CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 ottobre 2025
Cassazione n. 33107/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 27673-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA],nella dedotta qualità di successore della [OSCURATO:PERSONA]., rappresentatae difesa da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA].; -intimata - avversola SENTENZA N. 1719/2017 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 29/10/2025; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2018n.27673 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 1.1. [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Pisa che, nel 2008, ha revocato i decreti ingiuntivi che la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva chiesto e ottenuto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].(già [OSCURATO:SOCIETA].). 1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ha resistito al gravame deducendo che, a seguito della declaratoria d’inefficacia dell’atto di cessione d’azienda tra la società in bonis [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in forma abbreviata, anche [OSCURATO:PERSONA] o EB Italia) e la Daxter, quest’ultima (al pari di [OSCURATO:PERSONA] quale cessionario di una parte di tali crediti) non era titolare dei diritti di credito vantati nei confronti della stessa. 1.3. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha, tra l’altro, rigettato gli appelli, accogliendo l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire sollevata dall’appellata. 1.4. La corted’appello, in particolare, dopo aver rilevato che: - la Corte di cassazione, con la sentenza n. 15018/2011, avevadichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. contro il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarato con sentenza del tribunale di Livorno in data 28/6/2000) avverso la sentenza pronunciata da lla corte d’appello di Firenze il 5/3/2008; - con tale sentenza, la corte d’appello aveva respinto l ’ appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. avverso la sentenza del tribunale di Livorno che, in data 29/5/2002, aveva, a sua volta, dichiarato l’inefficacia, a norma dell’art. 64 l.fall., dell’atto di cessione di azienda stipulato il 19/6/2000 tra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA].; ha, in sostanza,ritenuto che, a seguito del rigetto dell’appello avverso tale sentenza e del passaggio in giudicato della sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA]. fosse definitivamente Ric. 2018n.27673 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 priva della legittimazione a far valere i crediti dalla stessa azionati in giudizio. 1.5. Ed infatti, ha osservato la corte d’appello: - l a sentenza (che aveva dichiarato l ’ inefficacia della cessione d’azienda) eraopponibile alla Daxter ai sensi dell’art. 2909 c.c., essendo la stessa un “avente causa”della società poi fallita; - la declaratoria d’inefficacia della cessione d’azienda avevaefficacia retroattiva, attesa la natura dichiarativa della pronuncia; - “ il difetto di legittimazione attiva retroagisce”, pertanto, “al momento della instaurazione della lite”, dovendosi, di conseguenza, ritenere che sin da tale momento l’attuale appellante avesseagito in giudizio vantando “crediti non propri”, al pari del [OSCURATO:PERSONA], il quale, avendo acquistato dalla Dexter una parte di tali crediti, era , a sua volta, caren te di legittimazione attiva. 1.6. La corte, quindi, ha ritenuto che l’appello dovesse essere rigettato“per carenza di legittimazione attiva delle parti appellanti”. 1.7. La SGR [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualità di successore della [OSCURATO:PERSONA]. in forza del contratto di cessione dei crediti stipulato il 3/5/2018, con ricorso notificato il 14.18/9/2018, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza. 1.8. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ha resistito con controricorso. 1.9. [OSCURATO:PERSONA]. è rimasta intimata. 1.10. Fissata l’adunanza in camera di consiglio per il 27/2/2025, le parti hanno depositato memorie. 1.11. La ricorrente, in particolare, con memoria del 14/2/2025, hadedotto che: - l a c orte d ’ appello di Firenze, con la sentenza n. 2269/2023, pubblicata in data 8/11/2023 e Ric. 2018n.27673 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 passata in giudicato, a fronte della medesima eccezione di asserita carenza di legittimazione sollevata in relazione ai crediti trasferiti con la cessione di azienda oggetto di revocatoria, ha, al contrario, ritenuto che: - “l ’ originaria creditrice del credito azionato, come si legge in sentenza, era la società E.B. Italia, che era stata poi dichiarata fallita dal Tribunale di Livorno con sentenza del 28.6.2000”; - “pochi giorni prima della dichiarazione del proprio fallimento, la società aveva ceduto l’azienda ed i relative crediti ad un’altra società denominata [OSCURATO:PERSONA].”; - “successivamente, il Tribunale di Livorno, con sentenza del 29.5.2002, in accoglimento della domanda proposta dalla Curatela del fallimento, dichiarava inefficace la cessione dell’azienda posta in essere tra la società fallita e la stessa DAXTER”;- “l ’ odierna convenuta … ha sostenuto che, per tale ragione, tutte le cessioni che hanno avuto ad oggetto il credito in parola sarebbero ab origine inefficaci, stante la sentenza passata in giudicato che dichiara inefficace l’atto di cessione d’azienda e di crediti, da ciò discendendo che la sola reale creditrice sarebbe la Curatela del Fallimento”; - “tuttavia, come correttamente osservato da parte appellante, all’accoglimento della domanda revocatoria fallimentare – così come di quella ordinaria –consegue solo un’inefficacia relativa, divenendo l’atto inopponibile nei confronti della massa, cioè dei soli creditori del cedente”; - “l ’ atto di cessione rimane però valido tra le parti, restando opponibile nei suoi confronti per effetto della sola notificazione …”; - “pertanto, a prescindere dalla dichiarazione di inefficacia dell’atto di cessione del credito nei confronti dei creditori, la cessione in oggetto rimane comunque efficace tra le parti e nei confronti dei debitori del cedente,che si libereranno del debito solo adempiendo”. Ric. 2018n.27673 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 1.12. La ricorrente ha anche rilevato che “ i l giudicato in punto di cessione dei crediti che componevano l’azienda ceduta, si era … giàformato tra l’acquirente dell’azienda Daxter, cedente dei crediti alla …SGR Asset, e la curatela, che aveva partecipato a giudizio relativo a recupero crediti ceduti che si era concluso con sentenza n. 170/2005 del Tribunale di Montepulciano, confermata dalla sentenza n. 753 della Corte Appello di Firenze, … passata in giudicato …”: - “ nella sentenza n. 170/2005 del Tribunale di Montepulciano è … stabilito” che “quanto al credito della realtà aziendali banca dati centra spa, il conflitto tra la curatela fallimentare della società e la società acquirente va risolto in favore di quest’ultima. I nvero la revocatoria fallimentare, alla pari della revocatoria ordinaria, determina l’inefficacia dell’acquisto del bene, di guisa che l’accoglimento di tale azione determina il potere di azione in via esecutiva. Pertanto, trattandosi di azione costitutiva, sulla base dei principi generali, la relativa sentenza di merito non è immediatamente esecutiva. Inoltre, è pacifico che non si sia formato il giudicato, di guisa che l’azienda e, dunque, i crediti che la compongono e che sono stati trasferiti sono da ritenersi nella titolarità della [OSCURATO:PERSONA], società subacquirente”; -“ne consegue che i crediti trasferiti con l’azienda ceduta risultavano di titolarità dell’acquirente, e quest’ultima legittimamenteli ha trasferiti alla SGR Asset”. 1.13. La ricorrente, infine, ha dedotto che: - in pendenza del presente giudizio, il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. erastato chius o ; - “ gli effetti della chiusura del fallimento descritti all’art. 120 l.fall., ante riforma (la procedura era del 2000), prevedono la cessazione degli organi preposti al fallimento e che l’ex fallito riprenda la disponibilità dei beni residuati al fallimento”; -“ogni atto compiuto dal fallito Ric. 2018n.27673 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 tornato in bonis non è, conseguentemente, più contestabile in relazione ad alcun profilo giuridico e torna ad essere pienamente valido sia inter partes che nei confronti dei terzi”; - “l ’ azione revocatoria perde dunque ogni e qualsiasi funzione giuridica”, a fronte del “principio secondo cui il giudicato endofallimentare produce effetti solo nell’interesse della massa e solo all’interno della procedura fallimentare e non al di fuori del fallimento”; - del resto, “il curatore non ha mai rivendicato l’azienda, tanto meno i crediti che la componevano, né ha trascritto la domanda di revocatoria prima ed il suo accoglimento dopo”, sicché “l’azienda, ed a maggior ragione i crediti che la componevano, sono di titolarità della ricorrente, in quanto legittimamente trasferitiglidall’acquirente dell’azienda ceduta”. 1.14. La controricorrente, dal suo canto, con memoria del 17/2/2025, ha dedotto che: -il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. erastato chiuso con decreto del 15/1/2024; - in data in data 15/1/2025, la società SGR [OSCURATO:PERSONA]. aveva propostoinnanzi alla corte d’appello di Firenze reclamo avverso il decreto di chiusura; - in ipotesi di accoglimento del reclamo , “risulterebbe ancora una volta dimostrata la mancanza di legittimazione in capo alla società SGR [OSCURATO:PERSONA]., a favore, eventualmente, della Curatela, laddove esistessero crediti da avere, ma ciò non può essere avendo il Curatore del fallimento dichiarato di avere recuperato tutto l’attivo”. 1.15. Rinviata l’adunanza alla camera di c onsiglio del 29/10/2025, le parti hanno depositato ulteriori memorie. 1.16. La controricorrente, in particolare, ha depositato memoria in data 17/10/2025 e, con nota di deposito del 21/10/2025, ha evidenziato che: - la S GR [OSCURATO:PERSONA]. aveva proposto ricorso per la cassazione della pronuncia di rigetto del reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento; - su tale Ric. 2018n.27673 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 ricorsoera stata emessa “ Proposta di [OSCURATO:PERSONA] … per inammissibilità del ricorso stesso…”; - nel caso in cui tale ricorso fosse stato dichiarato inammissibile,“il decreto di rigetto del reclamo fallimentare … pronunciato dalla Corte di Appello di Firenze, sarebbe definitivamente irrevocabile, con la conseguenza che avendo lo stesso pronunciato anche sul merito ed in particolare sulla questione di mancanza di legittimità e titolarità di presunti… crediti in capo alla società SGR [OSCURATO:PERSONA]., detta circostanza avrebbe rilievo anche nel presente contezioso, confermando la sentenza n. 1719/2017 della Corte di Appello di Firenze oggetto di impugnazione”. 1.17. La ricorrente, infine, in data 23/10/2025, ha depositato ulteriori “ osservazioni difensive ”, deducendo, tra l’altro, la “violazione del contraddittorio con eccezione rilevabile d’ufficio … atteso che la [OSCURATO:PERSONA] il difetto di legittimazione della ricorrente cessionaria per ritenere legittimata la Curatela della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], costituita nel giudizio di primo grado ma non nel processo di appello poiché ivi non citata, adducendo la titolarità dei crediti in capo a quest’ultima e non in capo alla Daxter”. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo , la ricorrent e , lamentando la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 99, 100, 112, 132 e 346 c.p.c. nonché degli artt. 64 e 67 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appelloha ritenuto che, in ragione della sentenza del tribunale di Livorno che in data 29/5/2002 avevadichiarato l’inefficacia ai sensi dell’art. 64 l.fall. dell’atto di cessione d’azienda stipulato il 19/6/2000 tra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in bonise la [OSCURATO:PERSONA]. e del passaggio in giudicato d ella relativa statuizione , la Daxter ave sse agito in Ric. 2018n.27673 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 giudizio vantando verso la [OSCURATO:SOCIETA]. “ crediti non propri ” , omettendo, tuttavia, di considerar e che : - il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria fallimentare determina, in realtà, anche se proposta a norma dell’art. 64 l.fall., la mera inopponibilità dell’atto di cessione nei confronti della massa dei creditorima non comporta alcun mutamento della titolarità dei diritti trasferiti con l’atto dispositivo, la quale, infatti, permane in capo all’acquirente anche in presenza del vittorioso esperimento della revocatoria, salva la possibilità di attivare azioni esecutive e liquidatorie sul bene che ne è stato l’oggetto; - nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., a fronte dell’atto di cessione di azienda oggetto di revocatoria, costituito da “crediti in contenzioso”, non aveva mai provveduto all’acquisizione dei creditiazionati da Daxter nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., dimostrando così di non avere interesse ad agire; -lo stesso curatore, del resto, regolarmente citato in giudizio, non si era costituito in sede di gravame, “ a dimostrazione che in relazione al credito per cui si procedeva la titolarità veniva riconosciuta in capo alla Daxter ” e “ che non aveva intenzione di promuovere controversie in relazione alle pretese oggetto di causa”; -l ’ eccezione di difetto della titolarità del diritto dedotto in giudizio, del resto, poiché attene va al merito, non erarilevabile d’ufficio e, di conseguenza, soggiaceva alle preclusioni dettate per il processo civile nei rispettivi gradi; - la questione relativa alla titolarità del rapporto dedotto in giudizio non risultava, in effetti,trattata né con la sentenza di primo grado, che non faceva alcun riferimento alla presunta carenza di legittimazione, né dall’appellata, che non aveva propostosul punto, tanto in primo quanto in secondo grado, una specifica eccezione, così incorrendo nelle decadenze di cui all’art.346 c.p.c.; -la Daxter, che quale successore a titolo particolare Ric. 2018n.27673 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 era intervenuta nel processo di primo grado per far valere le pretese creditorie azionate dal proprio dante causa, era, dunque, pienamente legittimata ad agire in giudizio e, quindi, a proporre appello, così come la SGR [OSCURATO:PERSONA], quale successore a titolo particolare del diritto controverso, era, a sua volta, legittimata a proporre ricorso per cassazione e sostenere la fondatezza delle ragioni già addotte in appello dalla cedente Daxter. 2.2. Il motivo è inammissibile, con assorbimento del secondo (che riguarda la riassunzione asseritamente tardiva del giudizio e l’invocata estinzione dello stesso ) e del terzo (che riguarda la condanna alle spese): ma la motivazione resa dalla corte d’appello dev’essere corretta. 2.3. Intanto, deve escludersi ogni rilievo al giudicato esterno che la ricorrente ha invocato sul presupposto che la corte d’appello di Firenze, con due sentenze definitive, ha respintol’eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla stessa in ragione della “sentenza del 29.5.2002”, ch e , “in accoglimento della domanda proposta dalla Curatela del fallimento”,aveva dichiarato “inefficace la cessione dell ’ azienda posta in essere tra la società fallita e la stessa Daxter”, trattandosi, come emerge dai passi della pronuncia così come riprodotti in memoria, di un giudizio inter alios. 2.4. L’autorità del giudicato sostanziale opera, infatti, soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comunele parti, la causa petendi e il petitum, restando, per contro, irrilevante, ove un giudizio (come quello in esame) sia pendente tra parti diverse, l’eventuale identità delle questioni di diritto o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (cfr. Cass. n. 32545 del 2024). Ric. 2018n.27673 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 2.5. Deve, poi, escludersi ogni rilievo alle deduzioni formulate dalle parti nelle memorie depositate, con i relativi documenti, in data 21/10/2025 e 23/10/2025, vale a dire oltre il termine di dieci (e quindici) giorni prima dell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto tardive (a norma, rispettivamente, dell’art. 372 e dell’art. 380-bis1, comma 1°, c.p.c.). 2.6. Né, del resto, può invocarsi, come ha fatto la ricorrente, la nullit à della sentenza impugnata per “ violazione del contraddittorio” sul rilievo che “ la [OSCURATO:PERSONA] eccepisce il difetto di legittimazione della … cessionaria ” e che “legittimata” è“la Curatela della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]”, la quale, però, “costituita nel giudizio di primo grado”, non è stata citata nel processo d’appello, al quale è rimasta estranea. 2.7. È vero che, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1°, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3°, c.p.c. (Cass. n. 4665 del 2021). 2.8. È anche vero, tuttavia, che il Fallimento che ha vittoriosamente agito in giudizio per ottenere la declaratoria d’inefficacia di un atto di cessione d’azienda a norma dell’art. 64 l.fall. non è affatto un litisconsorte necessario del giudizio (come quello in esame) nel quale il cessionario della stessa ha inteso far valere, nei confronti del (presunto) debitore, i diritti di credito compresi nell’azienda acquistata. Ric. 2018n.27673 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 2.9. Quando il convenuto contesti l’obbligazione verso l’attore, attribuendo la titolaritàattiva del rapporto obbligatorio ad altro soggetto, non si dà luogo, infatti, a litisconsorzio necessarionei confronti del preteso legittimato non chiamato in causa, ma, come in ogni altra ipotesi di legittimazione alternativa, si deve accertare se l ’ attore sia o no titolare dell’obbligazione e rigettare, in caso negativo, la domanda (Cass. n. 1501 del 1980; Cass. n. 7458 del 1983). 2.10. In assenza di una domanda principale o riconvenzionale, che reclami un accertamento vincolante anche nei suoi confronti, il thema decidendum viene circoscritto al riscontro della fondatezza della pretesa creditoria fra l’istante e il convenuto, senza alcun effetto vincolante per il terzo, il quale, peraltro, conserva la piena ed autonoma azionabilità del proprio diritto e, ove intenda avvalersi dei riflessi positivi, od evitare i riflessi negativi che la definizione del distinto rapporto potrebbe comportargli in via mediata, è abilitato ad utilizzare gli strumenti all’uopo apprestati dagli artt. 105, 344 e 404 c.p.c. (Cass. n. 5252 del 2004). 2.11. Il cedente (o il suo Fallimento) , piuttosto , è litisconsorte necessario nella controversia tra debitore ceduto e cessionario nel caso (che, però, non risulta sussistente nella vicenda in esame) in cui, a fronte di una cessione del diritto di credito della quale il Fallimento abbia contestato l’opponibilità, il debitore ceduto abbia chiesto una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il (Fallimento del) cedente, l’effettivo e unico titolare del credito oggetto della cessione in questione (cfr. Cass. n. 12972 del 2004; Cass. n. 11287 del 2020). 2.12. Quanto al resto, rileva la Corte che senza alcun dubbio: -l’azione diretta a far dichiarare privi di effett i rispetto Ric. 2018n.27673 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 ai creditori gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, così come disciplinata dall’art. 64 l.fall., sia giuridicamente diversa dalle azioni (anch’esse tra loro diverse in relazione agli specifici requisiti) previste dall’art. 67, commi 1° e 2°, l.fall. e volte ad ottenere la revoca di atti di disposizione del patrimonio del debitore, compiuti durante il periodo sospetto, quando ricorrono i presupposti soggettivi eoggettivi specificamente previsti dallo stesso art. 67 cit.; -l’inefficacia sancita dall’art. 64 l.fall., infatti, ove sussista il presupposto dell’esistenza dell’atto e della sua gratuità, opera automaticamente e dev ’ essere, come tale, dichiarata, con sentenza avente natura ricognitiva della situazione giuridica (cfr. Cass. n. 1831 del 2001, Cass. n.6918 del 2005; Cass. n. 5264 del 2007; Cass. n. 20067 del 2011); - l’azione revocatoria, invece, è un’azione costitutiva, in quanto diretta a privare di efficacia, con riguardo alla finalità di ricostituire la garanzia patrimoniale del debitore, un atto perfettamente valido (e non quindi illecito) tra le parti, tant ’ è cheè solo dal vittorioso esperimento della predetta azione, con conseguente rimozione dell’effetto della sottrazione della somma pagata all’azione esecutiva concorsuale, che nascono, per il terzo convenuto, l’obbligazione personale di restituzione del tantundem e, per la massa, il corrispondente diritto di esigerlo per i fini indicati; -tale sopravvenienza non è, dunque, ricollegabile all’apertura della procedura concorsuale, come nel caso dell’azione prevista dall’art. 64 l.fall., ma va, appunto, ricondottaalla sentenza di accoglimento della revocatoria, che immuta ex post la situazione preesistente sia nel privare di effetto nei confronti della massa fallimentare atti che altrimenti avevano già conseguito la loro prima efficacia, sia nella conseguente pronuncia restitutoria delle somme oggetto di Ric. 2018n.27673 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 revoca alla funzione di garanzia generale ex art. 2740 c.c.(cfr. Cass. SU n. 5443 del 1996; Cass. SU n. 437 del 2000; Cass. SU n. 30416 del 2018; 2.13. Resta nondimeno il fatto che: - il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria fallimentare del contratto stipulato dal debitore poi fallito,se non determina alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente né, tantomeno, alcun effetto traslativo in favore della massa dei creditori, rende , però, il bene alienato , attraverso l ’ inefficacia dell’atto traslativo rispetto a questi ultimi, assoggettabile all’esecuzione concorsuale (ex multis, Cass. n. 2154 del 1984; Cass. n. 8962 del 1997; Cass. n. 8419 del 2000; Cass. n. 18573 del 2004; Cass. n. 17590 del 2005; Cass. n. 31277 del 2018); - t ale principio vale anche per la sentenza che accoglie la domanda d’inefficaciaproposta dal Fallimento a norma dell ’ art.64 l.fall., la quale, pertanto, oltre che l’inefficacia dell’ atto gratuito impugnato, comporta anche la condanna dell’acquirente alla “restituzione” del bene (o del diritto) ceduto al Fallimento; - l a dichiarazione d ’ inefficacia dell ’ atto a titolo gratuito posto in essere dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, invero, se (a differenza dell’azione revocatoria) opera automaticamente, comunque, al pari della revoca, impone all’acquirente la restituzione del bene (o del diritto) che, a mezzo dell’atto inefficace, aveva acquistato dal fallito (cfr. Cass. n. 30824 del 2018). 2.14. La sentenza che accoglie la domanda revocatoria fallimentare(al pari di quella che, come nel caso in esame, ha dichiaratol’inefficacia dell ’ atto traslativo compiuto dalla società poi fallita ai sensi dell’art. 64 l.fall.), dunque, privando di effetti, nei confronti della massafallimentare, atti traslativi di beni o diritti compiuti dal debitore, poi fallito, in periodo sospetto, Ric. 2018n.27673 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 determina, di conseguenza, la restituzione del bene o del diritto oggetto degli atti revocati (o inefficaci) alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) e, dunque, alla soddisfazione dei creditori (Cass. SU n. 5443 del 1996; conf., Cass. SU n. 6225 del 1996; Cass. n. 5001 del 1998). 2.15. L’accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare, se non consente una pronuncia con efficacia traslativa del bene, non osta, dunque,(anzi, impone) a che il giudice, dopo aver revocato l’atto o il pagamento, disponga, come nel caso della declaratoria d’inefficacia ai sensi dell’art. 64 l.fall., larestituzione materiale al Fallimento del bene o del diritto che ne sono stati l’oggetto all a procedura concorsuale, la quale, infatti, estendendosi a tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori (cfr. Cass. n. 3757 del 1985; Cass. n. 2936 del 1978), comprende anche i beni sopravvenuti e quelli recuperati all’attivo in data successiva all’apertura della procedura concorsuale (Cass. n. 10432 del 2005; Cass. n. 17590 del 2005). 