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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 gennaio 2021

Cassazione n. 00361/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 del GIP TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sTtrte le conclusioni del PG eL .b542,m c2i4 ev-c e‹.. - udito il Xrsore [OSCURATO:PERSONA] 1.Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si è proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 11/2021 del 22 gennaio 2021 del G.I.P. presso il Tribunale di Fermo, con cui, ai sensi dell'art.444 c.p.p, si applicava al ricorrente la pena di un mese e dieci giorni di reclusione per il reato di cui agli artt. 612 e 582 c.p. e lo si condannava, altresì, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in € 700,00 2.11 ricorrente, premessa la ammissibilità del ricorso in punto di statuizioni di condanna relative alle spese di parte civile, lamenta la violazione di legge in ordine all'ammissione della costituzione di parte civile, nonostante l'udienza fosse stata appositamente fissata, a seguito di opposizione a decreto penale, per definire l'accordo, già intervenuto, tra le parti processuali e ciò fosse ben noto al danneggiato dal reato che non aveva, perciò, alcuna ragione giuridica per formalizzare la costituzione di parte civile.

Indi insta per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese di parte civile. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, come richiesto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Premesso che è ammissibile l'impugnazione in esame proposta ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 606 codice di rito, vertendo su un tema estraneo all'accordo delle parti e, come tale, non soggetto ai limiti previsti dall'art. 448, comma 2 bis, c.p.p. ( cfr. tra tante, Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, Rv. 276900 - 01 ), si osserva cheisecondo quanto affermato dal massimo consesso di questa Corte nell'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto; in motivazione le Sezioni Unite hanno altresì precisato che lo stesso principio deve ritenersi operante, data l'identità di "ratio", anche in relazione all'udienza fissata - come nel caso di specie - per l'applicazione della pena richiesta con l'opposizione a decreto penale/,o a seguito di decreto di giudizio immediato (Sez.

U, Sentenza n. 47803 del 27/11/2008 Cc. (dep. 23/12/2008 ) Rv. 241356 - 01 ).

Tale orientamento è stato ripetutamente confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019; indirettamente Sez. 6, n. 33672 del 13/10/2020 n.nn.; Sez. 3, Sentenza n. 14008 del 14/12/2017 Cc. (dep. 26/03/2018 ) Rv. 273156 - 01) e giustificato, come sottolineato in ricorso, con la ratio per la quale, essendo la persona danneggiata a conoscenza del fatto che l'oggetto del giudizio è ristretto alla decisione sull'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile, sapendo che non potrà aspirare all'obiettivo cui è tesa la costituzione, vale a dire la condanna dell'imputato al risarcimento del danno.

Nella specie, la richiesta di applicazione ex art. 444 c.p.p. era stata avanzata in sede di opposizione al decreto penale con l'indicazione puntuale del calcolo della pena per cui il pubblico ministero aveva prestato consenso e l'udienza del 22 gennaio 2021 era stata fissata per valutare la richiesta con provvedimento in cui si dava atto di ciò, notificato alla parte offesa.

L'udienza era, pertanto, "geneticamente" destinata al giudizio sul "patteggiamento" e la circostanza era nota alla parte offesa sì da non poter ingenerare alcun dubbio sull'impossibilità di eventuali esiti risarcitori. 2.Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione di condanna alle spese per la costituzione di parte civile, che va quindi eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla liquidazione delle spese della parte civile, che elimina.

Così deciso il 13.10.2021. [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] at [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 del GIP TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sTtrte le conclusioni del PG eL .b542,m c2i4 ev-c e‹.. - udito il Xrsore [OSCURATO:PERSONA] 1.Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si è proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 11/2021 del 22 gennaio 2021 del G.I.P. presso il Tribunale di Fermo, con cui, ai sensi dell'art.444 c.p.p, si applicava al ricorrente la pena di un mese e dieci giorni di reclusione per il reato di cui agli artt. 612 e 582 c.p. e lo si condannava, altresì, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in € 700,00 2.11 ricorrente, premessa la ammissibilità del ricorso in punto di statuizioni di condanna relative alle spese di parte civile, lamenta la violazione di legge in ordine all'ammissione della costituzione di parte civile, nonostante l'udienza fosse stata appositamente fissata, a seguito di opposizione a decreto penale, per definire l'accordo, già intervenuto, tra le parti processuali e ciò fosse ben noto al danneggiato dal reato che non aveva, perciò, alcuna ragione giuridica per formalizzare la costituzione di parte civile. Indi insta per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese di parte civile. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, come richiesto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Premesso che è ammissibile l'impugnazione in esame proposta ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 606 codice di rito, vertendo su un tema estraneo all'accordo delle parti e, come tale, non soggetto ai limiti previsti dall'art. 448, comma 2 bis, c.p.p. ( cfr. tra tante, Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, Rv. 276900 - 01 ), si osserva cheisecondo quanto affermato dal massimo consesso di questa Corte nell'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto; in motivazione le Sezioni Unite hanno altresì precisato che lo stesso principio deve ritenersi operante, data l'identità di "ratio", anche in relazione all'udienza fissata - come nel caso di specie - per l'applicazione della pena richiesta con l'opposizione a decreto penale/,o a seguito di decreto di giudizio immediato (Sez. U, Sentenza n. 47803 del 27/11/2008 Cc. (dep. 23/12/2008 ) Rv. 241356 - 01 ). Tale orientamento è stato ripetutamente confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019; indirettamente Sez. 6, n. 33672 del 13/10/2020 n.nn.; Sez. 3, Sentenza n. 14008 del 14/12/2017 Cc. (dep. 26/03/2018 ) Rv. 273156 - 01) e giustificato, come sottolineato in ricorso, con la ratio per la quale, essendo la persona danneggiata a conoscenza del fatto che l'oggetto del giudizio è ristretto alla decisione sull'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile, sapendo che non potrà aspirare all'obiettivo cui è tesa la costituzione, vale a dire la condanna dell'imputato al risarcimento del danno. Nella specie, la richiesta di applicazione ex art. 444 c.p.p. era stata avanzata in sede di opposizione al decreto penale con l'indicazione puntuale del calcolo della pena per cui il pubblico ministero aveva prestato consenso e l'udienza del 22 gennaio 2021 era stata fissata per valutare la richiesta con provvedimento in cui si dava atto di ciò, notificato alla parte offesa. L'udienza era, pertanto, "geneticamente" destinata al giudizio sul "patteggiamento" e la circostanza era nota alla parte offesa sì da non poter ingenerare alcun dubbio sull'impossibilità di eventuali esiti risarcitori. 2.Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione di condanna alle spese per la costituzione di parte civile, che va quindi eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla liquidazione delle spese della parte civile, che elimina. Così deciso il 13.10.2021. [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] at [OSCURATO:PERSONA]
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