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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2021

Cassazione n. 23785/2026

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e le conclusioni rassegnate il 4 maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata;Letta la memoria depositata il 29aprile 2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensoredi [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 9 febbraio 2026, la Corte di appellodi Firenze, quale giudice dell’esecuzione, ha, all’esito di duplice annullamento conrinvio, accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] unificando incontinuazione i reati giudicati con le seguenti sentenze:1) i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 337,582, 585, 99 cod. pen., commessi il 18.06.2021, accertati con la sentenza delTribunale di Lucca, con condanna alla pena di mesi sei di reclusione, irrevocabileil 18.06.2021;2) il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il30.07.2021, accertato con la sentenza del Tribunale di Lucca, con condanna allapena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusone ed euro 2.333,00 di multa,irrevocabile il 29.11.2022;3) il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso indata 11.05.2015, accertato con la sentenza del Tribunale di Lucca, con condannaalla pena di mesi nove di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, irrevocabile il26.05.2022;4) i reati di cui agli artt. 81, 385, 624-bis, 625, n. 7, cod. pen., commessi il3.12.2021, accertati con la sentenza della Corte di appello di Firenze del24.01.2023, con condanna alla pena di anni due, mesi uno, giorni dieci direclusione ed euro 800,00 di multa, irrevocabile il 25.04.2023;5) il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi dal2017 al 30.07.2021, accertato con la sentenza della Corte di appello di Firenze,con condanna alla pena di anni cinque, mesi due di reclusione ed euro 19.600,00di multa, irrevocabile in data 8.02.2024.Per l’effetto, la pena complessivamente irrogata al condannato è statarideterminata in anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 21.680,00 di multa.A ragione del provvedimento il giudice dell’esecuzione ha anzitutto premessoche: con la precedente ordinanza del 29.05.2024, la Corte di appello avevaaccolto l’istanza parzialmente, ossia con riferimento ai reati oggetto dellesentenze sub 1), 2) e 5) e aveva rideterminato la pena in anni cinque, mesi seidi reclusione ed euro 20.000,00 di multa; impugnato il provvedimento dalcondannato, la Corte di cassazione (con sentenza del 2 ottobre 2024) lo avevaannullato relativamente al rigetto dell’istanza relativamente ai reati oggetto dellesentenze sub 3) e 4), ritenendo la fondatezza della censura inerente all’omessaconsiderazione effettiva della condizione di tossicodipendente dell’istante; laCorte di appello, con la susseguente ordinanza del 20.05.2025, aveva rigettatonuovamente la residua parte dell’istanza; però, a seguito dell’ulterioreimpugnazione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di cassazione, consentenza del 30 settembre 2025, aveva annullato anche la suddetta ordinanza.Posto ciò, il giudice dell’esecuzione ha considerato che, a differenzadell’approdo raggiunto nelle due ordinanze precedenti, gli indicatori delmedesimo disegno criminoso, già riscontrati in riferimento ai reati oggetto dellesentenze sub 1), 2) e 5), erano da ritenersi sussistenti anche in ordine ai reatioggetto delle decisioni sub 3) e 4), valutate anche l’accertata perdurantecondizione di tossicodipendenza di [OSCURATO:PERSONA] e l’emersa finalità diconseguimento delle risorse per sovvenire a quella sua condizione che aveva, inconcreto, orientato pure tali ulteriori condotte antigiuridiche.In ordine alla rideterminazione della pena complessiva, il giudicedell’esecuzione, muovendo sempre dalla pena base relativa al reato accertatocon la sentenza sub 5) e aggiungendo le pene in aumento per tutti gli altri reati,già satellite o divenuti tali in virtù di questa ordinanza, ha raggiunto quella finaledi anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 21.680,00 di multa.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di appello di Firenze chiedendone l’annullamento eaffidando l’impugnazione a tre motivi.2.1.

Con il primo motivo si lamenta l’apparenza della motivazione.Il perimetro fissato dalla Corte di legittimità era stato identificato nellanecessità di tenere in giusta considerazione lo stato di tossicodipendenza, nondebellato da [OSCURATO:PERSONA] nemmeno durante la detenzione e tale da spingerlo aoperare scelte criminose senza soluzione di continuità, quadro nel quale lecondotte di furto e di evasione erano legate alla necessità di procurarsi econsumare sostanza stupefacente.Tuttavia – osserva il Procuratore generale distrettuale – la decisionerescindente non aveva imposto al giudice dell’esecuzione di accogliere l’istanza:invece, la Corte di appello ha omesso ogni puntuale motivazione, inserendoacriticamente nel medesimo disegno criminoso anche gli ulteriori reati, ma nullachiarendo in merito al mancato superamento della dipendenza da partedell’agente nel corso della detenzione, al come la condizione ditossicodipendenza avrebbe spinto [OSCURATO:PERSONA] a delinquere nelle occasioniindicate, alla verifica di rilevanza della spinta costituita dalla ricerca di droga perla commissione dei reati di evasione e furto.2.2.

Con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 671 cod.proc. pen. e 81, secondo comma, cod. pen.L’Autorità requirente sostiene che la segnalata carenza motivazionale hadeterminato anche l’inosservanza delle norme indicate: se la Corte di appelloavesse esaminato in modo approfondito i punti enucleati, sarebbe giunta a ungiudizio di segno opposto, atteso che, in primo luogo, nessuna prova concretadell’unicità del disegno criminoso è stata addotta dal giudice dell’esecuzione, nonessendo individuabile tale disegno in un programma delinquenziale generico,essendo invece necessaria, fin dalla commissione della prima violazione,l’individuazione delle successive, almeno nelle loro connotazioni fondamentali.Quanto all’elemento della tossicodipendenza, enucleato a seguito dellamodificazione dell’art. 671 cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006,n. 49, il giudice dell’esecuzione, prima di raggiungere la conclusione censurata,avrebbe dovuto verificare la condizione dell’agente al momento dellacommissione dei reati e stabilire se essa, alla luce di specifici indicatori, avesseinfluito sulla perpetrazione delle condotte criminose, sempre nella prospettivadella preventiva programmazione unitaria dei reati stessi.In secondo luogo, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto annettere lagiusta considerazione allo stato di tossicodipendenza: invece, [OSCURATO:PERSONA] avevariportato la condanna per il primo reato commesso nel 2015, mentre gli altri reatierano stati da lui commessi dal 2017 al 2021, uno addirittura il 3.12.2021, dopoche una delle sentenze emesse dal Tribunale di Lucca era divenuta irrevocabile il16.10.2021 e dopo detenzioni cautelari sofferte medio tempore; tali dati di fattoavrebbero dovuto condurre a ritenere la cesura del disegno criminoso,diversamente opinando non dovendo concedersi mai gli arresti domiciliari o lemisure alternative alla detenzione ai tossicodipendenti, stante la persistenza diesigenze cautelari, e assumendo l’istituto della continuazione una connotazionedi incentivazione a delinquere, siccome garantirebbe al tossicodipendente scontidi pena pure in una situazione divenuta criminogena e premiale, contro unalettura costituzionalmente orientata delle norme regolatici dell’istituto.2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente prospetta – in subordine, per il caso incui si considerasse diritto vivente, in ragione del duplice annullamentopronunciato nel procedimento, che per il solo fatto della tossicodipendenza nondebellata e perdurante, anche dopo periodi di detenzione e sentenze passate ingiudicato, l’applicazione della continuazione fra i reati in esame, al pari dei reaticommessi in futuro – la questione di costituzionalità dell’art. 671, comma 1, cod.proc. pen., per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., per l’irrazionalità della norma,tale da pregiudicare sia il fine retributivo, sia il fine rieducativo della pena.3.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria del 29 aprile2026 con cui ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità o il rigetto delricorso.Contrariamente a quanto asserito dal Procuratore impugnante, il giudicedell’esecuzione, secondo il difensore del condannato, ha esattamente applicato iprincipi di diritto affermati con le decisioni rescindenti in relazione al perdurantestato di tossicodipendenza del reo, restato insuperato pur dopo i periodi direstrizione carceraria, con la permanente spinta a coltivare i propositi delittuosifinalizzati a soddisfare le necessità legate al bisogno di stupefacenti: in relazionea questa condizione sono state tratte dalla Corte di appello adeguate inferenzedall’esistenza di univoci dati storici confermativi dell’unitarietà progettuale, senzaannettere affatto il valore di presunzione assoluta alla condizione.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come la Corte di appello non abbiaderagliato dai principi di diritto fissati dai giudici di legittimità e osserva che lecontrarie prospettazioni sviluppate dal ricorrente si sono risolte in mere petizionidi principio e in un contrasto – non con le riflessioni, i canoni di valutazione e lemassime di esperienza fondanti l’ordinanza, ma – con la scelta concreta operatadal giudice dell’esecuzione finendo per dissentire nel merito da tale scelta, sortitadall’individuazione del proposito dell’agente volto, a causa della sua personalecondizione, all’elaborazione di un iniziale proposito di commettere i delitti,mantenuto tenacemente fermo nel tempo, così da resistere anche allacontrospinta costituita dalla detenzione: in questa direzione, la Corte di appelloha ravvisato le condizioni legittimanti il riconoscimento della continuazione anchecon riferimento ai reati ulteriori, non censurabile semplicemente sostenendo,come ha fatto il ricorrente, che la scelta migliore era l’altra, negativa, ritenutapiù gradita, non avendo, il giudice dell’esecuzione, messo in dubbio, quanto alriferimento normativo alla tossicodipendenza, la natura di mero indiceprivilegiato, inserito in concreto nel quadro della valutazione complessiva.4.

Il Procuratore generale in sede, con memoria trasmessa il 4 maggio 2026,ha chiesto l’accoglimento dell’impugnazione, in quanto essa ha fondatamenteindividuato la dedotta violazione di legge.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’impugnazione del Procuratore generale territoriale, valutata nel suocomplesso, non si profila fondata e va, quindi, rigettata.2.

Deve preliminarmente rilevarsi la tardività del deposito della requisitoriarassegnata dall’Autorità requirente in sede.Essa, datata 2 maggio 2026, è pervenuta presso la Cancelleria della Corte il4 maggio 2026, in vista dell’udienza camerale del 15 maggio 2026.Ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., quando – come nel caso dispecie – la Corte di cassazione provvede, in deroga al disposto dell’art. 127 cod.proc. pen., sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memoriesenza la partecipazione delle parti, fino a quindici giorni prima dell’udienza ilprocuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentaremotivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.E, nel giudizio camerale di legittimità, le memorie difensive depositate inviolazione dei termini previsti, a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici ecinque giorni liberi prima dell’udienza, vanno considerate tardive, sicché nonpossono essere prese in considerazione (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025,Altese, Rv. 287766 - 02).L’atto del Procuratore generale in sede, avendo contenuto e funzione direquisitoria (e non di memoria di replica), risulta, pertanto, pervenuto dopo lascadenza del termine di quindici giorni suindicato.3.

Assodato ciò, giova ricordare, così integrando le notazioni della partenarrativa, che il giudice dell’esecuzione ha ricordato come, nel precedenteprovvedimento (poi annullato) del 20.05.2025, fosse stata rilevata la notevoledistanza temporale inerente alla commissione del reato accertato con la sentenzasub 3) rispetto all’epoca di commissione degli altri reati, tenuto anche conto deiperiodi di detenzione intermedi, e fosse stata considerata l’eterogeneità delleviolazioni oggetto della sentenza sub 4), desumendone la contingenza della loroperpetrazione, esulante dalla tossicodipendenza: però – ha preso atto la Corteterritoriale – questo ragionamento era stato ritenuto, dalla seconda sentenzarescindente, incongruo e inidoneo a giustificare il rigetto proprio nei passaggilogici suindicati.In questa prospettiva, la Corte di appello, restando nel binario tracciatodall’art. 627 cod. proc. pen., ha stavolta ritenuto sussistenti le condizionilegittimanti l’applicazione della continuazione fra i reati per i quali essa era statagià riconosciuta e quelli oggetto delle due sentenze residue, sub 3) e sub 4).È stato particolarmente sottolineato che, nell’alveo indicato dai giudici dilegittimità e, quindi, tenendo nel dovuto conto lo stato di tossicodipendenza incui si era dibattuto costantemente l’agente, anche la condotta del 2015,afferente alla detenzione a fini di cessione di eroina, accertata con la sentenzasub 3), era risultata fortemente connessa alla suddetta condizione e, inoltre,essa si era rivelata del tutto omogenea rispetto ai medesimi reati commessi inepoca successiva, avuto riguardo alla sostanza stupefacente ceduta, allemodalità e alle circostanze del fatto, al luogo di commissione dei reati, tuttiperpetrati in Viareggio, ad eccezione di quello oggetto della sentenza sub 4),peraltro commesso nella limitrofa località di Massarosa.In questa stessa direzione, la Corte di appello ha stimato che anche i reatioggetto della decisione sub 4) erano avvinti nel medesimo disegno criminoso, inquanto, pur non essendo di natura omogenea, il furto e l’evasione, secondoquanto evidenziato anche in sede rescindente, erano risultati strumentaliall’approvvigionamento della sostanza stupefacente, essendo stato chiarito nelladecisione di merito accertativa di quei delitti che [OSCURATO:PERSONA] si era allontanatodagli arresti domiciliari e aveva sottratto l’autovettura proprio a quello specificoscopo.Dalla complessiva rivalutazione di tutti gli indicatori emersi, pertanto, anchei reati oggetto delle due sentenze oggetto di esame, per modalità delle condotte,sistematicità, tipologia e, soprattutto, causale, riconnessa allo stato ditossicodipendenza, erano stati, per il giudice dell’ultimo rescissorio, effetto dellaproiezione del medesimo disegno criminoso dei reati già avvinti in continuazione.4.

È ora da considerare – passando alla valutazione delle tre doglianzesviluppate dal Procuratore generale distrettuale, valutazione da compiersi inmodo unitario, in ragione dell’intima connessione che collega le censure – che lepronunce rescindenti avevano imperniato le ragioni del rispettivo annullamentocensurando, prima, l’obliterazione e, poi, la sottostima del serio fattore unificanteche, sulla scorta del contenuto delle sentenze accertative dei reati, venivaprospettato essere lo stato di pertinace tossicodipendenza che aveva attinto ilreo durante l’intero arco temporale di commissione dei reati in questione.In tal senso, la prima decisione di legittimità (Sez. 1, n. 40590 del 2024)aveva stigmatizzato la mancata considerazione della specifica e documentatadeduzione, quale elemento utile ai fini del riconoscimento dell’unitarietàprogettuale, della condizione di tossicodipendenza al momento dellacommissione dei reati considerati; la seconda decisione rescindente (Sez. 5, n.35813 del 2025) aveva annullato la successiva ordinanza, in quanto essa, invecedi colmare il deficit motivazionale, aveva raggiunto l’approdo negativo circal’ulteriore continuazione senza tenere nella giusta considerazione lo stato ditossicodipendenza, non considerando la deduzione difensiva inerente alla naturapersistente di quella condizione, non debellata neppure in seguito alla detenzionesubita, né verificando la prospettazione secondo cui proprio tale condizioneaveva spinto il reo a dare luogo anche a quelle ulteriori azioni criminose, senzasoluzione di continuità, compiendo sempre reati omogenei, in materia di droga,e, quanto a quelli accertati con la sentenza sub 4), perpetrando i delitti dievasione e di furto, in diretta dipendenza con la necessità di assolvere il bisognodi sostanza stupefacente, segnalando la conferma per tabulas di tale assuntoestraibile dal contenuto della decisione accertativa dei fatti, nonché evidenziandoil principio di diritto secondo cui, quando si tratti di reati omogenei aventi strettamedesimezza del disegno criminoso non può fermarsi al mero dato temporale oallo stato detentivo che medio tempore si sia frapposto ai reati commessi, madeve ponderare tutte le circostanze dei casi concreti caratterizzanti i fattigiudicati rispetto ai quali si invoca l’applicazione della continuazione, in tal sensonon mutando l’approccio pure in ipotesi di difetto dell’omogeneità dei reati, nonpotendo l’indagine fermarsi di fronte alla rilevazione dell’assenza di uno deiparametri che l’esegesi pone a base della continuazione, soprattutto nel caso incui l’autore dei reati sia stato nella costante condizione di tossicodipendenza.4.1.

Nel quadro di tali principi, soprattutto tenendo conto delle stringenticonsiderazioni svolte nella seconda sentenza rescindente, il giudicedell’esecuzione ha ritenuto provata e ha valorizzato la tossicodipendenzapersistente che aveva connotato la condizione di [OSCURATO:PERSONA] durante tutto iltempo in cui erano stati commessi i reati considerati, pervenendo allaconclusione che il fatto che il primo reato in materia di stupefacenti oggetto dellasentenza sub 3) fosse stato commesso nel 2015 non poteva impedirnel’inserzione nell’unitarietà progettuale, già accertata per il lasso intercorso dal2017 al 2021, stanti l’appurata medesimezza della pulsione scaturente delladipendenza dalla droga che aveva integrato il primo fattore unificante delle altrefattispecie e il concorso degli altri indici sintomatici puntualmente indicati (lasostanza detenuta, le modalità e le circostanze del fatto, il luogo di commissionedei reati).Per altro verso, è stato congruamente sottolineato che i reati, eterogenei,oggetto della sentenza sub 4), oltre a essere stati commessi nel 2021, ossia nellostesso periodo in cui erano stati perpetrati alcuni degli altri reati già posti incontinuazione, sono risultati comunque avvinti dalla medesima proiezionefinalistica determinata dalla condizione di tossicodipendenza dell’autore.L’argomento sviluppato dal Procuratore generale ricorrente – in merito allaforza interruttiva dell’unitarietà progettuale determinata da periodi di detenzioneintermedia, con conseguente impossibilità di sviluppare il dedotto progettocriminoso unitario – non riesce a destrutturare il percorso logico esposto dalgiudice dell’esecuzione.È stato già chiarito che, nella verifica inerente all’applicazione della disciplinadel reato continuato in executivis, la detenzione in carcere o l’applicazione diuna, anche ontologicamente, diversa misura limitativa della libertà personale,patita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non integra, di per sé,un elemento idoneo a pervenire alla pregiudiziale esclusione dell'identità deldisegno criminoso e, quindi, non esime il giudice dalla disamina in concreto diquegli elementi – fra i quali si segnalano, in relazione a fatti di spaccio in strada,l’identità delle violazioni, la medesimezza del contesto spaziale e delle modalitàoperative, la limitata durata della privazione della libertà personale e il breveintervallo temporale tra le condotte – in grado di rivelare la preordinazione difondo che unisce le singole violazioni (Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019,Okoronko, Rv. 276842 - 01; v., inoltre e per tutte, Sez. 6, n. 49868 del06/12/2013, Giordano, Rv. 258365 - 01).Assodato, quindi, che – per consolidato orientamento ermeneutico, dariaffermare in questa sede – l’arresto del soggetto, intervenuto dopo lacommissione di un reato, si considera quale fattore ex se inidoneo a paralizzarel’emersione del medesimo disegno criminoso con i reati successivamentecommessi, non essendo esso pregiudizialmente ostativo all’applicabilità delregime di cui all’art. 81 cod. pen., non può non considerarsi del pari pacifico checompete al giudice di merito verificare se il fatto della limitazione della libertà,per come determinatosi in concreto, abbia costituito o meno elemento di fratturadella prospettata unitarietà del disegno criminoso e, come tale, ragione validaper escludere l’applicazione dell'istituto della continuazione, come pure di nonvalutare positivamente tale limitazione della libertà intervenuta fra i reati, incarenza di un concorrente quadro di indici sintomatici dell’unitarietà ideativa.Ebbene, il giudice dell’esecuzione, nel caso in esame, ha fatto correttaapplicazione dell’enunciata regula iuris, dal momento che ha individuato edesplicitato gli indici sintomatici, primo fra i quali la costante condizione ditossicodipendenza, idonei a persuadere del concreto superamento dellaconsiderazione dell’ordinaria obsolescenza del progetto delittuoso unitario cheuna parentesi temporale trascorsa in vinculis può comportare.Né va condivisa la prospettazione svolta dal ricorrente in merito allapregiudiziale incompatibilità ai fini dell’accertamento del medesimo disegnocriminoso fra reati accertati con sentenza passata in giudicato e reati commessiin tempo successivo.

A tacer d’altro, si ricorda che, con orientamentoconsolidato, si ritiene insussistente l’incompatibilità tra l'istituto della recidiva equello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone ipresupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comportal’ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegnocriminoso, ma è fondato su una mera fictio iuris a fini di temperamento deltrattamento penale (Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 -02; Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745 - 01).4.2.

Pertanto, non è dato riscontrare alcuna violazione delle norme dettatein tema di continuazione, né alcuna delle dedotte carenze motivazionalilamentate dal ricorrente.Il quadro normativo applicato, così interpretato, non evidenzia, conparticolare riferimento all’art. 671 cod. proc. pen., il sospetto di contrarietà aCostituzione paventato dal Procuratore generale territoriale.Il giudice dell’esecuzione ha, nel rispetto dell’indicazione emersa nellesentenze rescindenti, riscontrato e valutato la condizione di tossicodipendenzacome indice sintomatico fissato normativamente (art. 671, comma 1, cod. proc.pen., post d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. dalla legge 21 febbraio 2006, n.49), ma non ha considerato che tale elemento sia l’effetto di una presunzione, néiuris tantum, né iuris et de iure, in tal senso attenendosi al principio di dirittosecondo cui la previsione normativa del parametro di valutazione dello stato ditossicodipendenza ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato,contenuta nell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen., non stabilisce unapresunzione iuris tantum circa la sussistenza della unicità del disegno criminosorelativamente ai reati che servono all'approvvigionamento di droga o, comunque,di denaro per acquistarla (Sez. 6, n. 22553 del 29/03/2017, Braguti, Rv. 270391- 01).

Invero, tale elemento può giustificare l’individuazione del medesimodisegno criminoso con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti allo statodi tossicodipendenza, sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuatedalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Sez. 1, n. 2313 del28/10/2025, dep. 2026, V., Rv. 289240 - 01).4.3.

Nemmeno può censurarsi il tessuto argomentativo esposto dalla Cortedi appello nel provvedimento impugnato, in relazione ai vincoli imposti per ilgiudizio di rinvio dall’art. 627 cod. proc. pen.È indiscutibile, infatti, che il giudice di rinvio, in ipotesi di annullamento pervizio di motivazione, conserva piena autonomia di giudizio nella costruzione delfatto e nella valutazione delle prove ed è, quindi, investito di pieni poteri dicognizione, per cui, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, nonrisulta vincolato all’esame dei punti indicati nella sentenza di annullamento,isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito del capocolpito dall'annullamento, l’indicata autonomia di giudizio nella ricostruzione delfatto e nella valutazione dei dati, compreso il potere di desumere, anche sullabase di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in talmodo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate.

Il giudice del rinvio,tuttavia, è tenuto all’osservanza del limite costituito dalla necessità di nonripetere i vizi già censurati in sede di giudizio rescindente e di conformarsiall'interpretazione ivi data alle questioni di diritto, restando, pertanto, rispettatoil principio di diritto allorquando il giudice del rescissorio motivi la decisione sullabase di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità(Sez. 2, n. 7991 del 17/12/2025, dep. 2026, Pota, Rv. 289471 - 01; Sez. 1, n.5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 - 02; Sez. 4, n. 20044del 17/03/2015, S, Rv. 263864 - 01).E’ vero, dunque, che il giudice dell’esecuzione ben avrebbe potuto pervenirea un nuovo approdo reiettivo non percorrendo il medesimo iter motivazionaleviziato rilevato, in particolare, nella seconda sentenza rescindente, ove avesserinvenuto argomenti adeguati per ritenere inadeguata la prova del medesimodisegno criminoso ad onta della rivalutazione dell’indice sintomaticodell’accertata condizione di tossicodipendenza di [OSCURATO:PERSONA], risultatocausalmente rilevante anche rispetto ai reati oggetto delle sentenze sub 3) e 4),per come congruamente evinti anche dal contenuto di tali decisioni di merito.Ma è del pari certo che, invece, il giudice dell’esecuzione, secondo quantorisulta adeguatamente chiarito nell’ordinanza in esame, verificata la persistenzae l’efficienza determinativa della condizione di tossicodipendenza durante l’interoarco temporale di riferimento e coniugato tale elemento con gli altri convergentiindici sintomatici enucleati, è incensurabilmente pervenuto all’individuazionedell’unitarietà progettuale anche fra i residui reati oggetto dell’istanza e quelli giàavvinti in continuazione, dispiegando in modo congruo e non illogico la suadiscrezionalità valutativa nel solco fissato dalle pronunce rescindenti.5.

L’impugnazione del Procuratore generale distrettuale va, quindi, rigettata.La natura della parte ricorrente esclude statuizioni in merito alle spese.6.

Si deve disporre, infine, per i riferimenti alle condizioni personali delcondannato (con specifico riferimento alla tossicodipendenza) desumibili dalladecisione, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, venganoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30giugno 2003, n. 196.

P.Q.MRigetta il ricorso del P.G.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e le conclusioni rassegnate il 4 maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata;Letta la memoria depositata il 29aprile 2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensoredi [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 9 febbraio 2026, la Corte di appellodi Firenze, quale giudice dell’esecuzione, ha, all’esito di duplice annullamento conrinvio, accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] unificando incontinuazione i reati giudicati con le seguenti sentenze:1) i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 337,582, 585, 99 cod. pen., commessi il 18.06.2021, accertati con la sentenza delTribunale di Lucca, con condanna alla pena di mesi sei di reclusione, irrevocabileil 18.06.2021;2) il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il30.07.2021, accertato con la sentenza del Tribunale di Lucca, con condanna allapena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusone ed euro 2.333,00 di multa,irrevocabile il 29.11.2022;3) il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso indata 11.05.2015, accertato con la sentenza del Tribunale di Lucca, con condannaalla pena di mesi nove di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, irrevocabile il26.05.2022;4) i reati di cui agli artt. 81, 385, 624-bis, 625, n. 7, cod. pen., commessi il3.12.2021, accertati con la sentenza della Corte di appello di Firenze del24.01.2023, con condanna alla pena di anni due, mesi uno, giorni dieci direclusione ed euro 800,00 di multa, irrevocabile il 25.04.2023;5) il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi dal2017 al 30.07.2021, accertato con la sentenza della Corte di appello di Firenze,con condanna alla pena di anni cinque, mesi due di reclusione ed euro 19.600,00di multa, irrevocabile in data 8.02.2024.Per l’effetto, la pena complessivamente irrogata al condannato è statarideterminata in anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 21.680,00 di multa.A ragione del provvedimento il giudice dell’esecuzione ha anzitutto premessoche: con la precedente ordinanza del 29.05.2024, la Corte di appello avevaaccolto l’istanza parzialmente, ossia con riferimento ai reati oggetto dellesentenze sub 1), 2) e 5) e aveva rideterminato la pena in anni cinque, mesi seidi reclusione ed euro 20.000,00 di multa; impugnato il provvedimento dalcondannato, la Corte di cassazione (con sentenza del 2 ottobre 2024) lo avevaannullato relativamente al rigetto dell’istanza relativamente ai reati oggetto dellesentenze sub 3) e 4), ritenendo la fondatezza della censura inerente all’omessaconsiderazione effettiva della condizione di tossicodipendente dell’istante; laCorte di appello, con la susseguente ordinanza del 20.05.2025, aveva rigettatonuovamente la residua parte dell’istanza; però, a seguito dell’ulterioreimpugnazione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di cassazione, consentenza del 30 settembre 2025, aveva annullato anche la suddetta ordinanza.Posto ciò, il giudice dell’esecuzione ha considerato che, a differenzadell’approdo raggiunto nelle due ordinanze precedenti, gli indicatori delmedesimo disegno criminoso, già riscontrati in riferimento ai reati oggetto dellesentenze sub 1), 2) e 5), erano da ritenersi sussistenti anche in ordine ai reatioggetto delle decisioni sub 3) e 4), valutate anche l’accertata perdurantecondizione di tossicodipendenza di [OSCURATO:PERSONA] e l’emersa finalità diconseguimento delle risorse per sovvenire a quella sua condizione che aveva, inconcreto, orientato pure tali ulteriori condotte antigiuridiche.In ordine alla rideterminazione della pena complessiva, il giudicedell’esecuzione, muovendo sempre dalla pena base relativa al reato accertatocon la sentenza sub 5) e aggiungendo le pene in aumento per tutti gli altri reati,già satellite o divenuti tali in virtù di questa ordinanza, ha raggiunto quella finaledi anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 21.680,00 di multa.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di appello di Firenze chiedendone l’annullamento eaffidando l’impugnazione a tre motivi.2.1. Con il primo motivo si lamenta l’apparenza della motivazione.Il perimetro fissato dalla Corte di legittimità era stato identificato nellanecessità di tenere in giusta considerazione lo stato di tossicodipendenza, nondebellato da [OSCURATO:PERSONA] nemmeno durante la detenzione e tale da spingerlo aoperare scelte criminose senza soluzione di continuità, quadro nel quale lecondotte di furto e di evasione erano legate alla necessità di procurarsi econsumare sostanza stupefacente.Tuttavia – osserva il Procuratore generale distrettuale – la decisionerescindente non aveva imposto al giudice dell’esecuzione di accogliere l’istanza:invece, la Corte di appello ha omesso ogni puntuale motivazione, inserendoacriticamente nel medesimo disegno criminoso anche gli ulteriori reati, ma nullachiarendo in merito al mancato superamento della dipendenza da partedell’agente nel corso della detenzione, al come la condizione ditossicodipendenza avrebbe spinto [OSCURATO:PERSONA] a delinquere nelle occasioniindicate, alla verifica di rilevanza della spinta costituita dalla ricerca di droga perla commissione dei reati di evasione e furto.2.2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 671 cod.proc. pen. e 81, secondo comma, cod. pen.L’Autorità requirente sostiene che la segnalata carenza motivazionale hadeterminato anche l’inosservanza delle norme indicate: se la Corte di appelloavesse esaminato in modo approfondito i punti enucleati, sarebbe giunta a ungiudizio di segno opposto, atteso che, in primo luogo, nessuna prova concretadell’unicità del disegno criminoso è stata addotta dal giudice dell’esecuzione, nonessendo individuabile tale disegno in un programma delinquenziale generico,essendo invece necessaria, fin dalla commissione della prima violazione,l’individuazione delle successive, almeno nelle loro connotazioni fondamentali.Quanto all’elemento della tossicodipendenza, enucleato a seguito dellamodificazione dell’art. 671 cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006,n. 49, il giudice dell’esecuzione, prima di raggiungere la conclusione censurata,avrebbe dovuto verificare la condizione dell’agente al momento dellacommissione dei reati e stabilire se essa, alla luce di specifici indicatori, avesseinfluito sulla perpetrazione delle condotte criminose, sempre nella prospettivadella preventiva programmazione unitaria dei reati stessi.In secondo luogo, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto annettere lagiusta considerazione allo stato di tossicodipendenza: invece, [OSCURATO:PERSONA] avevariportato la condanna per il primo reato commesso nel 2015, mentre gli altri reatierano stati da lui commessi dal 2017 al 2021, uno addirittura il 3.12.2021, dopoche una delle sentenze emesse dal Tribunale di Lucca era divenuta irrevocabile il16.10.2021 e dopo detenzioni cautelari sofferte medio tempore; tali dati di fattoavrebbero dovuto condurre a ritenere la cesura del disegno criminoso,diversamente opinando non dovendo concedersi mai gli arresti domiciliari o lemisure alternative alla detenzione ai tossicodipendenti, stante la persistenza diesigenze cautelari, e assumendo l’istituto della continuazione una connotazionedi incentivazione a delinquere, siccome garantirebbe al tossicodipendente scontidi pena pure in una situazione divenuta criminogena e premiale, contro unalettura costituzionalmente orientata delle norme regolatici dell’istituto.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente prospetta – in subordine, per il caso incui si considerasse diritto vivente, in ragione del duplice annullamentopronunciato nel procedimento, che per il solo fatto della tossicodipendenza nondebellata e perdurante, anche dopo periodi di detenzione e sentenze passate ingiudicato, l’applicazione della continuazione fra i reati in esame, al pari dei reaticommessi in futuro – la questione di costituzionalità dell’art. 671, comma 1, cod.proc. pen., per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., per l’irrazionalità della norma,tale da pregiudicare sia il fine retributivo, sia il fine rieducativo della pena.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria del 29 aprile2026 con cui ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità o il rigetto delricorso.Contrariamente a quanto asserito dal Procuratore impugnante, il giudicedell’esecuzione, secondo il difensore del condannato, ha esattamente applicato iprincipi di diritto affermati con le decisioni rescindenti in relazione al perdurantestato di tossicodipendenza del reo, restato insuperato pur dopo i periodi direstrizione carceraria, con la permanente spinta a coltivare i propositi delittuosifinalizzati a soddisfare le necessità legate al bisogno di stupefacenti: in relazionea questa condizione sono state tratte dalla Corte di appello adeguate inferenzedall’esistenza di univoci dati storici confermativi dell’unitarietà progettuale, senzaannettere affatto il valore di presunzione assoluta alla condizione.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come la Corte di appello non abbiaderagliato dai principi di diritto fissati dai giudici di legittimità e osserva che lecontrarie prospettazioni sviluppate dal ricorrente si sono risolte in mere petizionidi principio e in un contrasto – non con le riflessioni, i canoni di valutazione e lemassime di esperienza fondanti l’ordinanza, ma – con la scelta concreta operatadal giudice dell’esecuzione finendo per dissentire nel merito da tale scelta, sortitadall’individuazione del proposito dell’agente volto, a causa della sua personalecondizione, all’elaborazione di un iniziale proposito di commettere i delitti,mantenuto tenacemente fermo nel tempo, così da resistere anche allacontrospinta costituita dalla detenzione: in questa direzione, la Corte di appelloha ravvisato le condizioni legittimanti il riconoscimento della continuazione anchecon riferimento ai reati ulteriori, non censurabile semplicemente sostenendo,come ha fatto il ricorrente, che la scelta migliore era l’altra, negativa, ritenutapiù gradita, non avendo, il giudice dell’esecuzione, messo in dubbio, quanto alriferimento normativo alla tossicodipendenza, la natura di mero indiceprivilegiato, inserito in concreto nel quadro della valutazione complessiva.4. Il Procuratore generale in sede, con memoria trasmessa il 4 maggio 2026,ha chiesto l’accoglimento dell’impugnazione, in quanto essa ha fondatamenteindividuato la dedotta violazione di legge.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’impugnazione del Procuratore generale territoriale, valutata nel suocomplesso, non si profila fondata e va, quindi, rigettata.2. Deve preliminarmente rilevarsi la tardività del deposito della requisitoriarassegnata dall’Autorità requirente in sede.Essa, datata 2 maggio 2026, è pervenuta presso la Cancelleria della Corte il4 maggio 2026, in vista dell’udienza camerale del 15 maggio 2026.Ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., quando – come nel caso dispecie – la Corte di cassazione provvede, in deroga al disposto dell’art. 127 cod.proc. pen., sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memoriesenza la partecipazione delle parti, fino a quindici giorni prima dell’udienza ilprocuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentaremotivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.E, nel giudizio camerale di legittimità, le memorie difensive depositate inviolazione dei termini previsti, a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici ecinque giorni liberi prima dell’udienza, vanno considerate tardive, sicché nonpossono essere prese in considerazione (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025,Altese, Rv. 287766 - 02).L’atto del Procuratore generale in sede, avendo contenuto e funzione direquisitoria (e non di memoria di replica), risulta, pertanto, pervenuto dopo lascadenza del termine di quindici giorni suindicato.3. Assodato ciò, giova ricordare, così integrando le notazioni della partenarrativa, che il giudice dell’esecuzione ha ricordato come, nel precedenteprovvedimento (poi annullato) del 20.05.2025, fosse stata rilevata la notevoledistanza temporale inerente alla commissione del reato accertato con la sentenzasub 3) rispetto all’epoca di commissione degli altri reati, tenuto anche conto deiperiodi di detenzione intermedi, e fosse stata considerata l’eterogeneità delleviolazioni oggetto della sentenza sub 4), desumendone la contingenza della loroperpetrazione, esulante dalla tossicodipendenza: però – ha preso atto la Corteterritoriale – questo ragionamento era stato ritenuto, dalla seconda sentenzarescindente, incongruo e inidoneo a giustificare il rigetto proprio nei passaggilogici suindicati.In questa prospettiva, la Corte di appello, restando nel binario tracciatodall’art. 627 cod. proc. pen., ha stavolta ritenuto sussistenti le condizionilegittimanti l’applicazione della continuazione fra i reati per i quali essa era statagià riconosciuta e quelli oggetto delle due sentenze residue, sub 3) e sub 4).