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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 11499/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15226/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente- avverso la sentenza n. 746/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO , depositata il 22/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. La vicenda processuale, per quale che qui ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta Edil T rasporti di [OSCURATO:PERSONA], ottenne decreto ingiuntivo per la somma di € 4.506,04 nei confronti del comune di Guardavalle; - avanzata opposizione da parte dell’ingiunto, il Tribunale revocò il provvedimento monitorio e rigettò la domanda “riconvenzionale” proposta dall’opposto.

La Corte d’appello di Catanzaro rigettò l’impugnazione del Palamara. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi e il comune di Guardavalle resiste con controricorso.

2. Con il primo motivo viene denunciata nullità della sentenza e del procedimento, assumendosi l’assenza di procura del Comune nel giudizio di primo grado. 2.

1. Il motivo è inammissibile, trattandosi di doglianza nuova, non fatta valere in appello (come noto tutte le nullità debbono essere tradotte in motivi d’appello).

4. Con il terzo motivo (del secondo conviene disquisire immediatamente dopo) il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché motivazione omessa o contraddittoria.

Deduce il Palamara che la Corte d’appello non aveva considerato che si era trattato di vendite operate secondo gli usi, regolate dall’art. 17 del r.d. n. 2240/1923; di talché sarebbe stata sufficiente la condotta concludente delle parti, estrinsecantesi nell’ordine di fornitura della merce fatto dal dirigente amministrativo d’area, e il materiale conferimento della stessa, accompagnato dal buono di consegna. 4.

1. Il motivo non è fondato.

In primo luogo, la prospettazione difetta di specificità, non essendo dato sapere se la richiesta di fornitura venne effettuata per iscritto da legale rappresentante esterno del Comune.

In secondo luogo, deve ribadirsi il principio già affermato da questa Corte, secondo il quale in tema di contratti della P.A., ancorché quest'ultima agisca "iure privatorum", il contratto d'opera professionale deve rivestire, ex artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, la forma scritta "ad substantiam" e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente.

Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare "ad nutum" (Sez. 2, n. 27910, 31/10/2018, Rv. 651034).

Di recente questa Corte a sezioni unite ha evidenziato la necessità che per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam", pur non richiedendo necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, necessita (ex art. 17 r.d. n. 2440/1923) dell’incontro di dichiarazioni scritte, pur manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (S.U., n. 9775, 25/3/2022).5.

L’infondatezza del motivo che precede preclude l’esame del secondo motivo, il quale resta assorbito in senso improprio, con il quale il ricorrente adduce vizio d’ultrapetizione per avere la Corte d’appello accolto l’eccezione di mancanza di copertura finanziaria, che l’opposto non aveva sollevato in primo grado.

Invero, in disparte da ogni altra considerazione, la mancanza del contratto scritto rende vana la disamina della doglianza.

5.1. Resta, del pari precluso per assorbimento l’esame del quarto motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione dell’art. 191, d. lgs. n. 267/2000, assumendo sussistere l’impegno di spesa; invero, a tutto concedere, la mancanza del contratto scritto rende irrilevante la doglianza.

6. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenutoconto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15226/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente- avverso la sentenza n. 746/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO , depositata il 22/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. La vicenda processuale, per quale che qui ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta Edil T rasporti di [OSCURATO:PERSONA], ottenne decreto ingiuntivo per la somma di € 4.506,04 nei confronti del comune di Guardavalle; - avanzata opposizione da parte dell’ingiunto, il Tribunale revocò il provvedimento monitorio e rigettò la domanda “riconvenzionale” proposta dall’opposto. La Corte d’appello di Catanzaro rigettò l’impugnazione del Palamara. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi e il comune di Guardavalle resiste con controricorso. 2. Con il primo motivo viene denunciata nullità della sentenza e del procedimento, assumendosi l’assenza di procura del Comune nel giudizio di primo grado. 2. 1. Il motivo è inammissibile, trattandosi di doglianza nuova, non fatta valere in appello (come noto tutte le nullità debbono essere tradotte in motivi d’appello). 4. Con il terzo motivo (del secondo conviene disquisire immediatamente dopo) il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché motivazione omessa o contraddittoria. Deduce il Palamara che la Corte d’appello non aveva considerato che si era trattato di vendite operate secondo gli usi, regolate dall’art. 17 del r.d. n. 2240/1923; di talché sarebbe stata sufficiente la condotta concludente delle parti, estrinsecantesi nell’ordine di fornitura della merce fatto dal dirigente amministrativo d’area, e il materiale conferimento della stessa, accompagnato dal buono di consegna. 4. 1. Il motivo non è fondato. In primo luogo, la prospettazione difetta di specificità, non essendo dato sapere se la richiesta di fornitura venne effettuata per iscritto da legale rappresentante esterno del Comune. In secondo luogo, deve ribadirsi il principio già affermato da questa Corte, secondo il quale in tema di contratti della P.A., ancorché quest'ultima agisca "iure privatorum", il contratto d'opera professionale deve rivestire, ex artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, la forma scritta "ad substantiam" e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare "ad nutum" (Sez. 2, n. 27910, 31/10/2018, Rv. 651034). Di recente questa Corte a sezioni unite ha evidenziato la necessità che per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam", pur non richiedendo necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, necessita (ex art. 17 r.d. n. 2440/1923) dell’incontro di dichiarazioni scritte, pur manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (S.U., n. 9775, 25/3/2022).5. L’infondatezza del motivo che precede preclude l’esame del secondo motivo, il quale resta assorbito in senso improprio, con il quale il ricorrente adduce vizio d’ultrapetizione per avere la Corte d’appello accolto l’eccezione di mancanza di copertura finanziaria, che l’opposto non aveva sollevato in primo grado. Invero, in disparte da ogni altra considerazione, la mancanza del contratto scritto rende vana la disamina della doglianza. 5.1. Resta, del pari precluso per assorbimento l’esame del quarto motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione dell’art. 191, d. lgs. n. 267/2000, assumendo sussistere l’impegno di spesa; invero, a tutto concedere, la mancanza del contratto scritto rende irrilevante la doglianza. 6. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenutoconto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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