CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32446/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile; considerato che il motivo, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata per aver ritenuto integrato il reato di cui all'art. 337 cod. pen., nonostante la fuga fosse avvenuta prima del compimento di un atto d'ufficio da parte gli operanti, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal Giudice di merito; rilevato, invero, che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto sussistente il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, dal momento che dalle risultanze probatorie era emerso che gli agenti, a bordo dell'autovettura di servizio, si erano fermati per procedere al controllo del ricorrente e uno di loro lo aveva chiamato per nome, intimandogli di fermarsi, mentre il ricorrente, sapendo di essere in difetto e prevedendo come imminente il controllo, si era dato alla fuga repentina, ponendo in essere una serie di manovre di guida assai pericolose per gli utenti della strada e gli stessi agenti, che, sebbene postisi all'inseguimento, perdevano le tracce; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i