È stato particolarmente sottolineato che, nell’alveo indicato dai giudici dilegittimità e, quindi, tenendo nel dovuto conto lo stato di tossicodipendenza incui si era dibattuto costantemente l’agente, anche la condotta del 2015,afferente alla detenzione a fini di cessione di eroina, accertata con la sentenzasub 3), era risultata fortemente connessa alla suddetta condizione e, inoltre,essa si era rivelata del tutto omogenea rispetto ai medesimi reati commessi inepoca successiva, avuto riguardo alla sostanza stupefacente ceduta, allemodalità e alle circostanze del fatto, al luogo di commissione dei reati, tuttiperpetrati in Viareggio, ad eccezione di quello oggetto della sentenza sub 4),peraltro commesso nella limitrofa località di Massarosa.In questa stessa direzione, la Corte di appello ha stimato che anche i reatioggetto della decisione sub 4) erano avvinti nel medesimo disegno criminoso, inquanto, pur non essendo di natura omogenea, il furto e l’evasione, secondoquanto evidenziato anche in sede rescindente, erano risultati strumentaliall’approvvigionamento della sostanza stupefacente, essendo stato chiarito nelladecisione di merito accertativa di quei delitti che [OSCURATO:PERSONA] si era allontanatodagli arresti domiciliari e aveva sottratto l’autovettura proprio a quello specificoscopo.Dalla complessiva rivalutazione di tutti gli indicatori emersi, pertanto, anchei reati oggetto delle due sentenze oggetto di esame, per modalità delle condotte,sistematicità, tipologia e, soprattutto, causale, riconnessa allo stato ditossicodipendenza, erano stati, per il giudice dell’ultimo rescissorio, effetto dellaproiezione del medesimo disegno criminoso dei reati già avvinti in continuazione.4. È ora da considerare – passando alla valutazione delle tre doglianzesviluppate dal Procuratore generale distrettuale, valutazione da compiersi inmodo unitario, in ragione dell’intima connessione che collega le censure – che lepronunce rescindenti avevano imperniato le ragioni del rispettivo annullamentocensurando, prima, l’obliterazione e, poi, la sottostima del serio fattore unificanteche, sulla scorta del contenuto delle sentenze accertative dei reati, venivaprospettato essere lo stato di pertinace tossicodipendenza che aveva attinto ilreo durante l’intero arco temporale di commissione dei reati in questione.In tal senso, la prima decisione di legittimità (Sez. 1, n. 40590 del 2024)aveva stigmatizzato la mancata considerazione della specifica e documentatadeduzione, quale elemento utile ai fini del riconoscimento dell’unitarietàprogettuale, della condizione di tossicodipendenza al momento dellacommissione dei reati considerati; la seconda decisione rescindente (Sez. 5, n.35813 del 2025) aveva annullato la successiva ordinanza, in quanto essa, invecedi colmare il deficit motivazionale, aveva raggiunto l’approdo negativo circal’ulteriore continuazione senza tenere nella giusta considerazione lo stato ditossicodipendenza, non considerando la deduzione difensiva inerente alla naturapersistente di quella condizione, non debellata neppure in seguito alla detenzionesubita, né verificando la prospettazione secondo cui proprio tale condizioneaveva spinto il reo a dare luogo anche a quelle ulteriori azioni criminose, senzasoluzione di continuità, compiendo sempre reati omogenei, in materia di droga,e, quanto a quelli accertati con la sentenza sub 4), perpetrando i delitti dievasione e di furto, in diretta dipendenza con la necessità di assolvere il bisognodi sostanza stupefacente, segnalando la conferma per tabulas di tale assuntoestraibile dal contenuto della decisione accertativa dei fatti, nonché evidenziandoil principio di diritto secondo cui, quando si tratti di reati omogenei aventi strettamedesimezza del disegno criminoso non può fermarsi al mero dato temporale oallo stato detentivo che medio tempore si sia frapposto ai reati commessi, madeve ponderare tutte le circostanze dei casi concreti caratterizzanti i fattigiudicati rispetto ai quali si invoca l’applicazione della continuazione, in tal sensonon mutando l’approccio pure in ipotesi di difetto dell’omogeneità dei reati, nonpotendo l’indagine fermarsi di fronte alla rilevazione dell’assenza di uno deiparametri che l’esegesi pone a base della continuazione, soprattutto nel caso incui l’autore dei reati sia stato nella costante condizione di tossicodipendenza.4.1. Nel quadro di tali principi, soprattutto tenendo conto delle stringenticonsiderazioni svolte nella seconda sentenza rescindente, il giudicedell’esecuzione ha ritenuto provata e ha valorizzato la tossicodipendenzapersistente che aveva connotato la condizione di [OSCURATO:PERSONA] durante tutto iltempo in cui erano stati commessi i reati considerati, pervenendo allaconclusione che il fatto che il primo reato in materia di stupefacenti oggetto dellasentenza sub 3) fosse stato commesso nel 2015 non poteva impedirnel’inserzione nell’unitarietà progettuale, già accertata per il lasso intercorso dal2017 al 2021, stanti l’appurata medesimezza della pulsione scaturente delladipendenza dalla droga che aveva integrato il primo fattore unificante delle altrefattispecie e il concorso degli altri indici sintomatici puntualmente indicati (lasostanza detenuta, le modalità e le circostanze del fatto, il luogo di commissionedei reati).Per altro verso, è stato congruamente sottolineato che i reati, eterogenei,oggetto della sentenza sub 4), oltre a essere stati commessi nel 2021, ossia nellostesso periodo in cui erano stati perpetrati alcuni degli altri reati già posti incontinuazione, sono risultati comunque avvinti dalla medesima proiezionefinalistica determinata dalla condizione di tossicodipendenza dell’autore.L’argomento sviluppato dal Procuratore generale ricorrente – in merito allaforza interruttiva dell’unitarietà progettuale determinata da periodi di detenzioneintermedia, con conseguente impossibilità di sviluppare il dedotto progettocriminoso unitario – non riesce a destrutturare il percorso logico esposto dalgiudice dell’esecuzione.È stato già chiarito che, nella verifica inerente all’applicazione della disciplinadel reato continuato in executivis, la detenzione in carcere o l’applicazione diuna, anche ontologicamente, diversa misura limitativa della libertà personale,patita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non integra, di per sé,un elemento idoneo a pervenire alla pregiudiziale esclusione dell'identità deldisegno criminoso e, quindi, non esime il giudice dalla disamina in concreto diquegli elementi – fra i quali si segnalano, in relazione a fatti di spaccio in strada,l’identità delle violazioni, la medesimezza del contesto spaziale e delle modalitàoperative, la limitata durata della privazione della libertà personale e il breveintervallo temporale tra le condotte – in grado di rivelare la preordinazione difondo che unisce le singole violazioni (Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019,Okoronko, Rv. 276842 - 01; v., inoltre e per tutte, Sez. 6, n. 49868 del06/12/2013, Giordano, Rv. 258365 - 01).Assodato, quindi, che – per consolidato orientamento ermeneutico, dariaffermare in questa sede – l’arresto del soggetto, intervenuto dopo lacommissione di un reato, si considera quale fattore ex se inidoneo a paralizzarel’emersione del medesimo disegno criminoso con i reati successivamentecommessi, non essendo esso pregiudizialmente ostativo all’applicabilità delregime di cui all’art. 81 cod. pen., non può non considerarsi del pari pacifico checompete al giudice di merito verificare se il fatto della limitazione della libertà,per come determinatosi in concreto, abbia costituito o meno elemento di fratturadella prospettata unitarietà del disegno criminoso e, come tale, ragione validaper escludere l’applicazione dell'istituto della continuazione, come pure di nonvalutare positivamente tale limitazione della libertà intervenuta fra i reati, incarenza di un concorrente quadro di indici sintomatici dell’unitarietà ideativa.Ebbene, il giudice dell’esecuzione, nel caso in esame, ha fatto correttaapplicazione dell’enunciata regula iuris, dal momento che ha individuato edesplicitato gli indici sintomatici, primo fra i quali la costante condizione ditossicodipendenza, idonei a persuadere del concreto superamento dellaconsiderazione dell’ordinaria obsolescenza del progetto delittuoso unitario cheuna parentesi temporale trascorsa in vinculis può comportare.Né va condivisa la prospettazione svolta dal ricorrente in merito allapregiudiziale incompatibilità ai fini dell’accertamento del medesimo disegnocriminoso fra reati accertati con sentenza passata in giudicato e reati commessiin tempo successivo. A tacer d’altro, si ricorda che, con orientamentoconsolidato, si ritiene insussistente l’incompatibilità tra l'istituto della recidiva equello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone ipresupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comportal’ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegnocriminoso, ma è fondato su una mera fictio iuris a fini di temperamento deltrattamento penale (Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 -02; Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745 - 01).4.2. Pertanto, non è dato riscontrare alcuna violazione delle norme dettatein tema di continuazione, né alcuna delle dedotte carenze motivazionalilamentate dal ricorrente.Il quadro normativo applicato, così interpretato, non evidenzia, conparticolare riferimento all’art. 671 cod. proc. pen., il sospetto di contrarietà aCostituzione paventato dal Procuratore generale territoriale.Il giudice dell’esecuzione ha, nel rispetto dell’indicazione emersa nellesentenze rescindenti, riscontrato e valutato la condizione di tossicodipendenzacome indice sintomatico fissato normativamente (art. 671, comma 1, cod. proc.pen., post d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. dalla legge 21 febbraio 2006, n.49), ma non ha considerato che tale elemento sia l’effetto di una presunzione, néiuris tantum, né iuris et de iure, in tal senso attenendosi al principio di dirittosecondo cui la previsione normativa del parametro di valutazione dello stato ditossicodipendenza ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato,contenuta nell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen., non stabilisce unapresunzione iuris tantum circa la sussistenza della unicità del disegno criminosorelativamente ai reati che servono all'approvvigionamento di droga o, comunque,di denaro per acquistarla (Sez. 6, n. 22553 del 29/03/2017, Braguti, Rv. 270391- 01). Invero, tale elemento può giustificare l’individuazione del medesimodisegno criminoso con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti allo statodi tossicodipendenza, sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuatedalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Sez. 1, n. 2313 del28/10/2025, dep. 2026, V., Rv. 289240 - 01).4.3. Nemmeno può censurarsi il tessuto argomentativo esposto dalla Cortedi appello nel provvedimento impugnato, in relazione ai vincoli imposti per ilgiudizio di rinvio dall’art. 627 cod. proc. pen.È indiscutibile, infatti, che il giudice di rinvio, in ipotesi di annullamento pervizio di motivazione, conserva piena autonomia di giudizio nella costruzione delfatto e nella valutazione delle prove ed è, quindi, investito di pieni poteri dicognizione, per cui, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, nonrisulta vincolato all’esame dei punti indicati nella sentenza di annullamento,isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito del capocolpito dall'annullamento, l’indicata autonomia di giudizio nella ricostruzione delfatto e nella valutazione dei dati, compreso il potere di desumere, anche sullabase di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in talmodo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate. Il giudice del rinvio,tuttavia, è tenuto all’osservanza del limite costituito dalla necessità di nonripetere i vizi già censurati in sede di giudizio rescindente e di conformarsiall'interpretazione ivi data alle questioni di diritto, restando, pertanto, rispettatoil principio di diritto allorquando il giudice del rescissorio motivi la decisione sullabase di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità(Sez. 2, n. 7991 del 17/12/2025, dep. 2026, Pota, Rv. 289471 - 01; Sez. 1, n.5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 - 02; Sez. 4, n. 20044del 17/03/2015, S, Rv. 263864 - 01).E’ vero, dunque, che il giudice dell’esecuzione ben avrebbe potuto pervenirea un nuovo approdo reiettivo non percorrendo il medesimo iter motivazionaleviziato rilevato, in particolare, nella seconda sentenza rescindente, ove avesserinvenuto argomenti adeguati per ritenere inadeguata la prova del medesimodisegno criminoso ad onta della rivalutazione dell’indice sintomaticodell’accertata condizione di tossicodipendenza di [OSCURATO:PERSONA], risultatocausalmente rilevante anche rispetto ai reati oggetto delle sentenze sub 3) e 4),per come congruamente evinti anche dal contenuto di tali decisioni di merito.Ma è del pari certo che, invece, il giudice dell’esecuzione, secondo quantorisulta adeguatamente chiarito nell’ordinanza in esame, verificata la persistenzae l’efficienza determinativa della condizione di tossicodipendenza durante l’interoarco temporale di riferimento e coniugato tale elemento con gli altri convergentiindici sintomatici enucleati, è incensurabilmente pervenuto all’individuazionedell’unitarietà progettuale anche fra i residui reati oggetto dell’istanza e quelli giàavvinti in continuazione, dispiegando in modo congruo e non illogico la suadiscrezionalità valutativa nel solco fissato dalle pronunce rescindenti.5. L’impugnazione del Procuratore generale distrettuale va, quindi, rigettata.La natura della parte ricorrente esclude statuizioni in merito alle spese.6. Si deve disporre, infine, per i riferimenti alle condizioni personali delcondannato (con specifico riferimento alla tossicodipendenza) desumibili dalladecisione, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, venganoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30giugno 2003, n. 196. P.Q.MRigetta il ricorso del P.G.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 23785/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris