CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 1982
Cassazione n. 02866/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 020HMQW [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/06/1982 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; n Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per tentativo di furto in abitazione. Con unico motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, essendo stata applicata la riduzione nella misura minima di 1/3 e non nel massimo. La Corte territoriale non aveva considerato che l'imputato, al momento in cui era stato fermato dalla persona offesa, aveva già interrotto la sua azione. 2. Il motivo è manifestamente infondato. Secondo i principi affermati da questa Corte di legittimità, ii fini della determinazione della pena per il delitto tentato, il momento in cui la realizzazione del reato si interrompe è elemento di non dirimente rilevanza ai fini della valutazione della gravità del fatto - dipendendo da circostanze del tutto estranee alla volontà dell'agente - e non esaurisce l'ambito dei parametri commisurativi di cui il giudice deve tenere conto nell'applicazione della riduzione di pena prevista dall'art. 56 cod. pen. (Sez. 5 - n. 40903 del 11/10/2022 Ud. (dep. 28/10/2022) Rv. 283805 - 01). 3. [OSCURATO:PERSONA] territoriale, con argomentazione non illogica, ha considerato, al fine della predetta valutazione, il comportamento dell'imputato che, al fine di guadagnare la via di fuga, aveva spinto la persona offesa che cercava dì sbarrargliela, riuscendo ad uscire dal cancello condominiale e ad allontanarsi. 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciesums alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024 Il C nsigliere estensore ciAi [OSCURATO:PERSONA]