CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 21085/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino nel procedimento a carico di 1. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] nata ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alessandria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23.04.2021 emessa dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; uditi i difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti ha tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA], sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], assessore e vicesindaco, e [OSCURATO:PERSONA], responsabile del servizio urbanistico, per il delitto di cui all'art. 323 cod. pen., per aver concorso all'adozione delle delibere della Giunta comunale n. 35 del 15 luglio 2015 e del Consiglio comunale n. 27 del 28 luglio 2015, che avevano disposto, su proposta del responsabile del servizio urbanistica, geom. [OSCURATO:PERSONA], una correzione di errore materiale del piano regolatore generale relativamente a fabbricati intestati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'ipotesi di accusa, queste deliberazioni sarebbero state, tuttavia, adottate in conflitto con l'art. 17 della legge regionale piemontese n. 56, in quanto in realtà non si trattava di una correzione di errore materiale presente nello strumento urbanistico, ma di una vera e propria variante al piano regolatore, che avrebbe imposto il ricorso ad una diversa procedura. Per effetto della delibera dei due organi comunali, dunque, gli immobili predetti sarebbero stati sottratti al vincolo urbanistico previsto dall'art. 16 delle Norme tecniche di attuazione, che consentiva soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo, vietando lavori maggiormente incisivi. Il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale avrebbe, invece, consentito sui predetti immobili lo svolgimento di lavoro di carattere edilizio di maggiore impatto e di interventi, quali tra i quali la demolizione e ricostruzione, la sopraelevazione e l'ampliamento di cubatura, e da ciò sarebbe derivato un ingiusto vantaggio patrimoniale ai proprietari degli immobili, il cui valore era accresciuto in considerazione della possibilità di apportarvi modifiche e di rendere amministrativamente sanabili opere abusive effettuate in passato. 2. Il Tribunale di Asti, con sentenza emessa in data 5 giugno 2019, all'esito del giudizio dibattimentale di primo grado, ha condannato, concesse le circostanze attenuanti, [OSCURATO:PERSONA] alla pena sospesa di otto mesi e quindici giorni di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] alla pena sospesa di un anno e quindici giorni di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] alla pena sospesa di dieci mesi e quindici giorni di reclusione.3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non costituisce reato. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Rileva il ricorrente che la Corte di appello avrebbe violato l'art. 17, comma 12, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, secondo il quale «Non costituiscono varianti del PRG: a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio». L'errore materiale previsto da questa disposizione sarebbe, infatti, limitato a fatti che sono occorsi durante l'operazione tecnica che traduce la scelta amministrativa di vincolare o meno un determinato edificio sulla tavola allegata al piano regolatore comunale. Secondo il Procuratore generale ricorrente, dunque, non sono ricomprese tra gli errori materiali le questioni attinenti all'individuazione in concreto degli immobili da vincolare; l'esistenza di errori materiali dovrebbe, peraltro, essere riferita al tempo (nella specie 1991) in cui il piano regolatore comunale è stato approvato, non essendo consentito fare ricorso alla procedura di correzione in relazione a fatti successivi e sopravvenuti. L'art. 17, comma 12, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, inoltre, non riserverebbe alcun margine alla discrezionalità amministrativa in tema di ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale e, dunque, la violazione di tale disposizione ben potrebbe rilevare ai sensi dell'art. 323 cod. pen. come recentemente novellato dall'art. 23, primo comma, del d.l. 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 5. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in data 18 febbraio 2022 ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore Generale. Rileva il difensore che nella specie sarebbe stato legittimo il ricorso alla procedura di correzione di errore materiale, sarebbe carente il dolo intenzionale e, comunque, il ricorso alla procedura di correzione di errore materiale implicherebbe valutazioni discrezionali strutturalmente incompatibili con la formulazione vigente della fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen.6. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata in data 18 febbraio 2022, ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto dei ricorso. Deduce il difensore che la procedura di correzione dell'errore materiale sarebbe stata pienamente legittima e che il ricorso proposto dal Procuratore generale si risolverebbe nella proposizione innanzi al giudice di legittimità di questioni di merito; la condotta contestata, peraltro, in quanto frutto di una scelta discrezionale della pubblica amministrazione, non sarebbe più sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 323 cod. pen. 7. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata in data 22 febbraio 2022, hanno chiesto l'inammissibilità del ricorso, in quanto la Procura generale non avrebbe impugnato i punti della sentenza impugnata relativi alla carenza del dolo e, dunque, tale accertamento sarebbe ormai passato in giudicato. Vi sarebbe, dunque, carenza di interesse al ricorso, in quanto l'accoglimento delle censure formulate relativamente all'elemento oggettivo del reato non consentirebbe comunque di pervenire a un esito diverso dall'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato. Il Procuratore generale ricorrente, inoltre, pur deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, avrebbe sollecitato una rinnovata valutazione del fatto. La condotta contestata, peraltro, non sarebbe più punibile, in quanto difetterebbe la violazione delle specifiche regole di condotta espressamente previste dalla formulazione vigente dell'art. 323 cod. pen. La verifica del presupposto per procedere alla correzione di errore materiale costituirebbe, del resto, attività discrezionale e, dunque, sarebbe estranea al perimetro della illiceità penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi nello stesso proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (ex plurimis: Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannnnarco, Rv. 255568 - 01). E', pertanto, inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione, che, in presenza di due rationes decidendi autonome ed autosufficienti, poste a fondamento della decisione, si limiti ad attaccare una sola di esse, ignorando l'altra (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 - 01; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972 - 01, nella specie, l'ordinanza impugnata aveva motivato il permanere delle esigenze cautelari, richiamando il pericolo di fuga ed il pericolo di reiterazione dei reati, quest'ultima non investita con il ricorso per cassazione). 3. Declinando tali consolidati principi nel caso di specie deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente il reato contestato di abuso di ufficio sia per difetto dell'elemento oggettivo che dell'elemento soggettivo dello stesso. La Corte di appello, infatti, non solo ha ritenuto legittimo nella specie il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, ma ha anche escluso la sussistenza del dolo intenzionale con riferimento a ciascuno degli imputati. Per converso il Procuratore generale ricorrente ha impugnato solo le statuizioni della sentenza relative ai profili oggettivi della condotta, deducendo l'illegittimità del ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale e l'assenza di margini di discrezionalità amministrativa in capo agli imputati. Il ricorso si rivela, dunque, aspecifico, in quanto, raccoglimento delle censure formulate in ordine al profilo oggettivo della condotta, sarebbe pur sempre inidoneo a scalfire le statuizioni della sentenza impugnata in ordine all'elemento soggettivo del reato contestato, rispetto al quale è medio tempore intervenuto il giudicato. 4. Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.