Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 settembre 2026

Cassazione n. 24922/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

cato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] “G.

Marconi” di Catania in persona dellegale rappresentante pro tempore, Miur - Ministero dell’Istruzione,dell’[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] di Catania in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza n. 349/2021 emessa dalla Corte d’Appello di Cataniail 19/05/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 29959/2021Numero sezionale 896/2026Numero di raccolta generale 24922/2026Data pubblicazione 02/09/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna il ricorrente alpagamento, in favore delle Amministrazioni controricorrenti, delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.300,00 per compensiprofessionali oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 1° settembre 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] “G. Marconi” di Catania in persona dellegale rappresentante pro tempore, Miur - Ministero dell’Istruzione,dell’[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] di Catania in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza n. 349/2021 emessa dalla Corte d’Appello di Cataniail 19/05/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 29959/2021Numero sezionale 896/2026Numero di raccolta generale 24922/2026Data pubblicazione 02/09/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore delle Amministrazioni controricorrenti, delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.300,00 per compensiprofessionali oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 1° settembre 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24922/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris