Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:676
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0648_INF
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 28 settembre 2021 – NB / Corte di giustizia de l’Unione europea
(causa T‑648/20)
«Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Decisione di non nominare il ricorrente nel grado AST 10 – Termine per la presentazione del reclamo – Tardività – Irricevibilità manifesta»
1.
Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Termini – Norma di ordine pubblico – Decadenza – Riapertura – Presupposto – Fatto nuovo e sostanziale – Nozione
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
(v. punti 24, 36, 38, 57‑59, 64, 65)
2.
Ricorsi dei funzionari – Termini – Reclamo tardivo – Onere della prova
(Statuto dei funzionari, art. 91, § 3)
(v. punto 25)
3.
Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Reclamo diretto contro la decisione di nomina di un altro funzionario in un grado superiore – Termini – Dies a quo – Data di pubblicazione della decisione di nomina
(Statuto dei funzionari, art. 90, § 2)
(v. punti 29, 30, 35)
4.
Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Reclamo diretto contro la decisione di nomina di un altro funzionario in un grado superiore – Obbligo di comunicare tale decisione a un funzionario terzo – Insussistenza
(Art. 296 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 25, comma 2, e 90, § 2)
(v. punti 47‑49)
5.
Ricorso di annullamento – Ricorso diretto contro una decisione meramente confermativa di una decisione precedente – Irricevibilità – Nozione di decisione confermativa
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 71)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione di non nominare la ricorrente nel grado AST 10, in secondo luogo, e per quanto necessario, della decisione di nominare A in tale grado e, in terzo luogo, e in mero subordine, di tutte le decisioni di nomina di altri funzionari in detto grado.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
2)
NB è condannata alle spese.