CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07880/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 18194/2023 r.g., propostoDe [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 121, Roma,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroL'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.dom.to in P.zza del Popolo n. 18, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiNunzio Rizzo e [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3000/2023 pubblicatain data 20/07/2023, n.r.g. 1941/2021, notificata in data 21/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/02/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato presso L’[OSCURATO:SOCIETA] srldall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/07/2014, svolgendo mansioni di psicologo e con laqualifica di “aiuto” sino ad agosto 2006, poi di “responsabile dell’areamedica”, con orario di lavoro articolato fino al 31/12/2013 in ventidue oresettimanali e per il periodo successivo in diciotto ore settimanali.Numero registro generale 18194/2023Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 7880/2026Data pubblicazione 31/03/2026Deduceva che il rapporto di lavoro si era svolto secondo le modalità tipichedella subordinazione e di essere rimasto creditore di somme di danaro a titolodi differenze retributive.Pertanto adìva il Tribunale di S.[OSCURATO:PERSONA] per ottenere, previoaccertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, la condannadella società datrice di lavoro al pagamento della somma ivi specificata.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale accoglieva la domanda.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva ilgravame interposto dalla società e per l’effetto rigettava la domanda del DeStefano.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) la ragione più liquida attiene alla natura del rapporto di lavoro intercorsofra le parti;b) chi agisce in giudizio per l’accertamento della subordinazione ha l’oneredi precise allegazioni e, poi, di prova;c) nel caso in esame nel ricorso introduttivo emerge una carenza diallegazioni in ordine all’orario di lavoro; il ricorrente si è limitato adedurre di appartenere al personale medico della sanità privata a tempodefinito, avendo prestato servizio per meno di 30 ore settimanali, manon ha offerto alcuna descrizione di come in concreto il suddetto orariofosse articolato;d) dalla prova testimoniale non si desumono argomenti coerenti con la tesidel lavoratore, ma al contrario si profila il carattere della collaborazioneautonoma;e) non risultano provati gli indici rivelatori della subordinazione, quali lacontinuità della prestazione, l’obbligo di presenza e l’osservanza di unorario lavorativo;f) nulla viene provato con riferimento all’eterodirezione;g) dalla testimonianza del Fiorentino emerge una modalità elastica disvolgimento dell’attività lavorativa, potendo l’appellato concordare gliappuntamenti direttamente con i pazienti o mediante la segreteria;h) non risulta poi in cosa consistessero le direttive asseritamente impartiteall’appellato dal dott. [OSCURATO:PERSONA], responsabile della struttura, e se fosseNumero registro generale 18194/2023Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 7880/2026Data pubblicazione 31/03/2026esercitato un costante potere direttivo; nulla risulta sul piano del poteresanzionatorio.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi.5.- [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.6.- Le parti hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta l’errata applicazione degli artt. 2094, 2222, 2697 c.c.,414, n. 4, 421, co. 2, c.p.c. e 61 d.lgs. n. 276/2003 per avere la Corteterritoriale erroneamente individuato un difetto di allegazione degli indici solosussidiari (come l’orario di lavoro) della subordinazione e per avereerroneamente scelto ed applicato i parametri normativi di individuazione dellasubordinazione, senza tenere conto dell’allegazione e della provadell’eterodirezione conseguente allo stabile inserimento del lavoratore nellastruttura datoriale in posizione funzionale tale da escludere l’autonomia dellaprestazione, anche in considerazione della funzione di coordinamento e diresponsabilità dell’area medica da lui svolta.Il motivo è infondato.Va premesso che la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai qualiinferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce unaccertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazioneè equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamentopresuntivo da parte del giudice di merito. Ne consegue che il giudizio relativoalla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo ècensurabile ex art. 360, co.1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguardal'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per cometipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art.360, co. 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento(necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione deglielementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari disubordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapportocontroverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass. ord. n.Numero registro generale 18194/2023Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 7880/2026Data pubblicazione 31/03/202622846/2022).Ciò precisato, contrariamente all’assunto del ricorrente, ai fini qualificatoridel rapporto di lavoro intercorso fra le parti la Corte territoriale ha preso inesame il criterio principale dell’eterodirezione ed ha ritenuto che nulla fossestato provato, essendo anzi emerso dall’istruttoria modalità proprie dellanatura autonoma e libero professionale dell’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] (v.sentenza impugnata, p. 5).Sul piano più generale, poi, lo svolgimento di funzioni organizzative egestionali (da parte del ricorrente) non implica necessariamente la naturasubordinata del rapporto di lavoro. Va infatti ribadito il principio generale, piùvolte affermato da questa Corte, secondo cui ogni attività umana può essereoggetto di un rapporto di lavoro autonomo oppure subordinato, secondo leparticolari modalità di svolgimento e, quindi, di conformazione dellaprestazione lavorativa (ex multis Cass. n. 23846/2017; Cass. n. 9251/2010).Il coordinamento della prestazione con le finalità istituzionali del committentecostituisce un normale profilo della collaborazione coordinata e continuativa,perciò detta tale, che non trasmoda per ciò solo in subordinazione, restandoquella collaborazione pur sempre sul piano giuridico un rapporto di lavoroautonomo.In ogni caso, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato inrelazione a prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elementodell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in formarapporto, sicché occorre inevitabilmente fare riferimento a critericomplementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuitàdelle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento acadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attivitàlavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza incapo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cuivalutazione di fatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridicied adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove ècensurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti daapplicare al caso concreto (Cass. ord. n. 5436/2019). Dunque neppure èsuscettibile di censura la scelta della Corte territoriale di dare un determinatoNumero registro generale 18194/2023Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 7880/2026Data pubblicazione 31/03/2026e preponderante rilievo al criterio dell’orario di lavoro e, in particolare, allasua obbligatorietà e fissità.Sul piano probatorio, poi, a fronte della difesa della società in termini dicollaborazione coordinata e continuativa, l’onere della prova – contrariamenteall’assunto del ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 12) – non si sposta incapo ad essa. Infatti non si tratta di un’eccezione in senso tecnico, poiché nonintroduce un fatto impeditivo, modificativo oppure estintivo (art. 2697 c.c.).Resta dunque fermo l’onere probatorio in capo al lavoratore che chiedal’accertamento della subordinazione, restando la controversia pur sempre sulpiano dell’esistenza (e della correlata negazione) dei fatti costitutivi (id est lasubordinazione) del diritto oggetto della domanda.Infine inammissibile è la censura relativa alla mancata verificadell’esistenza di un contratto in forma scritta di lavoro a progetto, ai sensidell’art. 61 d.lgs. n. 276/2003. Si tratta, infatti, di questione nuova, di cui nonvi è traccia nella sentenza impugnata, sicché sarebbe stato onere delricorrente – ai fini della specificità del motivo – precisare se ed in quale attoprocessuale avesse introdotto la predetta questione e dolersi del suo mancatoesame da parte dei Giudici d’appello. Tali oneri non sono stati adempiuti.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte territoriale omesso diesaminare l’assunzione delle funzioni gestorie di reparto medico, lo stabileinserimento funzionale nella struttura datoriale e la sottoposizione gerarchicaal direttore sanitario e all’amministratore della società.Il motivo è inammissibile.Ai fini della configurabilità del vizio denunziato, il fatto – oggettodell’omesso esame – deve essere unico, perché solo a tale condizionepotrebbe poi rivestire il necessario requisito della “decisività”, richiesto dallegislatore. Ne consegue che la pluralità dei fatti, di cui il ricorrente addebitaalla Corte territoriale l’omesso esame, esclude per definizione il predettorequisito, rendendo il motivo estraneo a quello a critica vincolata imposto dallegislatore ai fini del sindacato di legittimità.Neppure può ritenersi che tale fatto sia rappresentato dallo stabileinserimento nella struttura produttiva datoriale, atteso che questo non è unNumero registro generale 18194/2023Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 7880/2026Data pubblicazione 31/03/2026“fatto storico”, ma il risultato di un apprezzamento e di una valutazione di unapluralità di fatti complessivamente considerati. In ogni caso lo stabileinserimento non sarebbe un fatto dotato del requisito della decisività, postoche ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non èsufficiente che la prestazione lavorativa si svolga con inserimento nell'altruiravvisarsi anche nel caso di collaboratori autonomi dell'imprenditore (adesempio gli agenti di commercio). E’, invece, necessario che taleorganico inserimento nell'impresa del datore di lavoro si svolga attraverso ilcontestuale assoggettamento del prestatore al potere direttivo edorganizzativo di quest'ultimo (Cass. ord. n. 26273/2020; Cass. n. 1635/1989;Cass. n. 6389/1982). Proprio in omaggio a tale principio questa Corte haaffermato che il rapporto di lavoro dei medici incaricati presso gli istituti diprevenzione e di pena per le esigenze del servizio di guardia medica è di tipoautonomo, atteso che le modalità concrete del relativo svolgimento - inparticolare, l'organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l'obbligodi attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere e dal dirigentesanitario - non integrano indici della subordinazione, ma sono espressione delnecessario coordinamento con l'attività dell'Amministrazione (Cass. n.25624/2020; Cass. n. 10189/2017; Cass. sez. un. n. 7901/2003). Analogoragionamento vale per le prestazioni medico-sanitarie espletate in regime dicollaborazione coordinata e continuativa in favore di un committente privato.Le ulteriori censure sono inammissibili, perché sollecitano a questa Corteun diverso apprezzamento della valenza probatoria di determinati documenti,interdetto in sede di legittimità in quanto riservato al giudice di merito.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 5) e 3),c.p.c., articolato in due censure, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fattodecisivo per il giudizio, per avere la Corte omesso di esaminare l’eccezione diinattendibilità dei testimoni addotti dalla società; lamenta altresì la violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale posto a fondamentodella sua decisione stralci della prova testimoniale non corrispondenti allarelativa verbalizzazione.Il motivo è inammissibile.La prima censura è inammissibile, poiché l’eccezione di inattendibilità nonNumero registro generale 18194/2023Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 7880/2026Data pubblicazione 31/03/2026è un “fatto storico” esterno al giudizio, nel senso voluto dal legislatore all’art.360, co. 1, n. 5), c.p.c.La seconda censura è parimenti inammissibile, perché il ricorrente finisceper lamentare un’erronea valutazione delle deposizioni testimoniali e quindiun errato convincimento della Corte territoriale, piuttosto che un riporto delledeposizioni testimoniali in modo non conforme alle dichiarazioni verbalizzatein primo grado e quindi un vero e proprio “travisamento della prova. Adesempio, secondo la Corte territoriale – sul punto censurata – la circostanza,emersa dalla deposizione della testimone [OSCURATO:PERSONA], per cui gliappuntamenti venivano presi dal [OSCURATO:PERSONA] direttamente con il paziente vaintesa nel senso per cui gli appuntamenti venivano da lui presi “in base allapropria disponibilità”; secondo il ricorrente, invece, questa conclusionesarebbe arbitraria, in quanto non ricavabile dalla deposizione testimoniale. E’dunque evidente che con tale censura il ricorrente denuncia un errore divalutazione, ossia di interpretazione delle dichiarazioni rese dalla testimone,come tale insindacabile in sede di legittimità.4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data11/02/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]