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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 26102/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10461/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.380/2024 depositata il 20/02/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; Numero registro generale 10461/2024 Numero sezionale 650/2025 Numero di raccolta generale 26102/2025 Data pubblicazione 25/09/2025 ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 24/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 10461/2024 Numero sezionale 650/2025 Numero di raccolta generale 26102/2025 Data pubblicazione 25/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10461/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.380/2024 depositata il 20/02/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; Numero registro generale 10461/2024 Numero sezionale 650/2025 Numero di raccolta generale 26102/2025 Data pubblicazione 25/09/2025 ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 24/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 10461/2024 Numero sezionale 650/2025 Numero di raccolta generale 26102/2025 Data pubblicazione 25/09/2025
Decreto Cassazione n. 26102/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris