CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 ottobre 2025
Cassazione n. 33953/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22679/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e c. s.a.s. , con domicil i o digitale ex lege; rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di custode nominato nella procedura esecutiva immobiliare del Trib. di Pordenone n. 17 / 2 019, con domicilio digitale ex lege ; rappresentat o e difes o dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d 'A ppello di Trieste n. 230/2022 , depositata il 7/7/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva concesso in locazione alla V.M.E. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. un immobile successivamente pignorato da BCC Gestione crediti [OSCURATO:SOCIETA] custode (e professionista delegato) , nominato in seno alla procedura esecutiva, aveva, quindi, intimato alla conduttrice sfratto per morosità, con istanza di decreto ingiuntivo per i canoni non pagati. Il Tribunale di Pordenone dichiarò la risoluzione del contratto per inadempimento, condannando la V.M.E. a versare i canoni (pari a € 3.660,00 ciascuno) dalla data del pignoramento all’effettivo rilascio. Interpose appello la società conduttrice, lamentando cheil giudice di prime cure non avesse tenuto conto delle opere dalla stessa effettuatesul bene, ai sensi dell’art. 1577 c.c., il cui costo si sarebbe dovuto compensare con l’importo dei canoni dovuti, non potendosi conseguentemente configurare la morositàsuscettibile di giustificare la risoluzione. La Corte d’appello di Trieste confermò la sentenza di primo grado, osservando come “gravava sul conduttore la prova della natura indifferibile e d urgente dei lavori nonché la prova della materiale esecuzione dei medesimi e del loro pagamento, elementi a fronte dei quali avrebbe potuto operare la compensazione tra canoni non pagati e spese sostenute” (pag. 4 della sentenza in questa sede impugnata). Tale prova non poteva, invero, dirsi raggiunta sulla sola base della fattura non quietanzata prodotta in primo grado dalla conduttrice,senza che risultasse il preavviso al locatore ex art. 1577 c.c. Del resto - osservarono i giudici di secondo grado - , i l contratto di locazione recavala data del 10 dicembre 2018 e la fattura la data del 17 dicembre 2018, “il che implicherebbe che tutti i lavori elencati nella fattura siano stati eseguiti in uno strettissimo lasso di tempo e nonostante il conduttore avesse dato atto nel contratto che gli impianti erano in buono stato d’usoed in regola con le norme vigenti” (pag. 4). La V.M.E. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. Si è difesa con controricorso la custodia della procedura esecutiva. La ricorrente ha, poi, depositato memoria ex art. 380-bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. - art. 360 n. 4 c.p.c. - omessa motivazione e conseguente nullità della sentenza”, in relazione alla natura asseritamente “apparente” della motivazione, la quale si limiterebbe a riprodurre le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza “recare alcuna effettiva esplicitazione delle ragioni [del] decisum”. Il motivo è infondato. In linea generale, occorre premettere che, “in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (Cass., n. 7090/2022). La sentenza d’appello può, inoltre, essere motivata per relationem, “ purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame” (Cass., n. 28139/2018; si veda anche Cass., n. 2397/2021, che ha affermato che “la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame”). Nel caso di specie, la motivazione rende pienamente intelligibile l’iter logico seguito dal giudice di secondo grado, il quale, lungi dal limitarsi a richiamare la pronuncia di primo grado, ha esplicitato le ragioni poste a fondamento della decisione, segnatamente la mancata prova della natura indifferibile e urgente dei lavori, del preavviso al locatore e del l’avvenuto pagamento del relativo corrispettivo, presupposti indispensabili per l’integrazione della fattispecie dell’art. 1577 c.c. ( dalla odierna ricorrente posta a fondamento della deduzione del credito da compensare con il debito da mancato pagamento dei canoni di locazione). Ha aggiunto, la Corte d’appello triestina, che l’assenza di tale prova (non essendo la fattura prodotta quietanzata) rendeva inevitabilmente “esplorative” le istanze istruttorie già rigettate dal Tribunale di Pordenone- posto che “l’eventuale pagamento era infatti elemento prodromico alla valutazione dell’esistenza del credito da porre in compensazione” (pag. 4)-, tanto più che la stessa materiale esecuzione delle opere doveva ritenersi improbabile, atteso il ristrettissimo lasso di tempo tra la stipula del contratto di locazione e la data della fattura suddetta. 2.Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1577 c.c. e l’omessa considerazione delle risultanze istruttorie, per non avere il giudice di merito ritenuto provati (e conseguentemente portato in compensazione col debito per il pagamento dei canoni) gli esborsi sopportati per l’esecuzione dei lavori necessari e indifferibili fatti eseguire nell’immobile, nonostante l’avvenuta produzione, nel giudizio di primo grado,della relativa fattura e di documentazione fotografica, e la richiesta di prova testimoniale, c.t.u. e ispezione. Il motivo è inammissibile, poiché, a fronte della formale evocazione del vizio di violazione di legge, mira a una rivalutazione del materiale istruttorio preclusa alla Corte di cassazione. Invero, “il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass., n. 32505/2023) . Nel riproporre le istanze istruttorie già avanzate nel giudizio di merito, la ricorrente non si confronta con la motivazione (illustrata nel trattare il primo motivo di ricorso)che ha ritenuto ostativa alla stessa verifica della natura e quantità dei lavori la mancata dimostrazione delle corrispondenti spese; circostanza, quest’ultima, sulla quale nulla viene detto nel ricorso, non spiegandosi in quale altro modo - a fronte di una fattura non munita di quietanza -il pagamento della relativa somma era stato provato nel giudizio di merito. 3. In definitiva, il ricorso dev’essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamentodelle spese processuali, che si liquidano in € 6.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente, dell’ulterior