CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 34191/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34403-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2022 contro 3577 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 649/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 1087/2016; avverso l'ordinanza n. cronologico 2468/2018 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 948/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.g. n. 34403/2018 [OSCURATO:PERSONA]: Con ordinanza emessa ex artt.348 bis e 348 ter cpc, la Corte d'appello di Torino dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto, in parte qua, l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'intimazione di pagamento di cartelle esattoriali notificate da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] per crediti contributivi dovuti all'Inps. Il tribunale aveva osservato che i crediti contributivi portati da cartelle non tempestivamente opposte si prescrivono in cinque anni. Aveva poi verificato che rispetto ad una sola cartella mancava una valida notifica, quale atto interruttivo della prescrizione, poiché la notifica prodotta difettava del nome del destinatario. Avverso la sentenza del tribunale, Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]) ricorre per due motivi. Inps si è costituito con procura in calce al ricorso notificato, mentre [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2948 c.c. in combinato disposto con gli artt. 2946 e 2953 c.c. Il tribunale avrebbe errato nel non applicare la prescrizione decennale, sia perché l'iscrizione dei crediti al ruolo determina novazione, sia perché la prescrizione decennale è affermata dall'art.20 d. Igs. n.112/99. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2690 e 2700 c.c. Il tribunale avrebbe errato nel non ritenere notificata la cartella n.11020100079048110 poiché dalla relata prodotta in primo grado emergeva la notifica fatta ex art.140 c.p.c. R.g. n. 34403/2018 Il ricorso principale appare inammissibile per difetto di valida procura. La procura è stata rilasciata da AdER non all'Avvocatura dello Stato ma a un avvocato del libero foro, in data 13.11.18, ovvero successivamente al Protocollo d'intesa tra AdER e Avvocatura Generale del 22.6.2017. Ai sensi del paragrafo 3.4 del Protocollo, l'AdER deve avvalersi dell'Avvocatura di Stato per la difesa delle liti concernenti "l'attività di riscossione", quale è la presente, dove si discute di validità della notifica di cartelle di pagamento e conseguente prescrizione del diritto di credito. Secondo la sentenza di questa Corte a sezioni unite, n.30008/19, nelle materie oggetto della convenzione tra AdER e Avvocatura dello Stato, la possibilità di avvalersi di un avvocato del libero foro è subordinata ad una specifica e motivata deliberazione dell'ente. In mancanza, il mandato alle liti è nullo, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass.26531/20). Nel caso di specie, la procura è stata conferita senza alcuna menzione delle ragioni della necessità di una deroga al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale, né la procura fa riferimento ad una delibera assunta dagli organi deliberativi dell'ente che abbia motivato la difesa conferita a un avvocato del libero foro. Ne segue l'inammissibilità del ricorso principale. Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mentre nulla si deve statuire nel rapporto con Inps atteso che l'ente non ha svolto difese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate a [OSCURATO:PERSONA] in €2500 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;R.g. n. 34403/2018 dà atto che, attesa l'inammissibilità del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso nell'adunanza del 25.10.22 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].0 [OSCURATO:PERSONA]