetto della cessione in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., senza considerare la razionale valutazione unitaria operata dai giudici di merito, i quali, dall'assenza di traccia contabile dei pagamenti e dal fatto che il Vitale era socio accomandante della società acquirente, con una partecipazione del 40%, hanno tratto il convincimento che l'operazione, appena due settimane prima della cessazione di attività dell'impresa individuale del Vitale stesso, fosse preordinata a sottrarre beni alla garanzia dei creditori.

2. È invece fondato il secondo motivo di ricorso, dal momento che i precedenti risultanti dal certificato del casellario, per i quali è intervenuta applicazione di pena pecuniaria sostitutiva, diversamente da quanto affermato laconicamente dalla sentenza impugnata, non ostano affatto alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Ne segue che, limitatamente a tale profilo, la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Dichiara il ricorso inammissibil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al mancato accoglimento della richiesta di sospensione condizionale della pena e la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso; b) le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, in subordine insistendo per l'accoglirnento delle conclusioni del P.G • Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10 luglio 2022 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui all'art. 220 I. fall., per intervenuta prescrizione, e, nel confermare la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta, distrattiva e documentale, contestatigli quale imprenditore individuale dichiarato fallito in data 22 dicembre 2014, ha provveduto a rideterminare la pena irrogata. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, contestando la sussistenza della prova dell'intervenuta distrazione, rilevando che il Vitale aveva riferito al curatore che il pagamento dei beni era avvenuto in contanti, impiegati per pagare i debitori, come confermato dall'assenza di debiti rilevanti. Si aggiunge che non era emersa la prova di un pregiudizio per i creditori e che comunque difettava l'elemento soggettivo del reato. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale negato la sospensione condizionale, valorizzando condanne per reati depenalizzati, per i quali erano state irrogate pene sostituite con sanzioni pecuniarie. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al mancato accoglimento della richiesta di sospensione condizionale della pena e la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso; b) le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, in subordine insistendo per l'accoglimento delle conclusioni del P.G. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, dal momento che, in termini assertivi, ripropone la tesi dell'assenza di distrazione dei beni oggetto della cessione in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., senza considerare la razionale valutazione unitaria operata dai giudici di merito, i quali, dall'assenza di traccia contabile dei pagamenti e dal fatto che il Vitale era socio accomandante della società acquirente, con una partecipazione del 40%, hanno tratto il convincimento che l'operazione, appena due settimane prima della cessazione di attività dell'impresa individuale del Vitale stesso, fosse preordinata a sottrarre beni alla garanzia dei creditori. 2. È invece fondato il secondo motivo di ricorso, dal momento che i precedenti risultanti dal certificato del casellario, per i quali è intervenuta applicazione di pena pecuniaria sostitutiva, diversamente da quanto affermato laconicamente dalla sentenza impugnata, non ostano affatto alla concessione della sospensione condizionale della pena. Ne segue che, limitatamente a tale profilo, la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara il ricorso inammissibil
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