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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:676
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0648_INF

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 28 settembre 2021 – NB / Corte di giustizia de l’Unione europea (causa T‑648/20) «Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Decisione di non nominare il ricorrente nel grado AST 10 – Termine per la presentazione del reclamo – Tardività – Irricevibilità manifesta»

1. Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Termini – Norma di ordine pubblico – Decadenza – Riapertura – Presupposto – Fatto nuovo e sostanziale – Nozione (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 24, 36, 38, 57‑59, 64, 65)

2. Ricorsi dei funzionari – Termini – Reclamo tardivo – Onere della prova (Statuto dei funzionari, art. 91, § 3) (v. punto 25)

3. Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Reclamo diretto contro la decisione di nomina di un altro funzionario in un grado superiore – Termini – Dies a quo – Data di pubblicazione della decisione di nomina (Statuto dei funzionari, art. 90, § 2) (v. punti 29, 30, 35)

4. Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Reclamo diretto contro la decisione di nomina di un altro funzionario in un grado superiore – Obbligo di comunicare tale decisione a un funzionario terzo – Insussistenza (Art. 296 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 25, comma 2, e 90, § 2) (v. punti 47‑49)

5. Ricorso di annullamento – Ricorso diretto contro una decisione meramente confermativa di una decisione precedente – Irricevibilità – Nozione di decisione confermativa (Art. 263 TFUE) (v. punto 71) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione di non nominare la ricorrente nel grado AST 10, in secondo luogo, e per quanto necessario, della decisione di nominare A in tale grado e, in terzo luogo, e in mero subordine, di tutte le decisioni di nomina di altri funzionari in detto grado.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. 2) NB è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0648_INF Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 28 settembre 2021 – NB / Corte di giustizia de l’Unione europea (causa T‑648/20) «Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Decisione di non nominare il ricorrente nel grado AST 10 – Termine per la presentazione del reclamo – Tardività – Irricevibilità manifesta» 1. Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Termini – Norma di ordine pubblico – Decadenza – Riapertura – Presupposto – Fatto nuovo e sostanziale – Nozione (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 24, 36, 38, 57‑59, 64, 65) 2. Ricorsi dei funzionari – Termini – Reclamo tardivo – Onere della prova (Statuto dei funzionari, art. 91, § 3) (v. punto 25) 3. Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Reclamo diretto contro la decisione di nomina di un altro funzionario in un grado superiore – Termini – Dies a quo – Data di pubblicazione della decisione di nomina (Statuto dei funzionari, art. 90, § 2) (v. punti 29, 30, 35) 4. Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Reclamo diretto contro la decisione di nomina di un altro funzionario in un grado superiore – Obbligo di comunicare tale decisione a un funzionario terzo – Insussistenza (Art. 296 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 25, comma 2, e 90, § 2) (v. punti 47‑49) 5. Ricorso di annullamento – Ricorso diretto contro una decisione meramente confermativa di una decisione precedente – Irricevibilità – Nozione di decisione confermativa (Art. 263 TFUE) (v. punto 71) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione di non nominare la ricorrente nel grado AST 10, in secondo luogo, e per quanto necessario, della decisione di nominare A in tale grado e, in terzo luogo, e in mero subordine, di tutte le decisioni di nomina di altri funzionari in detto grado. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. 2) NB è condannata alle spese.