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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00190/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 36015 del 2020 la Quinta sezione penale di questa Corte di cassazione rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione 22 marzo 2019 della Corte di assise di appello di Napoli, che, in sede di rinvio, e in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva riconosciuto l'imputato colpevole di concorso in omicidio volontario, aggravato da finalità di agevolazione mafiosa.

2. Avverso la sentenza resa in sede di legittimità il condannato, assistito dai suoi difensori di fiducia, propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., affidato ad unica articolata censura.

Parte ricorrente sostiene che la Quinta Sezione penale, dopo aver correttamente rilevato che il ricorso ordinario denunciava il travisamento del narrato di taluni dichiaranti (Spagnuolo, Amatrudi e Gagliardi), decisivo ai fini della qualificazione giuridica del fatto di reato, avrebbe omesso di esaminare le numerose, specifiche e puntuali ragioni poste a base della denuncia, trincerandosi dietro l'affermazione che il ragionamento probatorio, logicamente sviluppato, non sarebbe rivedibile dalla Corte di legittimità e che la rivalutazione delle- testimonianze degli accusatori di Perham sarebbe stata possibile solo a fronte dell'addotto loro travisamento; così negando, per svista percettiva, ciò che in premessa era stato riconosciuto, ossia che il ricorso ordinario contenesse la denuncia di travisamento probatorio.

3. Il ricorso straordinario è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata non è affetta dalla contraddizione censurata e non è incorsa in alcuna svista percettiva.

Nell'affermare che la rivalutazione delle testimonianze sarebbe stata possibile soltanto laddove la parte avesse denunciato un travisamento della prova, la sentenza ha indicato cosa esattamente per travisamento dovesse intendersi.

«Si ricorda» - si legge alla sua pagina 16 - «che tale vizio consiste nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, quando il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essei-e dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni [...].

Ne consegue che devono ritenersi inammissibili le doglianze — come quella in esame — che pretenderebbero una nuova interpretazione di singoli brani di prove dichiarative, brani adoperati, nella loro visione atomistica scevra dal necessario inquadramento di insieme, per sostenere le proposte censure motivazionali».

La medesima sentenza ha quindi preso in esame la pretesa omissione di una specifica informazione probatoria (l'esclamazione di sorpresa di Perham, riferita da Spagnuolo, circa il possesso di armi da parte dei suoi ospiti), reputandola in ogni caso priva di decisività.

La sentenza impugnata non ha quindi pretermesso le censure difensive che richiamavano il vizio di travisamento, ma ha ritenuto che esse, oltre l'aspetto meramente nominalistico, non prospettassero alcuna reale alterazione o falsifica' zione del dato probatorio (e si risolvessero, invece, in ordinarie censure motivazionali), ovvero indugiassero su aspetti non decisivi del relativo quadro.Ha ritenuto, in altre parole, che nessuna valida e conducente denuncia di travisamento istruttorio fosse stata operata.

Trattasi di affermazioni e considerazioni di tipo valutativo, che, al più, potrebbero integrare un errore di giudizio, non deducibile mediante la presente impugnazione straordinaria.

4. Quest'ultima deve essere per l'effetto dichiarata inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi del comma 4 dell'art. 625-bis cod. proc. pen.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, .in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/09/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 36015 del 2020 la Quinta sezione penale di questa Corte di cassazione rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione 22 marzo 2019 della Corte di assise di appello di Napoli, che, in sede di rinvio, e in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva riconosciuto l'imputato colpevole di concorso in omicidio volontario, aggravato da finalità di agevolazione mafiosa. 2. Avverso la sentenza resa in sede di legittimità il condannato, assistito dai suoi difensori di fiducia, propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., affidato ad unica articolata censura. Parte ricorrente sostiene che la Quinta Sezione penale, dopo aver correttamente rilevato che il ricorso ordinario denunciava il travisamento del narrato di taluni dichiaranti (Spagnuolo, Amatrudi e Gagliardi), decisivo ai fini della qualificazione giuridica del fatto di reato, avrebbe omesso di esaminare le numerose, specifiche e puntuali ragioni poste a base della denuncia, trincerandosi dietro l'affermazione che il ragionamento probatorio, logicamente sviluppato, non sarebbe rivedibile dalla Corte di legittimità e che la rivalutazione delle- testimonianze degli accusatori di Perham sarebbe stata possibile solo a fronte dell'addotto loro travisamento; così negando, per svista percettiva, ciò che in premessa era stato riconosciuto, ossia che il ricorso ordinario contenesse la denuncia di travisamento probatorio. 3. Il ricorso straordinario è manifestamente infondato. La sentenza impugnata non è affetta dalla contraddizione censurata e non è incorsa in alcuna svista percettiva. Nell'affermare che la rivalutazione delle testimonianze sarebbe stata possibile soltanto laddove la parte avesse denunciato un travisamento della prova, la sentenza ha indicato cosa esattamente per travisamento dovesse intendersi. «Si ricorda» - si legge alla sua pagina 16 - «che tale vizio consiste nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, quando il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essei-e dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni [...]. Ne consegue che devono ritenersi inammissibili le doglianze — come quella in esame — che pretenderebbero una nuova interpretazione di singoli brani di prove dichiarative, brani adoperati, nella loro visione atomistica scevra dal necessario inquadramento di insieme, per sostenere le proposte censure motivazionali». La medesima sentenza ha quindi preso in esame la pretesa omissione di una specifica informazione probatoria (l'esclamazione di sorpresa di Perham, riferita da Spagnuolo, circa il possesso di armi da parte dei suoi ospiti), reputandola in ogni caso priva di decisività. La sentenza impugnata non ha quindi pretermesso le censure difensive che richiamavano il vizio di travisamento, ma ha ritenuto che esse, oltre l'aspetto meramente nominalistico, non prospettassero alcuna reale alterazione o falsifica' zione del dato probatorio (e si risolvessero, invece, in ordinarie censure motivazionali), ovvero indugiassero su aspetti non decisivi del relativo quadro.Ha ritenuto, in altre parole, che nessuna valida e conducente denuncia di travisamento istruttorio fosse stata operata. Trattasi di affermazioni e considerazioni di tipo valutativo, che, al più, potrebbero integrare un errore di giudizio, non deducibile mediante la presente impugnazione straordinaria. 4. Quest'ultima deve essere per l'effetto dichiarata inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi del comma 4 dell'art. 625-bis cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, .in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/09/20
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