CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15905/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente –contro[OSCURATO:PERSONA].E.A. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.– intimata –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 403/2024 depo-sitata il 03/05/2024.Numero registro generale 26676/2024Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 15905/2026Data pubblicazione 23/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 403/2024, pubblicata in data 3 maggio 2024, laCorte d'appello di Lecce, nella regolare costituzione dell'appellataAG.E.A. – [OSCURATO:PERSONA] (di seguito,per brevità, “[OSCURATO:PERSONA]”) e nella contumacia dell'altra appellata [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1504/2022,pubblicata il 21 aprile 2022.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito nei confronti di A.G.E.A.con ricorso ex artt. 702-bis e 702-ter c.p.c., chiedendo di dichiarare laillegittimità della richiesta di rimborso della somma di € 10.950,52,erogata all'odierno ricorrente a titolo di contributo per la riconversionedi una varietà vitivinicola, da operarsi su un fondo agricolo dell'odiernoricorrente.La richiesta era stata formulata dalla Regione Puglia – DipartimentoAgricoltura, [OSCURATO:PERSONA] ed Ambientale – [OSCURATO:PERSONA] diTaranto, in ragione della parziale mancata documentazione, da partedell'odierno ricorrente, dei costi dell'operazione di riconversione, e adlasciata in sede di erogazione del contributo era stata A.G.E.A.Il Tribunale di Lecce aveva respinto la domanda, da un lato acco-gliendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], inquanto l'intera pratica di erogazione dei contributi risultava di compe-tenza della Regione Puglia, e, dall'altro lato, ritenendo infondata la do-Sez. S1 - R.G. 26676/2024 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 2 di 10Numero registro generale 26676/2024Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 15905/2026Data pubblicaz ion e 23/05/2026manda anche nel merito, non avendo l'odierno ricorrente adeguata-mente documentato spese equivalenti all'intero ammontare del contri-buto.3. La Corte d'appello ha respinto il gravame di [OSCURATO:PERSONA]-GIERI, osservando in particolare che:− la richiesta di rimborso era stata formulata dalla Regione Puglia,mentre [OSCURATO:PERSONA] – che rivestiva un mero ruolo di esecuzione dei pa-gamenti per i contributi riconosciuti e di recupero delle sommerisultate a posteriori non dovute – si era limitata ad eseguirequanto disposto dalla stessa Regione;− le contestazioni dell'odierno ricorrente risultavano infondate anchenel merito, alla luce delle previsioni del Bando pubblicato nel [OSCURATO:PERSONA] della Regione Puglia n. 2 dell'8 gennaio 2015, dallequali risultava l'obbligo di documentazione dei lavori eseguitidall'imprenditore in economia, laddove l'odierno ricorrente – che,accettando e sottoscrivendo il modello di presentazione della do-manda di aiuto, aveva aderito a quanto indicato dal [OSCURATO:PERSONA] ‒ aveva omesso tale rendicontazione, “limitandosi ad esibireuna autocertificazione delle opere realizzate in proprio e con l'aiutodei propri familiari, non accoglibile in sede di controllo, in quantoin contrasto con le [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione “OCM Vinocampagna 2014 2015””.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Leccericorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso AG.E.A. – [OSCURATO:PERSONA].È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Sez. S1 - R.G. 26676/2024 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 3 di 10Numero registro generale 26676/2024Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 15905/2026Data pubblicazione 23/05/2026CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1. Il primo motivo di ricorso è rubricato “Violazione ed omessaovvero erronea applicazione delle norme dettate dall'art. 2033 del Co-dice Civile, dagli articoli 2 (primo comma) e 4 (primo comma, letteraa) del Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n°74, e dall'art. 7 (Paragrafo2, secondo comma) del Regolamento (UE) n°1306/2013 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (sul finanzia-mento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola co-mune), anche in relazione alla norma contenuta nell'art. 100 del Codicedi Procedura Civile, ed alla norma contenuta nell'art. 16 delle “[OSCURATO:PERSONA] di Attuazione” pubblicate nel [OSCURATO:PERSONA] dellaRegione Puglia n°2 del giorno 8 gennaio 2015”.Il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui lastessa ha ritenuto insussistente la legittimazione passiva dell'odiernacontroricorrente.Richiamate le previsioni eurounitarie e nazionali che disciplinano leerogazioni per il finanziamento delle opere in agricoltura, il ricorrenteevidenzia che è [OSCURATO:PERSONA] ‒ in quanto “Ente pagatore”, deputato alla ma-teriale erogazione degli aiuti ‒ ad essere titolare della pretesa restitu-toria ex art. 2033 c.c. nell'ipotesi di revoca totale o parziale degli aiutimedesimi, mentre eguale titolarità non può essere riconosciuta all'Ente– nella specie la Regione Puglia – cui siano attribuiti unicamente poteriistruttori ai fini del riconoscimento del finanziamento e della successivaverifica del suo regolare impiego.1.2. Il secondo motivo di ricorso è rubricato “Violazione ed omessaovvero erronea applicazione delle norme dettate:Sez. S1 - R.G. 26676/2024 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 4 di 10Numero registro generale 26676/2024Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 15905/2026Data pubblicazione 23/05/2026- dall'art. 9 (quarto comma) del Decreto del Ministro delle PoliticheAgricole, Alimentari e Forestali n°15.938 del 20 dicembre 2013;- dall'art. 22 delle “[OSCURATO:PERSONA] di Attuazione” pubblicate(quale Allegato A alla Determina del Dirigente del [OSCURATO:PERSONA] n°541 del 30 dicembre 2014) nel [OSCURATO:PERSONA] della Regione Puglia n°2 del giorno 8 gennaio 2015;- e dall'art. 19 delle “[OSCURATO:PERSONA]” diramate dalla “Ag.E.A.Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura” n°13 del 27 febbraio 2015;anche in relazione alle norme contenute nell'art. 113 del Codice di Pro-cedura Civile, e negli articoli 1 e 4 delle “Disposizioni sulla Legge inGenerale” (il Regio-Decreto 16 marzo 1942 n°262)”.Si censura ulteriormente la decisione impugnata nella parte in cuila stessa ha ritenuto legittima la richiesta di restituzione di parte delfinanziamento sulla scorta dell'omesso invio, da parte del ricorrente,della documentazione in ordine ai lavori effettuati.Il ricorrente argomenta che la restituzione del finanziamento risultanormativamente prevista unicamente nelle ipotesi di mancata o par-ziale attuazione del piano di riconversione varietale e di accertamentodella insussistenza del diritto del richiedente all'erogazione dell'aiuto,mentre contesta che la revoca del finanziamento possa essere dispostaper ragioni meramente formali connesse al mancato invio di documen-tazione.Deduce, quindi, che “Non è legittimo disporre la parziale restitu-zione della misura di sostegno (restituzione i cui presupposti sonoespressamente indicati nei provvedimenti regolatori della materia, edsione varietale, ovvero a rinunce successive al pagamento, a superficienon realizzata o realizzata con opere non conformi alla D.R.A., a fatturenon eleggibili, a sanzioni derivanti da mancata rendicontazione annualeSez. S1 - R.G. 26676/2024 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 5 di 10Numero registro generale 26676/2024Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 15905/2026Data pubblicaz ion e 23/05/2026delle spese sostenute) per la semplice mancanza di un documento fun-zionale al compimento delle operazioni di collaudo.”2. Il ricorso è inammissibile.2.1. I due motivi di ricorso possono essere esaminati unitaria-mente, considerata la reciproca interrelazione, in quanto gli stessi ven-gono a censurare le due rationes decidendi sulle quali viene a fondarsila sentenza impugnata: da un lato, la carenza di legittimazione passivadi [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda con la quale viene impugnato ilprovvedimento di revoca (parziale) degli aiuti comunitari e la richiestadi restituzione degli stessi; dall'altro, l'infondatezza delle deduzionisvolte in merito dall'odierno ricorrente per sostenere la illegittimità delprovvedimento di revoca.2.2. Ebbene, si deve rilevare che questa Corte ha avuto modo dioccuparsi recentemente della prima questione, chiarendo che il giudizioavente ad oggetto la legittimità della pretesa di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzionedi aiuti già concessi, anche quando si fondi sull'illegittimità o erroneitàdegli accertamenti di fatto compiuti dagli organi regionali competenti,va proposto unicamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest'ultimasvolge per l'Italia i compiti di "organismo pagatore" di cui all'art. 7 delReg. UE n. 1306 del 2013 ed è, pertanto, l'unico soggetto attivamentelegittimato a domandare la restituzione di contributi comunitari inde-bitamente versati, nonché passivamente legittimato rispetto alla con-testazione dell'obbligo restitutorio - a meno che le funzioni di recuperodei contributi indebitamente pagati non siano state devolute con appo-sito provvedimento ad un organismo pagatore regionale (Cass. Sez. 3- Ordinanza n. 11309 del 29/04/2025).A tale conclusione questa Corte è pervenuta evidenziando che ilsistema comunitario di [OSCURATO:PERSONA] (PAC) prevede cheSez. S1 - R.G. 26676/2024 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 6 di 10Numero registro generale 26676/2024Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 15905/2026Data pubblicazione 23/05/2026ogni Stato membro designi un “organismo pagatore”, incaricato di ge-stire e controllare tutte le erogazioni comunitarie destinate a sostenereil mercato agricolo o i singoli agricoltori (art. 7 del Regolamento (UE)17.12.2013 n. 1306 poi abrogato e trasfuso nell'art. 9 del Regolamento(UE) 2.12.2021 n. 2021/2116) e quindi rivestito del compito di prov-vedere a domandare la restituzione di qualsiasi pagamento che risul-tasse indebito, per irregolarità o negligenza (art. 54, Reg. 1306/2013),a tal fine avviando, se necessario, anche procedimenti giudiziari.Questa Corte ha anche rammentato che l'art. 7 del Regolamento1306/2013 ha imposto agli Stati membri di istituire un solo OrganismoPagatore con competenze nazionali, consentendo tuttavia, di