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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18721/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha argomentato in ordine all'ammissibilità del ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla valutazione della prova a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, primo comma e terzo comma, n. 1), cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive ed esenti da vizi logici (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata con riferimento all'individuazione del ricorrente attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza messe a confronto con le fotografie del ricorrente), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); ritenuto che anche il secondo motivo, che deduce gli stessi vizi con riferimento all'applicazione della recidiva ex art. 99 cod. pen., non è consentito in quanto meramente reiterativo delle doglianze già presentate in appello, ed è altresì manifestamente infondato perché denuncia vizi che tuttavia non emergono dal testo della motivazione, la quale puntualmente si esprime sull'applicazione della recidiva, ritenuta sussistente in base ai precedenti penali a carico del ricorrente e alla sua proclività a delinquere, dedotta dalla specie di reati ad esso ascritti e considerata fattore criminogeno sufficiente a fondare l'applicazione dell'aggravante (si veda la pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha argomentato in ordine all'ammissibilità del ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla valutazione della prova a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, primo comma e terzo comma, n. 1), cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive ed esenti da vizi logici (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata con riferimento all'individuazione del ricorrente attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza messe a confronto con le fotografie del ricorrente), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); ritenuto che anche il secondo motivo, che deduce gli stessi vizi con riferimento all'applicazione della recidiva ex art. 99 cod. pen., non è consentito in quanto meramente reiterativo delle doglianze già presentate in appello, ed è altresì manifestamente infondato perché denuncia vizi che tuttavia non emergono dal testo della motivazione, la quale puntualmente si esprime sull'applicazione della recidiva, ritenuta sussistente in base ai precedenti penali a carico del ricorrente e alla sua proclività a delinquere, dedotta dalla specie di reati ad esso ascritti e considerata fattore criminogeno sufficiente a fondare l'applicazione dell'aggravante (si veda la pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18721/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris