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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14491/2023

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a seguente SEI' TENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio alla Corte d'Appello di Torino. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in c ifesa di [OSCURATO:PERSONA] dopo il dibattimento si associa alle conclusioni?. del Proc.

Gen. chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data : ,1 maggio 2016 dal Tribunale di Ivrea in relazione a fattispecie di usura.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento e - mediatamente - avverso l'ordinanza 5 aprile 2016 del Tribunale di Ivrea l'imputato, M ESSONIER Clautfibj (; 1154-'

2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata espunzio le dal fascicolo dibattimentale della nota riguardante le dichiarazioni della moglie della persona offesa in ordine a circostanze raccolte da agente di PG nemmeno escusso.

Tali dichiarazioni hanno poi portato alla acquisizione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di indagini preliminari.

Si tratterebbe - a pare del ricorrente - di un deposito radicalmente irrituale e nullo perché effettuato fuori udienza, senza previo avviso al difensore e in mancanza di escussione diretta dell'operante di PG.

2.2. Con il secondo motivo,si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità.

A parere del ricorrente, ì mancherebbero gli elementi oggettivi della contestata usura in difetto di adeguata motivazione in relazione al calcolo degli interessi.

Nemmeno sarebbero state considerate le contraddizioni present nel narrato della persona offesa e dei suoi familiari.

2.3. Con il terzo motivo,si lamenta che il ritenuto carattere grave delle condotte sarebbe stato illegittimamente valutato più volte in malam partem, sia in relazione alla determinazione dell .3 pena base, sia in relazione al giudizio di valenza delle circostanze sia in ralazione al diniego della attenuante del risarcimento del danno.

Nemmeno sarebbe stato valutato che la dichiarazione di avvenuto risarcimento del danno eri stata redatta e sottoscritta dalla persona offesa e conteneva l'esatta determinazione dei rapporti di dare e avere nella vicenda de qua. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta sia la modalità di accertamento del fatto che la persona offesa era stata oggetto di pressioni sia acquisizione e utilizzabilità delle dichiarazioni che hanno portato alla affermazione di penale responsabilità, è manifestanente infondato.

2.1. Va premesso che - ai fini dall'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., gli "elementi concreta", sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazioni? affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino - con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna - l'esistenza di specifici atti di violenr_a o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da zircostanze sintomatiche dell'intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali (Sez. 2- , Sen:enza n. 29393 del 22/04/2021 - Rv. 281808 - 01).

2.2. Nel caso di specie, risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato (pag. 6) che tali elementi sono presenti nelle dichiarazioni dibattimentali della testimone GAM3A Ines che ha riferito di aver appreso direttamente dal marito (la persona offesa non costituitasi parte civile) che l'imputato lo era andato a cercare facendogli pressioni affinché ritrattasse le dichiarazioni rese in sede di indagine e dicesse di non avere versato nulla a titolo di interessi.

La stessa teste ha dichiirato di avere avuto materiale contezza del grado di spavento del marito dopo tale conversazione.

La natura minacciosa delle riferite richieste risulta essere state oggetto di valutazione lineare e coerente con il rimanente contenuto del fascicolD processuale, in particolare con quanto ulteriormente esposto dalla medesima teste GAMBA Ines e dal teste LANTERMO [OSCURATO:PERSONA] (si veda anche quanto dallo stesso esposto e riportato a pag. 7 della sentenza di primo grado) e riscontrato in sede di intercettazione (in particolare, si veda l'intercettazione 23 gennaio 2011 richiamata in sede di sentenza di primo grado).

Del tutta infondate - per converso - risultano le doglianze del ricorrente in ordine EI modo in cui tali circostanze sono state denunciate e comunicate.

Il fatto che la donna si sia rivolta riservatamente a un agente di PG risulta coerente con le minacce ricevute e con il fatto che la famiglia della persona offesa sia stata materialmente intimidita ed è comunque oggetto di regolare annotazione di servizio.

Il fatto che tale annotazione di servizio sia confluita nel fascicolo dibattimentale risulta irrilevante stante il fatto che essa non è stata direttamente utilizzata ai fini della decisione.

