CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16989/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. o [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 3 marzo 2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] il 11 luglio 2020 dal Tribunale di Torino, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di cinque mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica infraquinquennale, per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per la cessione di due dosi di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] dietro pagamento di euro 50,00 (in Torino, il 9 luglio 2020). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando un unico motivo, con il quale si deduce l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 99 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe confermato la sussistenza della contestata recidiva - specifica infraquinquennale - dando rilievo, in maniera illegittima, a fatti (la reiterazione delle vendite nei confronti dell'acquirente) non contemplati nel capo di imputazione. Sul punto si richiama la giurisprudenza della Cedu. Si critica il criterio di giudizio adottato sulla pericolosità sociale e si richiamano i principi espressi dalle Sezioni Unite. Inoltre, i precedenti penali sarebbero di scarsa rilevanza sociale; la condotta accertata (cessione di modestissima quantità di stupefacente) non sarebbe indice di incremento della pericolosità ma del perdurare di una condizione sociale che non avrebbe lasciato altra scelta per soddisfare le più elementari esigenze di vita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. La valutazione della sussistenza della recidiva attiene al potere discrezionale del giudice di merito, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, anche in forma succinta, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo (cfr. Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Rv. 250039). 1.2. La Corte territoriale ha dato una risposta adeguata al motivo di appello in quanto, al fine di verificare se la commissione del successivo reato sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, ha tenuto conto, oltre che dell'esistenza di precedenti penali, della natura dei reati commessi, dei precedenti dattiloscopici e delle dichiarazioni dell'acquirente che ha rappresentato di aver acquistato già altre volte dal ricorrente la sostanza stupefacente.1.3. Deve ritenersi che la motivazione abbia stabilito in maniera inequivocabile la relazione qualificata tra il reato per cui si procede ed i precedenti penali in aderenza ai principi di Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 24783801, secondo cui in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. 1.4. Manifestamente infondato è il motivo laddove richiama la giurisprudenza della Cedu che concerne il caso della diversa qualificazione giuridica del fatto avvenuta «a sorpresa» nel giudizio di legittimità, in relazione anche al diritto di difesa. 1.5. Il giudizio di pericolosità sociale si formula in base all'art. 133 cod. pen. e, ai sensi dell'art. 187 cod. proc. pen., è oggetto della prova, poiché la recidiva è stata contestata con l'imputazione ed attiene anche al trattamento sanzionatorio. Pertanto, la sussistenza della recidiva contestata nel capo di imputazione si dimostra mediante tutte le prove acquisite nel processo; dunque, del tutto legittimamente la Corte di appello ha adoperato la prova costituita dalle dichiarazioni dell'acquirente, per altro nota al ricorrente e sulla quale la difesa ha potuto interloquire ed esercitare il diritto di difesa. 2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos