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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 16248/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9184/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall’avvocatoGIORGIO TEDESCO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale delloStato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - nonchécontro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'Avvocatura C entrale d ell' I stituto , rappresentat i e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 894/ 2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNAdepositata il30/11/2021 R.G.N. 524/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata 30.11.2021, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che, per quanto rileva in questa sede, aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a far dichiarare la prescrizione di crediti per contributi previdenziali già oggetto di avvisi di addebito precedentemente notificatile e non opposti; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS e l’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con distinti controricorsi; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con i quattro motivi di censura, la ricorrente si duole variamente che la Corte di merito abbia ritenuto provata la notifica degli avvisi di addebito, nonostante che detta notifica dovesse reputarsi inesistente per mancato invio della raccomandata informativa prescritta per il caso di assenza temporanea del destinatario, e abbia omesso di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione, ritenendola erroneamente interrotta dalle domande di rateazione dei crediti; che, al riguardo, va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte, statuendo in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche anche extratributarie mediante ruolo, hanno affermato che l'art. 12, comma4- bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3-bis, d.l. n. 146/2021 (conv. con l. n. 215/2021), secondo cui l’interesse ad agire in subiecta materia può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, ex art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) , del regolamento di cui al d.m. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis, d.P.R. n. 602/1973, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, deve trovare applicazione anche nei processi pendenti, dal momento che specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, in armonia con il suo essere condizione dell'azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione, precisando che, nei processi pendenti, la sussistenza dell’interesse ad agire deve essere dimostrata, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini e, nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass.

S.U. n. 26283 del 2022); che, dando continuità a tale indirizzo interpretativo, questa Corte, con specifico riferimento a controversie in cui la parte ricorrente ha dichiarato di aver appreso dell’esistenza dei carichi relativi ai contributi non pagati dopo aver richiesto essa stessa all’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] l’estratto di ruolo ed ha convenuto in giudizio l’ente previdenziale e l’agente della riscossione allo scopo di eccepire la prescrizione dei contributi sul presupposto della inesistenza o nullità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito risultanti dall’estratto di ruolo, ha ritenuto che, non avendo la parte ricorrente provveduto a dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire richiesto né in seno al ricorso né nei termini indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte, non potesse dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione, dichiarando conseguentemente l’inammissibilità del gravame (cfr. da ult.

Cass. nn. 10595, 10848 e 10859 del 2023); che, tenuto conto del fatto che l’iscrizione ipotecaria in suo danno, mercé la quale l’odierna ricorrente aveva dichiarato di aver appreso dell’iscrizione a ruolo anche dei carichi relativi agli avvisi di addebito, è stata oggetto di cancellazione già documentata in prime cure (la stessa ricorrente riferisce che il primo giudice ha dichiarato cessata sul punto la materia del contendere), tanto va affermato anche nel caso di specie, dovendo solo ribadirsi che i dubbi di legittimità costituzionale rassegnati nella memoria ex art. 378 depositata da parte ricorrente rispetto all’anzidetta interpretazione del disposto dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, sono già stati fugati da Cass.

S.U. n. 26283 del 2022, cit., alla cui ampia motivazione sul punto non può che farsi rinvio; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, il rilievo d’ufficio della questione costituendo giusto motivo per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9184/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall’avvocatoGIORGIO TEDESCO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale delloStato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - nonchécontro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'Avvocatura C entrale d ell' I stituto , rappresentat i e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 894/ 2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNAdepositata il30/11/2021 R.G.N. 524/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata 30.11.2021, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che, per quanto rileva in questa sede, aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a far dichiarare la prescrizione di crediti per contributi previdenziali già oggetto di avvisi di addebito precedentemente notificatile e non opposti; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS e l’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con distinti controricorsi; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con i quattro motivi di censura, la ricorrente si duole variamente che la Corte di merito abbia ritenuto provata la notifica degli avvisi di addebito, nonostante che detta notifica dovesse reputarsi inesistente per mancato invio della raccomandata informativa prescritta per il caso di assenza temporanea del destinatario, e abbia omesso di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione, ritenendola erroneamente interrotta dalle domande di rateazione dei crediti; che, al riguardo, va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte, statuendo in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche anche extratributarie mediante ruolo, hanno affermato che l'art. 12, comma4- bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3-bis, d.l. n. 146/2021 (conv. con l. n. 215/2021), secondo cui l’interesse ad agire in subiecta materia può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, ex art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) , del regolamento di cui al d.m. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis, d.P.R. n. 602/1973, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, deve trovare applicazione anche nei processi pendenti, dal momento che specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, in armonia con il suo essere condizione dell'azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione, precisando che, nei processi pendenti, la sussistenza dell’interesse ad agire deve essere dimostrata, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini e, nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass. S.U. n. 26283 del 2022); che, dando continuità a tale indirizzo interpretativo, questa Corte, con specifico riferimento a controversie in cui la parte ricorrente ha dichiarato di aver appreso dell’esistenza dei carichi relativi ai contributi non pagati dopo aver richiesto essa stessa all’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] l’estratto di ruolo ed ha convenuto in giudizio l’ente previdenziale e l’agente della riscossione allo scopo di eccepire la prescrizione dei contributi sul presupposto della inesistenza o nullità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito risultanti dall’estratto di ruolo, ha ritenuto che, non avendo la parte ricorrente provveduto a dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire richiesto né in seno al ricorso né nei termini indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte, non potesse dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione, dichiarando conseguentemente l’inammissibilità del gravame (cfr. da ult. Cass. nn. 10595, 10848 e 10859 del 2023); che, tenuto conto del fatto che l’iscrizione ipotecaria in suo danno, mercé la quale l’odierna ricorrente aveva dichiarato di aver appreso dell’iscrizione a ruolo anche dei carichi relativi agli avvisi di addebito, è stata oggetto di cancellazione già documentata in prime cure (la stessa ricorrente riferisce che il primo giudice ha dichiarato cessata sul punto la materia del contendere), tanto va affermato anche nel caso di specie, dovendo solo ribadirsi che i dubbi di legittimità costituzionale rassegnati nella memoria ex art. 378 depositata da parte ricorrente rispetto all’anzidetta interpretazione del disposto dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, sono già stati fugati da Cass. S.U. n. 26283 del 2022, cit., alla cui ampia motivazione sul punto non può che farsi rinvio; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, il rilievo d’ufficio della questione costituendo giusto motivo per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu
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