CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26431/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto di condanna alla pena dell'ammenda. L'appello è stato trasmesso dalla Corte di appello di Messina alla Corte di cassazione trattandosi di sentenza inappellabile. L'impugnazione è inammissibile perché l'atto ha la struttura dell'appello, non del ricorso per cassazione, poiché deduce solo questioni di merito sulla ritenuta responsabilità penale dell'imputato, con generiche questioni sulla sussistenza del reato, fondate sulla lettura alternativa delle fonti di prova: si tratta di questioni estranee al sindacato di legittimità Il ricorso è, poi, inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., laddove contesta la congruità della pena, con valutazioni che attengono al merito. Inammissibile per genericità è il motivo sulle circostanze attenuanti generiche, mancando l'indicazione degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta dì applicazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 april