CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2023
Cassazione n. 24675/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14801-2014proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -controricorrente– e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 28/1/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel [OSCURATO:PERSONA] , depositata l’11 / 4 /2013 ; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigl iere Relatore [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle entratepropone ricorso, affidato a quattro motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Moliseaveva respintol’appello avverso la sentenza n. 330/3/2008 della [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso , che aveva accoltoil ricorso proposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] avverso cartella esattoriale, afferente sanzioni pecuniarie , di cui al DPR n. 602/1973 , e soprattasse, irrogate con gli avvisi n. 10/1995 e 11/1995 , notificati a seguito della sentenza di legittimità n. 11595/2007, emessainter partes; la Regione [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorsoed ha depositato memoria difensiva con allegata documentazione [OSCURATO:PERSONA] 1.1. a seguito del ricorso, l'Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 19/5/2023, memoria, con relativa documentazione allegata, attestante l’intervenuto, parziale, sgravio delle somme portate dalla cartella impugnata e l’effettuato pagamento, da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA], del rimanente importo; 1.2. ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;1.3. stante l'esito della controversia le spese processuali possono essere integralmente compensate P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte