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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 ottobre 2023

Cassazione n. 32056/2023

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3 021 /20 2 3 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , in proprio ed anche quale già legale rappresentantepro tempore e socio accomandatario dell’estinta società [OSCURATO:PERSONA] S .

A .

S . [OSCURATO:PERSONA] (ex [OSCURATO:PERSONA] G. C. S .A.S. elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.22, presso e nello Studio dell’ a vv . [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – Oggetto: rinvioan.r.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Calabrian.2620/02/22 depositata in data 01 / 0 9 /20 2 2 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - in data 01.03.2018, l’Ufficio notificava l’avviso di accertamento n.

TDY02T300139/2018 per l’anno 2013 con cui avvisava “il sig.

VincenzoRiverso [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il 20 dicembre 1957, cod. fisc. n.[OSCURATO:PERSONA] 57T20 D257N nella qualità di rappresentante legale diAzimuth di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] … e nella qualità di socio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], di aver proceduto al controllo della posizione fiscale di Azimuth di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] relativa all’anno 2013 … “, per cui chiedeva il pagamento di maggioreimposta IRAP per € 17.123,00, maggiore imposta IVA per 303.364,00, oltre sanzioni ed interessi per complessivi € 546.741,20; - in data 20.03.2018, era notificato l’avviso di accertamento n.

TDY01T300235/2018 per l’anno 2013 con cui avvisava “il sig.

VincenzoRiverso [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il 20 dicembre 1957, cod. fisc. n.[OSCURATO:PERSONA] 57T20 D257N, titolare della [OSCURATO:PARTITA_IVA], diaver controllato la sua posizione fiscale relativa all’anno 2013 …“,per cui chiedeva il pagamento di maggior i imposte: IRPEF € 146.138,00,Addizionale regionale IRPEF € 7.147,00 e addizionale comunaleIRPEF € 1.760,00, oltre interessi, sanzioni e contributi INPSper complessivi € 235.225,09; - parte ricorrente impugnata detti provvedimenti; la CTP rigettava i ricorsi; - a seguito di appello interposto da parte soccombente, la CTR confermavala pronuncia di primo grado; - ri corr e a questa Cor te il [OSCURATO:PERSONA], nella duplice qualità ridetta, con atto affidato a un solo motiv o di ricorso che illustra conmemoria; resiste con controricorso l ’Agenzia delle Entrate; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 Consideratoche: - il solo motivo di ricorso dedotto si incentra sulla violazione dell'art. 360n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c. in relazione all'art. 57 comma 2 d.

Lgs n. 546/1992 per averela CTR non valutata la sentenza assolutoria in sede penale del ricorrente, sull'erroneo presupposto che la stessa sia stata tardivamente prodotta e che, per di più, non fosse passata in giudicato; - il motivo , nel concreto, introduce il tema del c.d.

“travisamento della prova” poiché sottolinea come la CTR scriv a: «

3. Infine , merita, ai fini probatori, qualche considerazione la sentenza assolutoria del Tribunale penale di Catanzaro prodotta (tardivamente)dall’appellante, in base alla quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato a lui ascrittogli perché il fatto non sussiste. - Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - pertanto, il motivo in parola va qualificato nei sopra detti termini, chepresuppongono la denuncia della violazione dell’art. 115 c.p.c. sottoil ridetto profilo del c.d.

“travisamento della prova” ; - ciò chiarito, rileva il Collego che questa Corte con ordinanza di rimessione alla Prima Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sez.

Un ite ( Cass., sez.

III, 27 aprile 2023, n. 11111 ) ha sollecitatouna pronuncia nella massima sede nomofilattica atta a risolvereil contrasto giurisprudenziale presene proprio sul punto cheè oggetto, concretamente, della censura proposta ; - esso deriva dall’esistenza di un primo orientamento di questa stessaCorte (per tutte, funditus, Cass. sez. lav., ord . 3/11/2020 n.24395) a mente del quale il c.d.

“ travisamento della prova ” non sarebbe più deducibile come motivo di ricorso per cassazione a seguitodella novella apportata all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall’art.54 del d.l. n.83 del 2012, conv. in l. n.134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, né sarebbe invocabile a norma del comma 4 dello stesso articolo per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, ma piuttosto come motivo di revocazioneai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. ; - tale trend giurisprudenziale è contrastato da altro opposto orientamentoin forza del quale (in argomento Cass. Sez.

III, sent. 21/12/2022 n. 37382 ) in tema di scrutino della legittimità del ragionamentoprobatorio seguito dal giudice di merito, l'errore di valutazione nell'apprezzamento dell'idoneità dimostrativa del mezzodi prova non è sindacabile in Cassazione se non si traduca in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante (Cass. ss.uu. 8053/2014), mentre deve ritenersi censurabile, ai sensi dell'art.360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, l'errore di percezione che sia caduto sul contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere certodi decisività ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - secondo tal seconda prospettazione, negare la censurabilità in Cassazione del vizio di travisamento della prova sarebbe interpretazione contrastante con talune inequivoche indicazioni provenienti dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo in tema di limiti alla impugnabilità delle sentenze, alla luce del preciso monito,indirizzato al giudice di legittimità nazionale, che proviene dalla sentenza 28 ottobre 2021 (Ricorso n. 55064/11 e altri 2 - Succi e altri contro Italia), predicativa di principi che, pur se applicatialla diversa questione dell’inammissibilità dei ricorsi per cassazione per preteso difetto di autosufficienza, sembrano assumere,mutatis mutandis , portata più generale nel passaggio motivazionalein cui si afferma (punto 81 della decisione) “ che le restrizioni dell'accesso alle corti di cassazione non possono limitare, attraverso un'interpretazione troppo formalistica, il dirittodi accesso a un tribunale in modo tale o a tal punto che il diritto sia leso nella sua stessa sostanza, anche se il carico di lavoro della Corte di cassazione ….. può causare difficoltà al normale funzionamento della trattazione dei ricorsi (cfr.

Vermeersch c.

Belgio, 49652/10, § 79, 16 febbraio 2021; Efstratiou e altri c.

Grecia, n. 53221/14, § 43, 19 novembre 2020)”; - pertanto, alla luce del sopra sintet

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3 021 /20 2 3 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , in proprio ed anche quale già legale rappresentantepro tempore e socio accomandatario dell’estinta società [OSCURATO:PERSONA] S . A . S . [OSCURATO:PERSONA] (ex [OSCURATO:PERSONA] G. C. S .A.S. elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.22, presso e nello Studio dell’ a vv . [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – Oggetto: rinvioan.r. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Calabrian.2620/02/22 depositata in data 01 / 0 9 /20 2 2 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - in data 01.03.2018, l’Ufficio notificava l’avviso di accertamento n. TDY02T300139/2018 per l’anno 2013 con cui avvisava “il sig. VincenzoRiverso [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il 20 dicembre 1957, cod. fisc. n.[OSCURATO:PERSONA] 57T20 D257N nella qualità di rappresentante legale diAzimuth di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] … e nella qualità di socio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], di aver proceduto al controllo della posizione fiscale di Azimuth di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] relativa all’anno 2013 … “, per cui chiedeva il pagamento di maggioreimposta IRAP per € 17.123,00, maggiore imposta IVA per 303.364,00, oltre sanzioni ed interessi per complessivi € 546.741,20; - in data 20.03.2018, era notificato l’avviso di accertamento n. TDY01T300235/2018 per l’anno 2013 con cui avvisava “il sig. VincenzoRiverso [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il 20 dicembre 1957, cod. fisc. n.[OSCURATO:PERSONA] 57T20 D257N, titolare della [OSCURATO:PARTITA_IVA], diaver controllato la sua posizione fiscale relativa all’anno 2013 …“,per cui chiedeva il pagamento di maggior i imposte: IRPEF € 146.138,00,Addizionale regionale IRPEF € 7.147,00 e addizionale comunaleIRPEF € 1.760,00, oltre interessi, sanzioni e contributi INPSper complessivi € 235.225,09; - parte ricorrente impugnata detti provvedimenti; la CTP rigettava i ricorsi; - a seguito di appello interposto da parte soccombente, la CTR confermavala pronuncia di primo grado; - ri corr e a questa Cor te il [OSCURATO:PERSONA], nella duplice qualità ridetta, con atto affidato a un solo motiv o di ricorso che illustra conmemoria; resiste con controricorso l ’Agenzia delle Entrate; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 Consideratoche: - il solo motivo di ricorso dedotto si incentra sulla violazione dell'art. 360n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c. in relazione all'art. 57 comma 2 d. Lgs n. 546/1992 per averela CTR non valutata la sentenza assolutoria in sede penale del ricorrente, sull'erroneo presupposto che la stessa sia stata tardivamente prodotta e che, per di più, non fosse passata in giudicato; - il motivo , nel concreto, introduce il tema del c.d. “travisamento della prova” poiché sottolinea come la CTR scriv a: « 3. Infine , merita, ai fini probatori, qualche considerazione la sentenza assolutoria del Tribunale penale di Catanzaro prodotta (tardivamente)dall’appellante, in base alla quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato a lui ascrittogli perché il fatto non sussiste. - Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - pertanto, il motivo in parola va qualificato nei sopra detti termini, chepresuppongono la denuncia della violazione dell’art. 115 c.p.c. sottoil ridetto profilo del c.d. “travisamento della prova” ; - ciò chiarito, rileva il Collego che questa Corte con ordinanza di rimessione alla Prima Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sez. Un ite ( Cass., sez. III, 27 aprile 2023, n. 11111 ) ha sollecitatouna pronuncia nella massima sede nomofilattica atta a risolvereil contrasto giurisprudenziale presene proprio sul punto cheè oggetto, concretamente, della censura proposta ; - esso deriva dall’esistenza di un primo orientamento di questa stessaCorte (per tutte, funditus, Cass. sez. lav., ord . 3/11/2020 n.24395) a mente del quale il c.d. “ travisamento della prova ” non sarebbe più deducibile come motivo di ricorso per cassazione a seguitodella novella apportata all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall’art.54 del d.l. n.83 del 2012, conv. in l. n.134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, né sarebbe invocabile a norma del comma 4 dello stesso articolo per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, ma piuttosto come motivo di revocazioneai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. ; - tale trend giurisprudenziale è contrastato da altro opposto orientamentoin forza del quale (in argomento Cass. Sez. III, sent. 21/12/2022 n. 37382 ) in tema di scrutino della legittimità del ragionamentoprobatorio seguito dal giudice di merito, l'errore di valutazione nell'apprezzamento dell'idoneità dimostrativa del mezzodi prova non è sindacabile in Cassazione se non si traduca in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante (Cass. ss.uu. 8053/2014), mentre deve ritenersi censurabile, ai sensi dell'art.360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, l'errore di percezione che sia caduto sul contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere certodi decisività ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - secondo tal seconda prospettazione, negare la censurabilità in Cassazione del vizio di travisamento della prova sarebbe interpretazione contrastante con talune inequivoche indicazioni provenienti dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo in tema di limiti alla impugnabilità delle sentenze, alla luce del preciso monito,indirizzato al giudice di legittimità nazionale, che proviene dalla sentenza 28 ottobre 2021 (Ricorso n. 55064/11 e altri 2 - Succi e altri contro Italia), predicativa di principi che, pur se applicatialla diversa questione dell’inammissibilità dei ricorsi per cassazione per preteso difetto di autosufficienza, sembrano assumere,mutatis mutandis , portata più generale nel passaggio motivazionalein cui si afferma (punto 81 della decisione) “ che le restrizioni dell'accesso alle corti di cassazione non possono limitare, attraverso un'interpretazione troppo formalistica, il dirittodi accesso a un tribunale in modo tale o a tal punto che il diritto sia leso nella sua stessa sostanza, anche se il carico di lavoro della Corte di cassazione ….. può causare difficoltà al normale funzionamento della trattazione dei ricorsi (cfr. Vermeersch c. Belgio, 49652/10, § 79, 16 febbraio 2021; Efstratiou e altri c. Grecia, n. 53221/14, § 43, 19 novembre 2020)”; - pertanto, alla luce del sopra sintet
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