affiancareall'unico [OSCURATO:PERSONA] di livello nazionale altri [OSCURATO:PERSONA] nella misura di uno per ciascuna regione, facoltà, quest'ultima, dicui la Repubblica italiana si era avvalsa con il D. Lgs. n. 165/1999 -inseguito abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera (a), D. Lgs. n. 74/2018), il quale concesse alle Regioni la facoltà di dotarsi di un proprioorganismo pagatore.A questo punto, tuttavia, si deve rilevare che non risulta in alcunmodo che la Regione Puglia si sia mai dotata di un autonomo Entepagatore – ed anzi la dinamica dei fatti all'origine del presente ricorsocon l'intervento diretto di [OSCURATO:PERSONA] evidenzia l'esatto contrario ‒ con laconseguenza che, intendendo questa Corte dare continuità all'orienta-mento appena enunciato, deve ritenersi che [OSCURATO:PERSONA] sia il soggetto mu-nito di legittimazione passiva sostanziale in relazione alla domandaazionata dall'odierno ricorrente.2.3. Se, quindi, si deve constatare che la prima ratio decidendiespressa dal provvedimento impugnato risulta inidonea a sorreggerela sentenza della Corte d'appello di Lecce, a ben diverse conclusioni siSez. S1 - R.G. 26676/2024 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 7 di 10Numero registro generale 26676/2024Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 15905/2026Data pubblicaz ion e 23/05/2026deve pervenire in relazione al secondo motivo di ricorso, il quale, percontro, risulta inammissibile.Il motivo, infatti, fallisce nel censurare in modo efficace la ratio ef-fettiva espressa dalla Corte territoriale, nel momento in cui la stessaha ritenuto comunque infondato anche nel merito l'appello propostodall'odierno ricorrente.La Corte d'appello, infatti, ha rilevato che, con la sottoscrizione delmodello di presentazione della domanda di aiuto, il ricorrente avevadirettamente accettato le previsioni del [OSCURATO:PERSONA], assumendo,in tal modo, uno specifico impegno, dalla cui osservanza veniva conse-guentemente a dipendere la piena regolarità e conferma dell'eroga-zione degli aiuti.A fronte di questa puntuale affermazione, le deduzioni del ricor-rente si limitano invece ad invocare genericamente il contenuto delleprevisioni – anche amministrative – in tema di modalità di erogazionee di eventuale revoca degli aiuti, senza tuttavia in alcun modo motiva-tamente dimostrare che l'argomentazione in diritto contenuta nellasentenza impugnata – e cioè, si ripete, l'esistenza di un impegno di-retto assunto dal ricorrente con l'adesione al Bando ‒ debba ritenersiin contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie (Cass.Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenzan. 24298 del 29/11/2016), non senza rilevare, per completezza, siache la pacifica revocabilità degli aiuti in ipotesi di accertata insussi-stenza del diritto ai medesimi deve ritenersi operante anche nel casoin cui la rendicontazione offerta ex post risulti inidonea a confermarela sussistenza del diritto medesimo – essendo l'obbligo di rendiconta-zione funzionale proprio all'accertamento dell'effettiva sussistenza deldiritto all'aiuto e della verifica della completa attuazione del piano inrelazione al quale è avvenuta l'erogazione ‒ sia che il già affermatoSez. S1 - R.G. 26676/2024 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 8 di 10Numero registro generale 26676/2024Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 15905/2026Data pubblicaz ion e 23/05/2026ruolo di “Ente pagatore” in capo ad [OSCURATO:PERSONA] attribuisce a quest'ultima unruolo di controllo che le consente anche di procedere alla revisionedell'autorizzazione regionale e quindi all'accertamento del carattere in-debito dei contributi percepiti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22689 del2025).L'inammissibilità delle censure sviluppate con il secondo motivo,quindi, vale a lasciare immune la seconda ratio decidendi della sen-tenza impugnata, ratio che da sola vale a sorreggere il provvedimentodella Corte d'appello (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012;Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L,Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372del 24/05/2006).3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con con-seguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore della contro-ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamentein dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte-riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto",spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con-creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve-nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Sentenza n.4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;Sez. S1 - R.G. 26676/2024 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 9 di 10Numero registro generale 26676/2024Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 15905/2026Data pubblicazione 23/05/2026condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di cassazione, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua-ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 febbraio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 26676/2024 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 10 di 10