CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31876/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Cnn gpntpn7a d'A 10 anrilp 7n77 la Cnri-p di nnplIn di RnInnna ha confermato la sentenza pronunciata il 10 gennaio 2021 dal G.u.p. del Tribunale di Modena - all'esito di giudizio abbreviato - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ppr nii,antn rilpva in ni,1- r1 rnn f=4nten7a ronfprmata in annplIn [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. :309 (accertato a Modena il 21 febbraio 2020) per aver detenuto a fini di cessione a terzi gr. 257 di cocaina, confezionati in ;in nanettn P nrAMMi 7 14R 1i haghich rnnfp7innati in l n nanetH T niuirliri di merito hanno ritenuto il concorso formale tra i reati contestati, e, operata la riduzione conseguente alla scelta del rito, hanno determinato la pena in anni quattro, mesi otto di reclusione ed € 20.000 di multa. 2. Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. Il ricorso si articola in un unico motivo col quale la difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge riguardo alla determinazione della nen A i a difpga gngtipne rhp il trattampntn c:an7innatnrin 4à cnrnnnr7innatn rignpttn al reale disvalore del fatto in ragione del discostamento dal minimo edittale, dell'eccessività dell'aumento a titolo di concorso formale e della mancata concessione delle attenuanti generiche. Sottolinea che, fin dal momento mnPnn un rnmnnri-Amontn irrpnrpncihilo ammpttonrin nli addebiti e non volle rivelare il nome della persona per la quale stava trasportando lo stupefacente avendo timore per la propria incolumità, sicché a tale mancata rivelazione non può essere attribuito valore negativo come è stato fatto, invece, r! rnPrito, 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 5. Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le rirrngtan7P annravanti P Ati-PrniAnti ripntra nPIIa dicrrP7innalità del nilidirp di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mactrn, Rv 27174'3: ge7 4, n 21244 del 2(1/nR/7013 gerrAtnre Rv 2qA147) A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero dì mesi o anni che separano il minimo dal massimo edili-aie eri anniiinnenrIn il riculi-M-n rncì nitentitn al minimo (ge7 n 749R del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Nel caso in esame, la pena base è stata determinata in anni sei, mesi sei di reclusione ed C 26.000,00 di multa e il modesto discostamento dal minimo edittale è stato giustificato dalla quantità di cocaina (or 257) detenuta neraltrn . iinitamente ari IlrlA rncnicu nmma denarn (C 9.600,00). La contestuale detenzione di circa sette chili di hashish (quasi un chilogrammo di THC) ha determinato l'aumento della pena base nella misura di mesi sei di reclusione ed C 4.000,00 di multa; un aumento che - come la sentenza imnunnata qn1-1-nlinea - rnrrignnnrie A circa lin ntiartn del minimn erlittale nrevigto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90. La mancata applicazione delle attenuanti generiche è stata motivata con riferimento alla gravità del fatto. L'ammissione degli addebiti in sede di intprrnnatnrio rii CiArAn7iA nnn A Cl'AtAritnu ut 2 00vgn1-ci tl fin r1Prch4 N?Fri ammesso ciò che non poteva negare, ma non ha fornito nessuna ulteriore indicazione, mostrando così «di non voler recidere i legami con l'ambiente delinquenziale» nel quale è maturata la condotta illecita. La motivazione è congrua p non ni!tì occorp ritonqt rnnifesta monte illnoira n rrnt-rridit-t-rri rl nprr-ht5 Nasri ha dichiarato di temere per la propria vita atteso che ciò conferma l'elevato spessore criminale delle persone che lo avevano incaricato del trasporto e la gravità del fatto. 6. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi npr repnprp che il rirnrrente nnn ntemacse in mina nella determina7inne della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammiggihilità P.Q,M. Dichiara inammiccihile il ricnrcn P condanna il ricorrente al nanamentn delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cngì riPrign il 4 li inlin 7f173 [OSCURATO:PERSONA] iene estensore [OSCURATO:PERSONA]