2.16. L’acquisizione del bene (o del diritto) a suo tempo ceduto alla massa attiva della procedura non ne comporta, pertanto, unicamente il recupero alla funzione di garanzia generale dei creditori sancita dall’art. 2740 c.c. a carico del patrimonio del debitore esecutato, ma , prima ancora (senza peraltro caducare, ad ogni altro effetto, l’atto di alienazione nei confronti dell’acquirente, che rimane, pertanto, titolare del bene o del diritto ceduto: cfr. Cass. n. 18573 del 2004),conferisce al curatore (cui compete, ai sensi dell’art. 31 l.fall., l’amministrazione del patrimonio del fallito, anche per quanto concerne i beni sopravvenuti) il potere di apprensione del bene (o del diritto) medesimo non soltanto per sottoporlo ad espropriazionema anche per gestirlo nell’interesse della massa Ric. 2018n.27673 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 (cfr. Cass. n. 31277 del 2018, in motiv.; Cass. n. 22153 del 2021). 2.17. Tale potere, come si evince dagli artt. 31, comma 1°, e 42, commi 1° e 2°, l.fall.,è, peraltro, esclusivo: nel senso che, una volta appreso alla massa attiva, il potere del curatore di amministrazione del bene (o del diritto), anche in sede processuale (art. 43, comma 1°, l.fall.)esclude quello di ogni altrosoggetto, vale a dire tanto quello del fallito, relativamente ai beni (che sono rimasti) di proprietà dello stesso al momento dell’apertura del concorso o ai beni sopravvenuti rispetto alla sentenza dichiarativa(artt. 42, commi 1° e 2°, l.fall.), ma anche quello del terzo acquirente che abbia su bito, con sentenza definitiva, la pronuncia di revoca (artt. 66 ss . l.fall.) o la declaratoria d’inefficacia (art. 64 l.fall.) dell’atto con il quale il soggetto poi fallito gli aveva ceduto la relativa titolarità. 2.18. E non solo: l’intervenuta acquisizione del diritto azionato (insieme all’azienda che lo comprendeva) alla massa attiva del Fallimento della società cedente e la corrispondente esclusione della legittimazione del terzo acquirente è rilevabile, al pari di quella dello stesso fallito, sui beni e diritti rimasti nella sua titolarità, è suscettibile di essere rilevata dal giudice, anche d’uffici, in ogni stato e grado del giudizio, salvo il solo limite, nella specie non rinvenibile, del giudicato interno. 2.19. Soltanto nel caso (e a partire dal momento) in cui il fallimento si chiudesenza che si sia proceduto alla liquidazione del bene ( o del diritto ) che il terzo aveva acquistato con l ’ atto revocato o dichiarato inefficacee, di conseguenza, acquisito alla relativa massa attiva(ovvero, può aggiungersi, argomentando dalle norme, inapplicabili ratione temporis, di cui agli artt. 42, comma 3°, e 104-ter, comma 7°, l.fall., quando il curatoreabbia formalmente dichiarato di rinunciare alla liquidazione del bene Ric. 2018n.27673 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 o del diritto), il medesimo bene (o diritto) è (giuridicamente) restituito a colui che, a suo tempo,lo aveva acquistato. 2.20. Nella vicenda in esame, tuttavia, l ’ intervenuta chiusura del fallimentodella società cedente (pur nel caso in cui la stessa fosse già divenuta o dovesse diventare definitiva)non assume alcun rilievo. 2.21. La ricorrente, infatti, non haspecificamente dedotto né illustrato in ricorso, come invece avrebbe dovuto, che l’azienda (a suo tempo acquistata con l’atto di cessione dichiarato inefficace e comprensiva dei crediti azionati dalla stessa, quale cessionaria,nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]) non era stata, di fatto,liquidata dal curatore del fallimento della cedente ovvero era stata dallo stesso in tutto o in parte formalmente abbandonata. 2.22. La statuizione con la quale la corte d’appelloha, in sostanza, escluso la legittimazione della [OSCURATO:PERSONA]. (al pari, evidentemente, a norma dell’art. 2909 c.c., della SGR [OSCURATO:PERSONA], quale successore della [OSCURATO:PERSONA]. in forza del contratto di cessione dei crediti stipulato il 3/5/2018) ad agire in giudizio per far valere il credito, compreso nella predetta azienda, già spettante a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) , è , dunque, giuridicamente corretta e dev ’ essere, di conseguenza, confermata. Il ricorso è, dunque, infondato e dev ’ essere, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto Ric. 2018n.27673 - Sez. 1 – CC del 2 9 ottobre 20 2 5 dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. P.Q.M La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 8.700,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di l