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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 11551/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6834/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma presso lo studio del ridetto difensore in via Simeto n. 12; – ricorrente – Contro F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 6834/2015 Numero sezionale 275/2022 Numero di raccolta generale 11551/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; - intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 7724/37/14 depositata in data 17/12/2014, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio e in riforma della pronuncia di prime cure conseguentemente confermata la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato per IRPEF 2004; - ricorre a questa Corte Suprema il sig. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate ha unicamente depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione dell’eventuale udienza pubblica; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c. 3 e c. 4 c.p.c. con riferimento all’art. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 modificato dalla L. n. 311 del 2004 per avere la CTR reso in motivazione asserzioni viziate da difetto di istruttoria e di motivazione; - il secondo motivo censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in relazione all’art.137 c.p.c. per avere la CTR omesso di valutare il profilo della nullità della notificazione dell’avviso di accertamento; - infine, il terzo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., motivazione “per Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 6834/2015 Numero sezionale 275/2022 Numero di raccolta generale 11551/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 relationem” e carenza del contraddittorio, illegittimità della decisione di primo grado denunciando come priva di giustificazioni giuridiche l’azione che ha portato all’accertamento; - i motivi possono esaminarsi congiuntamente e non possono trovare accoglimento, risultando inammissibili, per le ragioni che seguono; - invero, la CTR ha fondato la propria statuizione su di una prima considerazione, costituente ratio decidendi, secondo la quale “il ricorso introduttivo è stato notificato a mezzo posta con consegna all'ufficio postale [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non risulta prodotto l'avviso di ricevimento.

La controparte Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva e il contribuente non ha addotto alcuna giustificazione in ordine alla mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata inviata per la notificazione a mezzo del servizio postale” (pag. 2 quarto periodo della pronuncia gravata); - secondariamente, la CTR ha ritenuto, esprimendo quindi una seconda ratio decidendi che “prescindendo da quanto sopra la sentenza impugnata deve essere riformata e riconosciuta la legittimità dell’operato dell’Ufficio” (pag. 2 quinto periodo della sentenza impugnata); - orbene, come è noto, questa Corte ha sempre ritenuto con pronunce del tutto costanti (tra le più recenti si vedano Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020;Cass.Sez. 3, Sentenza n. 10815 del 18/04/2019;Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 1 5399 del 13/06/2018) che la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 6834/2015 Numero sezionale 275/2022 Numero di raccolta generale 11551/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, né contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato.

Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione; - poiché in questo caso nessuno dei motivi dedotti colpisce e censura la prima ratio decidendi, relativa all’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto il contribuente non ha fornito la prova della notifica del medesimo all’Ufficio, che non si è costituito di fronte alla CTP, tal prima ratio decidendi resta immune da censure; - essa quindi, in forza della sua idoneità a sorreggere la decisione adottata dalla CTR, resiste al ricorso per cassazione che va quindi dichiarato l’inammissibilità; - non vi è luogo a statuizione sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimata Agenzia delle Entrate; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale/incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/incidentale, a norma del comma 1-bis, dello ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6834/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma presso lo studio del ridetto difensore in via Simeto n. 12; – ricorrente – Contro F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 6834/2015 Numero sezionale 275/2022 Numero di raccolta generale 11551/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; - intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 7724/37/14 depositata in data 17/12/2014, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio e in riforma della pronuncia di prime cure conseguentemente confermata la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato per IRPEF 2004; - ricorre a questa Corte Suprema il sig. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate ha unicamente depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione dell’eventuale udienza pubblica; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c. 3 e c. 4 c.p.c. con riferimento all’art. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 modificato dalla L. n. 311 del 2004 per avere la CTR reso in motivazione asserzioni viziate da difetto di istruttoria e di motivazione; - il secondo motivo censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in relazione all’art.137 c.p.c. per avere la CTR omesso di valutare il profilo della nullità della notificazione dell’avviso di accertamento; - infine, il terzo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., motivazione “per Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 6834/2015 Numero sezionale 275/2022 Numero di raccolta generale 11551/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 relationem” e carenza del contraddittorio, illegittimità della decisione di primo grado denunciando come priva di giustificazioni giuridiche l’azione che ha portato all’accertamento; - i motivi possono esaminarsi congiuntamente e non possono trovare accoglimento, risultando inammissibili, per le ragioni che seguono; - invero, la CTR ha fondato la propria statuizione su di una prima considerazione, costituente ratio decidendi, secondo la quale “il ricorso introduttivo è stato notificato a mezzo posta con consegna all'ufficio postale [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non risulta prodotto l'avviso di ricevimento. La controparte Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva e il contribuente non ha addotto alcuna giustificazione in ordine alla mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata inviata per la notificazione a mezzo del servizio postale” (pag. 2 quarto periodo della pronuncia gravata); - secondariamente, la CTR ha ritenuto, esprimendo quindi una seconda ratio decidendi che “prescindendo da quanto sopra la sentenza impugnata deve essere riformata e riconosciuta la legittimità dell’operato dell’Ufficio” (pag. 2 quinto periodo della sentenza impugnata); - orbene, come è noto, questa Corte ha sempre ritenuto con pronunce del tutto costanti (tra le più recenti si vedano Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020;Cass.Sez. 3, Sentenza n. 10815 del 18/04/2019;Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 1 5399 del 13/06/2018) che la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 6834/2015 Numero sezionale 275/2022 Numero di raccolta generale 11551/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, né contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione; - poiché in questo caso nessuno dei motivi dedotti colpisce e censura la prima ratio decidendi, relativa all’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto il contribuente non ha fornito la prova della notifica del medesimo all’Ufficio, che non si è costituito di fronte alla CTP, tal prima ratio decidendi resta immune da censure; - essa quindi, in forza della sua idoneità a sorreggere la decisione adottata dalla CTR, resiste al ricorso per cassazione che va quindi dichiarato l’inammissibilità; - non vi è luogo a statuizione sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimata Agenzia delle Entrate; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale/incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/incidentale, a norma del comma 1-bis, dello ste
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