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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 35762/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16719/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 414/2020 depositata il 20/04/2020, notificata in data 27/04/2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi di quattro motivi, ricorrono per la cassazione della sentenza n. 414/2020 della Corte d'Appello di Salerno, resa pubblicata in data 20 aprile 2020 e notificata in data 27 aprile 2020; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].); il giudizio per cui è causa trae origine dal decreto n. 936/2007, emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui veniva ingiunto alla società [OSCURATO:SOCIETA] il pagamento, a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], di euro 13.735,10, oltre ad accessori, per lo svolgimento dell’attività di assistenza svolta nei procedimenti n. 277/2000 e n. 1341/2000 promossi dalla società [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della società consortile Timer; detto decreto ingiuntivo veniva opposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] – ai fini che ancora rilevano in questa sede – per carenza di legittimazione ad agire di [OSCURATO:PERSONA], atteso che alla stessa non era stata conferita alcuna procura a stare in giudizio; nel giudizio interveniva, ai sensi degli att. 105 e 267 cod.proc.civ., [OSCURATO:PERSONA], al quale inizialmente l’opponente aveva conferito l’incarico professionale, adducendo che, successivamente in data 21 novembre 2000, l’incarico era stato esteso a [OSCURATO:PERSONA] che faceva parte dello studio professionale associato Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; con sentenza n. 386/2013, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’opposizione, ritenendo provato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano agito come unica parte contrattuale; la Corte d'Appello di Salerno, con la sentenza qui impugnata, investita del gravame dalla società [OSCURATO:SOCIETA], ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse dimostrato di essersi costituita in giudizio per la società [OSCURATO:SOCIETA], ha escluso che una prova in tal senso potesse derivare dall’aver presenziato all’attività di consulenza tecnica d’ufficio ed ha affermato che comunque quand’anche la [OSCURATO:SOCIETA] avesse conferito a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] un mandato anche congiunto, come dai professionisti sostenuto, ciascuno di essi aveva diritto all’onorario, non potendo,ex adverso, riconoscersi una legittimazione alternativa del professionista e dello studio professionale né un vincolo di solidarietà tra professionisti e tantomeno potendosi ammettere che i due avvocati riuniti in associazione costituissero un’unica parte contrattuale; ha rilevato che la prova della sussistenza di un’associazione professionale non può presumersi; ha esaminato sotto il profilo del quantum la richiesta di parte appellante, in considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto proprie le istanze di [OSCURATO:PERSONA], intervenendo volontariamente nel giudizio di opposizione, ed ha considerato non verificabile, sulla scorta delle voci esposte nella parcella e di quanto riportato nell’estratto della delibera n. 4/2007 del Consiglio dell’ordine degli avvocati di [OSCURATO:PERSONA], l’effettiva attività difensiva svolta nel giudizio sulle due cause riunite per conto della società [OSCURATO:SOCIETA], giacché [OSCURATO:PERSONA] oltre a documentare la sua presenza alle attività del CTU e alla redazione delle successive note, si era limitata a produrre la parcella vistata dal Consiglio dell’ordine; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato memoria.

Considerato che: 1) con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio “in merito alla dimostrazione che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si sia costituita nel giudizio iscritto al n. 13411/2000 R.G.A.C. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]”; i fatti denunciati come omessi sono: a) la memoria ex art. 184 cod.proc.civ. resa nel procedimento 1341/2000 dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Pepe, procuratori della società Timer, nella quale erano indicati come difensori gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Sinatore; b) il fax del 12 maggio 2008 con cui la società [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva la consegna delle produzioni di parte per il giudizio 1341/2000 sia all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sia all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; la tesi dei ricorrenti è che detti fatti, ove esaminati, avrebbero impedito alla Corte territoriale di ritenere non provato che [OSCURATO:PERSONA] si fosse costituita nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA], atteso che anche in assenza di una procura ad litem, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto un mandato sostanziale a svolgere attività professionale a favore della società [OSCURATO:SOCIETA]; il motivo è inammissibile, per la ragione assorbente del mancato adempimento degli oneri di allegazione gravanti su chi deduca il vizio qui denunciato; il vizio denunciabile è quello relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 cod.proc.civ., comma 1, n. 6 e art. 369 cod.proc.civ., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054); 2) con il secondo motivo alla Corte territoriale si imputano la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del dm n. 147/1994, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., nonché l’omesso esame, ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., della fattura n. 8 del 18 aprile 2007; i ricorrenti, in buona sostanza, affermano che, avendo inviato una sola fattura, con mancata indicazione in essa delle prestazioni svolte separatamente da ciascuno degli avvocati investiti del mandato, doveva implicitamente ritenersi che i professionisti avessero optato per la richiesta di un unico compenso, come comprovato dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato intervento volontario nel giudizio di opposizione con cui aderiva alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA]; il motivo è inammissibile; non è stata colta e per questo non è stata efficacemente confutata la statuizione con cui la Corte territoriale ha rigettato la tesi dei ricorrenti, accolta, invece, dal Tribunale, secondo la quale, ricorrendo tra i due professionisti un’associazione professionale, essi costituivano un’unica parte, sicché la parcella presentata da uno di essi dovesse considerarsi presentata anche nell’interesse dell’altro e che dovesse poi essere divisa in parti eguali; detta statuizione e le argomentazioni che la supportano non sono state censurate e resistono, pertanto allo sforzo confutativo dei ricorrenti, non bastando evocare il principio per il quale quando più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata, in virtù del principio di cui all'art.6 della Legge 13 giugno 1942, n.794" (Cass. n. 22463/2010; Cass. n. 29822/2019), a meno che “essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta in modo non equivoco una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica" (Cass. n. 9242 del 12/07/2000); l’assunto da cui muove detta argomentazione difensiva è che entrambi gli avvocati avessero avuto mandato per rappresentare in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]: assunto che, però, la Corte territoriale ha considerato non provato; per tale ragione, a supporto della tesi dei ricorrenti resta solo il fatto che fossero associati dello stesso studio professionale; 3) con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4 e 6 del dm n. 127/2004 e dei principi in materia di determinazione e liquidazione dei diritti, onorari e spese dell’avvocato, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., e l’omesso esame di un fatto decisivo, in punto di calcolo degli onorari, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.; con detto motivo viene aggredita la statuizione con cui la Corte territoriale ha negato il compenso dovuto all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], perché quest’ultimo aveva introdotto per conto della società [OSCURATO:SOCIETA] il giudizio n. 1341/2000 con cui era stata chiesta la condanna della società Timer per arricchimento ingiustificato e aveva assistito la società [OSCURATO:SOCIETA] anche nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo iscritto al n. 277/2020; i ricorrenti, in aggiunta, chiedono almeno che [OSCURATO:PERSONA] sia compensata per l’attività di assistenza svolta nel procedimento di CTU; il motivo merita di accoglimento, nei termini di seguito precisati; la Corte d’appello ha preso in considerazione la circostanza che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avesse spiegato intervento adesivo; a p. 12 della sentenza è possibile leggere: “ … poiché l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto proprie le richieste economiche avanzate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], va esaminata anche l’ulteriore doglianza mossa dalla appellante in ordine alla prova del quantum”; ha, però, ritenuto che quanto prodotto in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] non fosse sufficiente a dimostrare le attività svolte a favore della società [OSCURATO:SOCIETA] e che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rimasto inerte sul punto, non avesse colmato le carenze istruttorie ravvisate: mancavano gli atti difensivi depositati nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. e i verbali della causa definita con la sentenza n. 168/07, era presente solo la parcella vistata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati - che non ha valore di prova nei giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo - ed era stata documentata esclusivamente la presenza di [OSCURATO:PERSONA] alle attività del CTU ed alla redazione di successive note; la Corte d'Appello ha omesso, però – come fondatamente denunciano i ricorrenti - di trarre elementi di prova quanto alla fondatezza della pretesa creditoria dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dagli altri elementi in atti, in particolare dagli atti di costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA] e soprattutto dai provvedimenti giudiziali, quali atti pubblici in grado di provare l'effettiva esistenza delle cause in cui l'avvocato aveva prestato la sua opera professionale; 4) con il quarto ed ultimo motivo è censurata la sentenza impugnata, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., nella parte in cui ha disposto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese, perché sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 92 cod.proc.civ., non avendo rispettato il principio di compensazione delle spese di lite espresso da Corte Cost. n. 77/2018; il motivo è assorbito; 5) per quanto esposto, il primo ed il secondo motivo sono da dichiarare inammissibili, il terzo va accolto per quanto di ragione; il quarto è assorbito; 6) la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Salerno in diversa composizione che dovrà provvedere anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorsoper quanto di ragione, dichiara inammissibili il primo ed il secondo ed assorbito il quarto; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16719/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 414/2020 depositata il 20/04/2020, notificata in data 27/04/2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi di quattro motivi, ricorrono per la cassazione della sentenza n. 414/2020 della Corte d'Appello di Salerno, resa pubblicata in data 20 aprile 2020 e notificata in data 27 aprile 2020; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].); il giudizio per cui è causa trae origine dal decreto n. 936/2007, emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui veniva ingiunto alla società [OSCURATO:SOCIETA] il pagamento, a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], di euro 13.735,10, oltre ad accessori, per lo svolgimento dell’attività di assistenza svolta nei procedimenti n. 277/2000 e n. 1341/2000 promossi dalla società [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della società consortile Timer; detto decreto ingiuntivo veniva opposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] – ai fini che ancora rilevano in questa sede – per carenza di legittimazione ad agire di [OSCURATO:PERSONA], atteso che alla stessa non era stata conferita alcuna procura a stare in giudizio; nel giudizio interveniva, ai sensi degli att. 105 e 267 cod.proc.civ., [OSCURATO:PERSONA], al quale inizialmente l’opponente aveva conferito l’incarico professionale, adducendo che, successivamente in data 21 novembre 2000, l’incarico era stato esteso a [OSCURATO:PERSONA] che faceva parte dello studio professionale associato Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; con sentenza n. 386/2013, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’opposizione, ritenendo provato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano agito come unica parte contrattuale; la Corte d'Appello di Salerno, con la sentenza qui impugnata, investita del gravame dalla società [OSCURATO:SOCIETA], ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse dimostrato di essersi costituita in giudizio per la società [OSCURATO:SOCIETA], ha escluso che una prova in tal senso potesse derivare dall’aver presenziato all’attività di consulenza tecnica d’ufficio ed ha affermato che comunque quand’anche la [OSCURATO:SOCIETA] avesse conferito a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] un mandato anche congiunto, come dai professionisti sostenuto, ciascuno di essi aveva diritto all’onorario, non potendo,ex adverso, riconoscersi una legittimazione alternativa del professionista e dello studio professionale né un vincolo di solidarietà tra professionisti e tantomeno potendosi ammettere che i due avvocati riuniti in associazione costituissero un’unica parte contrattuale; ha rilevato che la prova della sussistenza di un’associazione professionale non può presumersi; ha esaminato sotto il profilo del quantum la richiesta di parte appellante, in considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto proprie le istanze di [OSCURATO:PERSONA], intervenendo volontariamente nel giudizio di opposizione, ed ha considerato non verificabile, sulla scorta delle voci esposte nella parcella e di quanto riportato nell’estratto della delibera n. 4/2007 del Consiglio dell’ordine degli avvocati di [OSCURATO:PERSONA], l’effettiva attività difensiva svolta nel giudizio sulle due cause riunite per conto della società [OSCURATO:SOCIETA], giacché [OSCURATO:PERSONA] oltre a documentare la sua presenza alle attività del CTU e alla redazione delle successive note, si era limitata a produrre la parcella vistata dal Consiglio dell’ordine; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio “in merito alla dimostrazione che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si sia costituita nel giudizio iscritto al n. 13411/2000 R.G.A.C. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]”; i fatti denunciati come omessi sono: a) la memoria ex art. 184 cod.proc.civ. resa nel procedimento 1341/2000 dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Pepe, procuratori della società Timer, nella quale erano indicati come difensori gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Sinatore; b) il fax del 12 maggio 2008 con cui la società [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva la consegna delle produzioni di parte per il giudizio 1341/2000 sia all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sia all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; la tesi dei ricorrenti è che detti fatti, ove esaminati, avrebbero impedito alla Corte territoriale di ritenere non provato che [OSCURATO:PERSONA] si fosse costituita nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA], atteso che anche in assenza di una procura ad litem, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto un mandato sostanziale a svolgere attività professionale a favore della società [OSCURATO:SOCIETA]; il motivo è inammissibile, per la ragione assorbente del mancato adempimento degli oneri di allegazione gravanti su chi deduca il vizio qui denunciato; il vizio denunciabile è quello relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 cod.proc.civ., comma 1, n. 6 e art. 369 cod.proc.civ., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054); 2) con il secondo motivo alla Corte territoriale si imputano la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del dm n. 147/1994, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., nonché l’omesso esame, ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., della fattura n. 8 del 18 aprile 2007; i ricorrenti, in buona sostanza, affermano che, avendo inviato una sola fattura, con mancata indicazione in essa delle prestazioni svolte separatamente da ciascuno degli avvocati investiti del mandato, doveva implicitamente ritenersi che i professionisti avessero optato per la richiesta di un unico compenso, come comprovato dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato intervento volontario nel giudizio di opposizione con cui aderiva alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA]; il motivo è inammissibile; non è stata colta e per questo non è stata efficacemente confutata la statuizione con cui la Corte territoriale ha rigettato la tesi dei ricorrenti, accolta, invece, dal Tribunale, secondo la quale, ricorrendo tra i due professionisti un’associazione professionale, essi costituivano un’unica parte, sicché la parcella presentata da uno di essi dovesse considerarsi presentata anche nell’interesse dell’altro e che dovesse poi essere divisa in parti eguali; detta statuizione e le argomentazioni che la supportano non sono state censurate e resistono, pertanto allo sforzo confutativo dei ricorrenti, non bastando evocare il principio per il quale quando più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata, in virtù del principio di cui all'art.6 della Legge 13 giugno 1942, n.794" (Cass. n. 22463/2010; Cass. n. 29822/2019), a meno che “essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta in modo non equivoco una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica" (Cass. n. 9242 del 12/07/2000); l’assunto da cui muove detta argomentazione difensiva è che entrambi gli avvocati avessero avuto mandato per rappresentare in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]: assunto che, però, la Corte territoriale ha considerato non provato; per tale ragione, a supporto della tesi dei ricorrenti resta solo il fatto che fossero associati dello stesso studio professionale; 3) con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4 e 6 del dm n. 127/2004 e dei principi in materia di determinazione e liquidazione dei diritti, onorari e spese dell’avvocato, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., e l’omesso esame di un fatto decisivo, in punto di calcolo degli onorari, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.; con detto motivo viene aggredita la statuizione con cui la Corte territoriale ha negato il compenso dovuto all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], perché quest’ultimo aveva introdotto per conto della società [OSCURATO:SOCIETA] il giudizio n. 1341/2000 con cui era stata chiesta la condanna della società Timer per arricchimento ingiustificato e aveva assistito la società [OSCURATO:SOCIETA] anche nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo iscritto al n. 277/2020; i ricorrenti, in aggiunta, chiedono almeno che [OSCURATO:PERSONA] sia compensata per l’attività di assistenza svolta nel procedimento di CTU; il motivo merita di accoglimento, nei termini di seguito precisati; la Corte d’appello ha preso in considerazione la circostanza che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avesse spiegato intervento adesivo; a p. 12 della sentenza è possibile leggere: “ … poiché l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto proprie le richieste economiche avanzate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], va esaminata anche l’ulteriore doglianza mossa dalla appellante in ordine alla prova del quantum”; ha, però, ritenuto che quanto prodotto in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] non fosse sufficiente a dimostrare le attività svolte a favore della società [OSCURATO:SOCIETA] e che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rimasto inerte sul punto, non avesse colmato le carenze istruttorie ravvisate: mancavano gli atti difensivi depositati nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. e i verbali della causa definita con la sentenza n. 168/07, era presente solo la parcella vistata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati - che non ha valore di prova nei giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo - ed era stata documentata esclusivamente la presenza di [OSCURATO:PERSONA] alle attività del CTU ed alla redazione di successive note; la Corte d'Appello ha omesso, però – come fondatamente denunciano i ricorrenti - di trarre elementi di prova quanto alla fondatezza della pretesa creditoria dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dagli altri elementi in atti, in particolare dagli atti di costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA] e soprattutto dai provvedimenti giudiziali, quali atti pubblici in grado di provare l'effettiva esistenza delle cause in cui l'avvocato aveva prestato la sua opera professionale; 4) con il quarto ed ultimo motivo è censurata la sentenza impugnata, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., nella parte in cui ha disposto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese, perché sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 92 cod.proc.civ., non avendo rispettato il principio di compensazione delle spese di lite espresso da Corte Cost. n. 77/2018; il motivo è assorbito; 5) per quanto esposto, il primo ed il secondo motivo sono da dichiarare inammissibili, il terzo va accolto per quanto di ragione; il quarto è assorbito; 6) la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Salerno in diversa composizione che dovrà provvedere anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorsoper quanto di ragione, dichiara inammissibili il primo ed il secondo ed assorbito il quarto; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia a
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