CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 settembre 1952
Cassazione n. 24521/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1952 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo di correggere l'errore materiale segnalato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel dispositivo della sentenza in epigrafe veniva segnalato l'errore nella individuazione delle parti civili aventi diritto alla rifusione delle spese processuali, oltre che nel calcolo delle relative spettanze. In particolare, si segnalava che non dovevano essere liquidate le seguenti parti civili: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; e che la somma liquidata - di euro 18.798,00 - doveva essere corretta in quella di euro 14.744,00. 2. Il collegio rilevato l'errore, dispone la correzione nei seguenti termini: (a) dal dispositivo devono essere eliminate le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; (b) nel dispositivo la somma di euro 18.798,00 deve intendersi e leggersi in euro 14.744,00, oltre accessori di legge. Manda la cancelleria per le annotazioni di legge P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 2098 pronunciata da questa sezione in data 3 novembre 2022 eliminando le seguenti parti civili: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; dispone correggersi altresì il dispositivo nel senso che la somma di euro 18.798,00 deve intendersi e leggersi euro 14.744,00, oltre accessori di legge. Manda la cancelleria per le annotazioni di legge. Così deciso in Roma, il giorno 5 aprile 2023