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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18360/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 gennaio 1966

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 settembre 1988

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1959 avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 12 giugno 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della decisione impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugna, con un unico ricorso, la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce ha integralmente confermato la condanna resa nei loro confronti dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale locale perché ritenuti responsabili delle ipotesi di falsa testimonianza loro rispettivamente ascritte.

2. Nell'interesse dei ricorrenti si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte del merito confermato la responsabilità degli imputati appellanti in relazione ai fatti loro ascritti pur dando atto della erroneità del giudizio pregiudiziale implicitamente reso nel valutare la tempestività delle richieste di messa alla prova avanzate nel corso del giudizio di appello alla luce della disciplina transitoria prevista dall'art. 90, comma 2, del d.lvo n. 150 del 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2.La Corte di appello, dopo aver affrontato e superato i motivi di appello interposti nell'interesse degli imputati, ribadendo il giudizio di responsabilità con riguardo all'ipotesi di reato loro ascritta, ha preso in considerazione le richieste di messa alla prova, articolate dagli odierni ricorrenti, nel corso del giudizio di appello, avvalendosi della disciplina transitoria dettata dall'art. 90, commi 1 e 2, del d.lvo n. 150 del 2022 e del diverso e più ampio spettro applicativo oggi offerto dal combinato disposto di cui agli artt. 168 bis e 550, comma 2, cod. pen.

In relazione a dette richieste, ne è stata rilevata la tempestività - perché depositate entro il termine ultimo del 13 febbraio 2024 considerato dalla citata disciplina transitoria-, non senza rimarcare l'erroneità della valutazione pregiudiziale resa nel porre comunque in decisione il giudizio, avendole implicitamente ritenute inammissibili. 3.Ne consegue la fondatezza del rilievo interposto dalla difesa, atteso che la decisione gravata è pervenuta al giudizio di responsabilità senza affrontare il tema pregiudiziale posto dalle richieste di messa alla prova, tempestivamente e ritualmente proposte nell'interesse dei ricorrenti, trascurando anche di metterne in luce altre possibili ragioni ostative.

C Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue.

Cnlb P.Q.M. ,3c1 ahír3 5etkel. *- C—D Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio la Corte di appell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 gennaio 1966 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 settembre 1988 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1959 avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 12 giugno 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della decisione impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugna, con un unico ricorso, la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce ha integralmente confermato la condanna resa nei loro confronti dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale locale perché ritenuti responsabili delle ipotesi di falsa testimonianza loro rispettivamente ascritte. 2. Nell'interesse dei ricorrenti si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte del merito confermato la responsabilità degli imputati appellanti in relazione ai fatti loro ascritti pur dando atto della erroneità del giudizio pregiudiziale implicitamente reso nel valutare la tempestività delle richieste di messa alla prova avanzate nel corso del giudizio di appello alla luce della disciplina transitoria prevista dall'art. 90, comma 2, del d.lvo n. 150 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2.La Corte di appello, dopo aver affrontato e superato i motivi di appello interposti nell'interesse degli imputati, ribadendo il giudizio di responsabilità con riguardo all'ipotesi di reato loro ascritta, ha preso in considerazione le richieste di messa alla prova, articolate dagli odierni ricorrenti, nel corso del giudizio di appello, avvalendosi della disciplina transitoria dettata dall'art. 90, commi 1 e 2, del d.lvo n. 150 del 2022 e del diverso e più ampio spettro applicativo oggi offerto dal combinato disposto di cui agli artt. 168 bis e 550, comma 2, cod. pen. In relazione a dette richieste, ne è stata rilevata la tempestività - perché depositate entro il termine ultimo del 13 febbraio 2024 considerato dalla citata disciplina transitoria-, non senza rimarcare l'erroneità della valutazione pregiudiziale resa nel porre comunque in decisione il giudizio, avendole implicitamente ritenute inammissibili. 3.Ne consegue la fondatezza del rilievo interposto dalla difesa, atteso che la decisione gravata è pervenuta al giudizio di responsabilità senza affrontare il tema pregiudiziale posto dalle richieste di messa alla prova, tempestivamente e ritualmente proposte nell'interesse dei ricorrenti, trascurando anche di metterne in luce altre possibili ragioni ostative. C Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue. Cnlb P.Q.M. ,3c1 ahír3 5etkel. *- C—D Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio la Corte di appell
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