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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 37956/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23781-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 25/b, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 208/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza indicate in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato Ric. 2021 n. 23781 sez.

ML -ud. 27-10-2022 -2- l’illegittimità delle trattenute sulla pensione di [OSCURATO:PERSONA] operate dalla Cassa a titolo di contributo di solidarietà, in virtù dell’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della [OSCURATO:SOCIETA] e delle successive Delibere attuative, condannando la Cassa stessa alla restituzione delle relative trattenute; per la cassazione di tale sentenza, ricorre [OSCURATO:SOCIETA] con tre motivi, successivamente illustrati da memoria; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione della presente adunanza.

CONSIDERATO che: Il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della [OSCURATO:SOCIETA] e con la Delibera della [OSCURATO:SOCIETA] del 27.6.2013; violazione dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell’art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione dell’art. 1, comma 488, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 147 (Legge di stabilità 2014); violazione dell’art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d.

“Decreto Salva Italia”); violazione dell’art. 3, Cost.; violazione art. 23, Cost.; violazione dell’art. 38, Cost., tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, Cod.

Proc. Civ.; il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 1, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 147 (Legge di Stabilità 2014); la violazione dell’ art. 3, comma 12, L. n. 335/1995; la violazione dell’art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione art.

D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della [OSCURATO:SOCIETA] e con la Delibera [OSCURATO:SOCIETA] del 27.6.2013, tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, Cod.

Proc. Civ.; il terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell’ art. 1, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 147 (Legge di Stabilità 2014); la violazione degli artt. 2946 e 2948, Cod.

Civ.; la violazione dell’ art. 129, R.D.L n. 1827/1935 ed art. 47-bis, D.P.R. n. 639/1970, tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, Cod.

Proc. Civ.; i primi due motivi, congiunti e da trattare quindi congiuntamente. sono infondati; in sostanza criticano la sentenza impugnata perché, senza porre in essere alcun giudizio in ordine alla ragionevolezza delle disposizioni della [OSCURATO:SOCIETA] che hanno Ric. 2021 n. 23781 sez.

ML -ud. 27-10-2022 -3- introdotto e disciplinato il contributo di solidarietà, ha ritenuto tali disposizioni illegittime, anche se esse non si porrebbero in contrasto con alcuna norma dell’ordinamento giuridico e darebbero applicazione non solo all’art. 2, D.Lgs. n. 509/1994, ma anche all’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995; vanno condivise recentissime decisioni (fra tante, Cassazione civile sez. lav. - 08/11/2022, n. 32812; Cass. nn. 603 e 982 del 2019; n.28054 del 2020, n. 6897 del 2022), in base alle quali si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020); in particolare, già con la pronuncia n. 603 del 2019, la Corte, nel confermare l'estraneità del contributo di solidarietà, per natura e funzione, ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, ha richiamato, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003); pertanto, deve ribadirsi che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come siè detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal Legislatore; Ric. 2021 n. 23781 sez.

ML -ud. 27-10-2022 -4- le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici occasioni in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va mantenuto fermo ed i motivi devono essere rigettati, con assorbimento di ogni ulteriore censura; con il terzo motivo di ricorso, con il quale la Cassa ricorrente deduce la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale in punto di prescrizione del diritto azionato dall'assicurato, assumendo l'erroneità della ritenuta applicazione del termine decennale in luogo di quello quinquennale giacché, non applicando al caso di specie la stessa normativa applicabile all'INPS, si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento; questa Corte di cassazione, con la sentenza 08/11/2022, n. 32812 è intervenuta a seguito dell'ordinanza interlocutoria n.33380 del 2021 che, ha rimesso alla sezione ordinaria la questione della necessità della presenza dei caratteri della certezza e liquidità del credito per rispettare i principi espressi da Cass., sez. un., n. 17742 del 2015, citata anche dalla sentenza impugnata, e quindi appurare se, nel caso di specie, possa farsi applicazione del termine quinquennale di prescrizione, in applicazione delle disposizioni denunciate ed in particolare del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis; si è ricordato che già Cass. n.41320 del 2021 ha avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata edancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte n. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, -così come dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.; tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis, (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con la L. 30 aprile 1969, n. 153, artt. 27 e 29, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo Ric. 2021 n. 23781 sez.

ML -ud. 27-10-2022 -5- cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), n. 2). risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata; la Cassa ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi.

Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale; in definitiva, il ricorso va rigettato; nullava disposto sulle le spese del giudizio, in mancanza di attività difensiva da parte dell’intimata; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della part

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23781-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 25/b, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 208/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza indicate in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato Ric. 2021 n. 23781 sez. ML -ud. 27-10-2022 -2- l’illegittimità delle trattenute sulla pensione di [OSCURATO:PERSONA] operate dalla Cassa a titolo di contributo di solidarietà, in virtù dell’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della [OSCURATO:SOCIETA] e delle successive Delibere attuative, condannando la Cassa stessa alla restituzione delle relative trattenute; per la cassazione di tale sentenza, ricorre [OSCURATO:SOCIETA] con tre motivi, successivamente illustrati da memoria; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione della presente adunanza. CONSIDERATO che: Il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della [OSCURATO:SOCIETA] e con la Delibera della [OSCURATO:SOCIETA] del 27.6.2013; violazione dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell’art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione dell’art. 1, comma 488, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 147 (Legge di stabilità 2014); violazione dell’art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”); violazione dell’art. 3, Cost.; violazione art. 23, Cost.; violazione dell’art. 38, Cost., tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, Cod. Proc. Civ.; il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 1, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 147 (Legge di Stabilità 2014); la violazione dell’ art. 3, comma 12, L. n. 335/1995; la violazione dell’art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione art. D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della [OSCURATO:SOCIETA] e con la Delibera [OSCURATO:SOCIETA] del 27.6.2013, tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, Cod. Proc. Civ.; il terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell’ art. 1, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 147 (Legge di Stabilità 2014); la violazione degli artt. 2946 e 2948, Cod. Civ.; la violazione dell’ art. 129, R.D.L n. 1827/1935 ed art. 47-bis, D.P.R. n. 639/1970, tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, Cod. Proc. Civ.; i primi due motivi, congiunti e da trattare quindi congiuntamente. sono infondati; in sostanza criticano la sentenza impugnata perché, senza porre in essere alcun giudizio in ordine alla ragionevolezza delle disposizioni della [OSCURATO:SOCIETA] che hanno Ric. 2021 n. 23781 sez. ML -ud. 27-10-2022 -3- introdotto e disciplinato il contributo di solidarietà, ha ritenuto tali disposizioni illegittime, anche se esse non si porrebbero in contrasto con alcuna norma dell’ordinamento giuridico e darebbero applicazione non solo all’art. 2, D.Lgs. n. 509/1994, ma anche all’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995; vanno condivise recentissime decisioni (fra tante, Cassazione civile sez. lav. - 08/11/2022, n. 32812; Cass. nn. 603 e 982 del 2019; n.28054 del 2020, n. 6897 del 2022), in base alle quali si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020); in particolare, già con la pronuncia n. 603 del 2019, la Corte, nel confermare l'estraneità del contributo di solidarietà, per natura e funzione, ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, ha richiamato, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003); pertanto, deve ribadirsi che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come siè detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal Legislatore; Ric. 2021 n. 23781 sez. ML -ud. 27-10-2022 -4- le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici occasioni in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va mantenuto fermo ed i motivi devono essere rigettati, con assorbimento di ogni ulteriore censura; con il terzo motivo di ricorso, con il quale la Cassa ricorrente deduce la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale in punto di prescrizione del diritto azionato dall'assicurato, assumendo l'erroneità della ritenuta applicazione del termine decennale in luogo di quello quinquennale giacché, non applicando al caso di specie la stessa normativa applicabile all'INPS, si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento; questa Corte di cassazione, con la sentenza 08/11/2022, n. 32812 è intervenuta a seguito dell'ordinanza interlocutoria n.33380 del 2021 che, ha rimesso alla sezione ordinaria la questione della necessità della presenza dei caratteri della certezza e liquidità del credito per rispettare i principi espressi da Cass., sez. un., n. 17742 del 2015, citata anche dalla sentenza impugnata, e quindi appurare se, nel caso di specie, possa farsi applicazione del termine quinquennale di prescrizione, in applicazione delle disposizioni denunciate ed in particolare del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis; si è ricordato che già Cass. n.41320 del 2021 ha avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata edancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte n. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, -così come dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.; tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis, (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con la L. 30 aprile 1969, n. 153, artt. 27 e 29, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo Ric. 2021 n. 23781 sez. ML -ud. 27-10-2022 -5- cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), n. 2). risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata; la Cassa ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale; in definitiva, il ricorso va rigettato; nullava disposto sulle le spese del giudizio, in mancanza di attività difensiva da parte dell’intimata; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della part
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