3. Quanto alla dichiarata respons abilità, deve rilevarsi che essa non si fonda solo sulle dichiarazioni predibattimentali regolarmente acquisite.

Già il giudice di primo grado aveva segnalato come elementi a carico emergessero anche dal contenuto delle intercettazioni da cui nonostante il linguaggio latamente criptico utilizzato, era agevolmente desumib le la raccolta di danaro tra i familiari e la dazione di tale danaro al "Mero" (cfr. pag. 9 della sentenza di primo grado).

Il contenuto delle intercettazioni - che di per sé nemmeno richiederebbe riscontri (cfr. Sez.

U, Sent. n. 22471 dei 26/02/ 2015 Rv. 263714, Sebbar) - è ulteriormente integrato dalle dichiarazioni dibattimentali dei prossimi congiunti della persona offesa (LANTERMO Giancarlo e LANTI:IRMO [OSCURATO:PERSONA]) che non solo hanno confermato raccolta e dazioni ma hanno anche dato conto delle confidenze ricevute dalla persona offesa.

3.1. Priva di pregio risulta anche la doglianza- peraltro del tutto generica e meramente accennata - relativa all'omessa valutazione delle contraddizioni nel narrato dei testi.

La ricostruzione offerta dai giudici del merito risulta assolutamente lineare posto che valuta in maniera analitica le diverse dichiarazioni, fornisce una spiegaz one razionale delle comunque marginali difformità, anche connesse alla diversa prospettiva da cui ciascuno dei protagonisti aveva SZSZI) vissuto la vicenda, e vali« ta la presenza di elementi di coerenza tra le dichiarazioni medesime e le intercettazioni di cui spiega criteri interpretativi e illustra i passaggi rilevanti.

3.2. Anche il riferimento a un calcolo degli interessi non effettuato o non attendibile è argomento del tutto privo di fondamento.

Dalle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa rese in data 27/8/2011 risultava un accordo che prevedeva dazione di 15.000 e la restituzione di 19.000 C. In sede dibattimentale, all'esito delle contestazioni, la medesima parte offesa ha dichiarato di avere ricevuto 15.000 C e di avere ristituito, in sei mesi, oltre alla sorte capitale, due carichi gratuiti di legna del valori complessivo di 2000 Coltre a due assegni dell'importo di 1000 C ciascuno consignati spontaneamente salvo ulteriormente smentire le dichiarazioni accusatore in precedenza rese e contraddirsi.

3.3. Pienamente lineare risulta quindi la valutazione dei giudici del merito nel determinare il tasso di interesse applizato.

Va comunque segnalato che - anche a voler considerare solo la restituzione della sorte capitale in sei mesi e la dazione in natura di legna per 2000€ - gli onri sostenuti in sei mesi rispetto a una sorte capitale di 15.000 C corrisponderebbE ro all'interesse annuo ben superiore al 20% e quindi superiore al doppio del tassc medio risultante dalla rilevazione ex art. 2

I. 108/96 pubblicata, all'epoca dei fatti, nella [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla categoria di operazioni in cui il creditc è compreso.

4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

4.1. I giudici del merito hanno legittimamente valutato la gravità delle condotte e il comportamento processaJale desumibile dalle pressioni operate sul teste persona offesa così giustificando la congruità della pena base e del trattamento sanzionatorio complessNo.

La Corte di appello ha anche evidenziato come gravità dei fatti e condizioni per;onali della vittima qualificassero le condotte in maniera assai più pregnante della ilcensuratezza che era l'unico motivo per cui erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche così svolgendo un giudizio di comparazione legittimo, logico e lineare.

Altrettanto logica e lineare la valutazione in relazione alla invocata attenuante del risarcimento del danno.

La Corte ha evidenziato trattarsi di risarc mento non integrale in relazione al computo degli interessi implicitamente stigma Iizzando anche la mancanza di qualsivoglia voce ulteriore tra cui anche il danno norale.

4.2. Del tutto infondata la doglianza con cui si prospetta l'illegittimità della valutazione della gravità dei fatti sia ai fini del giudizio di valenza delle circostanze sia ai fini della determinazione della pena potendo il giudice, ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti generiche, tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per di3tinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. 5ez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378).

5. Alle suesposte considerazioni zonsegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativam€ nte in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SEI' TENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio alla Corte d'Appello di Torino. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in c ifesa di [OSCURATO:PERSONA] dopo il dibattimento si associa alle conclusioni?. del Proc. Gen. chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data : ,1 maggio 2016 dal Tribunale di Ivrea in relazione a fattispecie di usura. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento e - mediatamente - avverso l'ordinanza 5 aprile 2016 del Tribunale di Ivrea l'imputato, M ESSONIER Clautfibj (; 1154-' 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata espunzio le dal fascicolo dibattimentale della nota riguardante le dichiarazioni della moglie della persona offesa in ordine a circostanze raccolte da agente di PG nemmeno escusso. Tali dichiarazioni hanno poi portato alla acquisizione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di indagini preliminari. Si tratterebbe - a pare del ricorrente - di un deposito radicalmente irrituale e nullo perché effettuato fuori udienza, senza previo avviso al difensore e in mancanza di escussione diretta dell'operante di PG. 2.2. Con il secondo motivo,si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità. A parere del ricorrente, ì mancherebbero gli elementi oggettivi della contestata usura in difetto di adeguata motivazione in relazione al calcolo degli interessi. Nemmeno sarebbero state considerate le contraddizioni present nel narrato della persona offesa e dei suoi familiari. 2.3. Con il terzo motivo,si lamenta che il ritenuto carattere grave delle condotte sarebbe stato illegittimamente valutato più volte in malam partem, sia in relazione alla determinazione dell .3 pena base, sia in relazione al giudizio di valenza delle circostanze sia in ralazione al diniego della attenuante del risarcimento del danno. Nemmeno sarebbe stato valutato che la dichiarazione di avvenuto risarcimento del danno eri stata redatta e sottoscritta dalla persona offesa e conteneva l'esatta determinazione dei rapporti di dare e avere nella vicenda de qua. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta sia la modalità di accertamento del fatto che la persona offesa era stata oggetto di pressioni sia acquisizione e utilizzabilità delle dichiarazioni che hanno portato alla affermazione di penale responsabilità, è manifestanente infondato. 2.1. Va premesso che - ai fini dall'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., gli "elementi concreta", sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazioni? affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino - con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna - l'esistenza di specifici atti di violenr_a o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da zircostanze sintomatiche dell'intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali (Sez. 2- , Sen:enza n. 29393 del 22/04/2021 - Rv. 281808 - 01). 2.2. Nel caso di specie, risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato (pag. 6) che tali elementi sono presenti nelle dichiarazioni dibattimentali della testimone GAM3A Ines che ha riferito di aver appreso direttamente dal marito (la persona offesa non costituitasi parte civile) che l'imputato lo era andato a cercare facendogli pressioni affinché ritrattasse le dichiarazioni rese in sede di indagine e dicesse di non avere versato nulla a titolo di interessi. La stessa teste ha dichiirato di avere avuto materiale contezza del grado di spavento del marito dopo tale conversazione. La natura minacciosa delle riferite richieste risulta essere state oggetto di valutazione lineare e coerente con il rimanente contenuto del fascicolD processuale, in particolare con quanto ulteriormente esposto dalla medesima teste GAMBA Ines e dal teste LANTERMO [OSCURATO:PERSONA] (si veda anche quanto dallo stesso esposto e riportato a pag. 7 della sentenza di primo grado) e riscontrato in sede di intercettazione (in particolare, si veda l'intercettazione 23 gennaio 2011 richiamata in sede di sentenza di primo grado). Del tutta infondate - per converso - risultano le doglianze del ricorrente in ordine EI modo in cui tali circostanze sono state denunciate e comunicate. Il fatto che la donna si sia rivolta riservatamente a un agente di PG risulta coerente con le minacce ricevute e con il fatto che la famiglia della persona offesa sia stata materialmente intimidita ed è comunque oggetto di regolare annotazione di servizio. Il fatto che tale annotazione di servizio sia confluita nel fascicolo dibattimentale risulta irrilevante stante il fatto che essa non è stata direttamente utilizzata ai fini della decisione. 3. Quanto alla dichiarata respons abilità, deve rilevarsi che essa non si fonda solo sulle dichiarazioni predibattimentali regolarmente acquisite. Già il giudice di primo grado aveva segnalato come elementi a carico emergessero anche dal contenuto delle intercettazioni da cui nonostante il linguaggio latamente criptico utilizzato, era agevolmente desumib le la raccolta di danaro tra i familiari e la dazione di tale danaro al "Mero" (cfr. pag. 9 della sentenza di primo grado). Il contenuto delle intercettazioni - che di per sé nemmeno richiederebbe riscontri (cfr. Sez. U, Sent. n. 22471 dei 26/02/ 2015 Rv. 263714, Sebbar) - è ulteriormente integrato dalle dichiarazioni dibattimentali dei prossimi congiunti della persona offesa (LANTERMO Giancarlo e LANTI:IRMO [OSCURATO:PERSONA]) che non solo hanno confermato raccolta e dazioni ma hanno anche dato conto delle confidenze ricevute dalla persona offesa. 3.1. Priva di pregio risulta anche la doglianza- peraltro del tutto generica e meramente accennata - relativa all'omessa valutazione delle contraddizioni nel narrato dei testi. La ricostruzione offerta dai giudici del merito risulta assolutamente lineare posto che valuta in maniera analitica le diverse dichiarazioni, fornisce una spiegaz one razionale delle comunque marginali difformità, anche connesse alla diversa prospettiva da cui ciascuno dei protagonisti aveva SZSZI) vissuto la vicenda, e vali« ta la presenza di elementi di coerenza tra le dichiarazioni medesime e le intercettazioni di cui spiega criteri interpretativi e illustra i passaggi rilevanti. 3.2. Anche il riferimento a un calcolo degli interessi non effettuato o non attendibile è argomento del tutto privo di fondamento. Dalle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa rese in data 27/8/2011 risultava un accordo che prevedeva dazione di 15.000 e la restituzione di 19.000 C. In sede dibattimentale, all'esito delle contestazioni, la medesima parte offesa ha dichiarato di avere ricevuto 15.000 C e di avere ristituito, in sei mesi, oltre alla sorte capitale, due carichi gratuiti di legna del valori complessivo di 2000 Coltre a due assegni dell'importo di 1000 C ciascuno consignati spontaneamente salvo ulteriormente smentire le dichiarazioni accusatore in precedenza rese e contraddirsi. 3.3. Pienamente lineare risulta quindi la valutazione dei giudici del merito nel determinare il tasso di interesse applizato. Va comunque segnalato che - anche a voler considerare solo la restituzione della sorte capitale in sei mesi e la dazione in natura di legna per 2000€ - gli onri sostenuti in sei mesi rispetto a una sorte capitale di 15.000 C corrisponderebbE ro all'interesse annuo ben superiore al 20% e quindi superiore al doppio del tassc medio risultante dalla rilevazione ex art. 2 I. 108/96 pubblicata, all'epoca dei fatti, nella [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla categoria di operazioni in cui il creditc è compreso. 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 4.1. I giudici del merito hanno legittimamente valutato la gravità delle condotte e il comportamento processaJale desumibile dalle pressioni operate sul teste persona offesa così giustificando la congruità della pena base e del trattamento sanzionatorio complessNo. La Corte di appello ha anche evidenziato come gravità dei fatti e condizioni per;onali della vittima qualificassero le condotte in maniera assai più pregnante della ilcensuratezza che era l'unico motivo per cui erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche così svolgendo un giudizio di comparazione legittimo, logico e lineare. Altrettanto logica e lineare la valutazione in relazione alla invocata attenuante del risarcimento del danno. La Corte ha evidenziato trattarsi di risarc mento non integrale in relazione al computo degli interessi implicitamente stigma Iizzando anche la mancanza di qualsivoglia voce ulteriore tra cui anche il danno norale. 4.2. Del tutto infondata la doglianza con cui si prospetta l'illegittimità della valutazione della gravità dei fatti sia ai fini del giudizio di valenza delle circostanze sia ai fini della determinazione della pena potendo il giudice, ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti generiche, tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per di3tinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. 5ez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378). 5. Alle suesposte considerazioni zonsegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativam€ nte in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
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