CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 45733/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'applicazione, ex art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in ordine alle pene allo stesso inflitte per i reati giudicati con sentenza divenute irrevocabili nella date 13 dicembre 2015 e 1 ottobre 2019. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che la decisione adottata non si è correttamente confrontata con gli indicatori dell'unicità del designo criminoso alla base dei reati contro il patrimonio separatamente giudicati, costituiti dell'omogeneità delle condotte, dalla loro commissione nella provincia di Udine nello stesso periodo e in danno di analoghe attività, in concorso con altro soggetto di origine calabrese. 3. Le doglianze risultano inammissibili, poiché invocano semplici rivalutazioni in ordine alle significatività delle circostanze di tempo e di luogo. Non si confrontano con le considerazioni di merito fondate sulle diverse modalità dei fatti. Finiscono pertanto con porre in evidenza solo il fine di trarre profitto da condotte in danno di esercizi la cui "analogia" non risulta neppure chiarita. Asseriscono allo stesso modo la comparsa nei fatti di altro soggetto di origine calabrese. Imbastiscono altre apodittiche ricostruzioni fondate su tale asserzione, a fronte peraltro di indicazioni contenute nel provvedimento che rappresentano come avvenuti in concorso solamente i fatti giudicati con una delle sentenze. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore oberto [OSCURATO:PERSONA]