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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 02260/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 8 febbraio 2024 la Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza del 18 luglio 2023 con cui il Tribunale di Oristano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando due motivi di impugnazione con cui eccepiva rispettivamente il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che i motivi in esso contenuti, i quali devono essere trattati contestualmente stante la loro omogeneità, risultano manifestamente infondati in quanto si basano sull'errato assunto che per l'integrazione del reato contestato debbano verificarsi entrambe le condizioni dettate dalla lett. b) dell'art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000 quando risulta sufficiente il verificarsi, come nel caso di specie, della prima di esse consistente nel fatto che l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il CnsigÌiees

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 8 febbraio 2024 la Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza del 18 luglio 2023 con cui il Tribunale di Oristano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando due motivi di impugnazione con cui eccepiva rispettivamente il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità. Considerato che il ricorso è inammissibile; che i motivi in esso contenuti, i quali devono essere trattati contestualmente stante la loro omogeneità, risultano manifestamente infondati in quanto si basano sull'errato assunto che per l'integrazione del reato contestato debbano verificarsi entrambe le condizioni dettate dalla lett. b) dell'art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000 quando risulta sufficiente il verificarsi, come nel caso di specie, della prima di esse consistente nel fatto che l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il CnsigÌiees
Sentenza Cassazione n. 02260/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris