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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 1966

Cassazione n. 51788/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/02/1966 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 110 cod. pen. e degli artt. 192, 533 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione della prova «al di là di oltre ogni ragionevole dubbio» e, con il secondo motivo, la manifesta illogicità della motivazione in ordine al concorso dell'imputato nell'altrui detenzione di sostanza stupefacente; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto pur deducendo formalmente violazioni di legge, si risolvono in una sollecitazione, nel giudizio di legittimità, a una rinnovata valutazione degli elementi probatori raccolti nei gradi di merito; Rilevato che il principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600 - 01); Ritenuto che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/02/1966 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 110 cod. pen. e degli artt. 192, 533 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione della prova «al di là di oltre ogni ragionevole dubbio» e, con il secondo motivo, la manifesta illogicità della motivazione in ordine al concorso dell'imputato nell'altrui detenzione di sostanza stupefacente; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto pur deducendo formalmente violazioni di legge, si risolvono in una sollecitazione, nel giudizio di legittimità, a una rinnovata valutazione degli elementi probatori raccolti nei gradi di merito; Rilevato che il principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600 - 01); Ritenuto che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 51788/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris