CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 33160/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24986-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54/56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; -intimata - avverso la sentenza n. 1354/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 24986 sez. ML -ud. 12-10-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1354, la Corte di Appello di Roma, in sede di rinvio da parte di questa Corte (sentenza n. 18348 del 2020), ha riformato la pronuncia di secondo grado nella parte in cui compensava le spese tra le parti per la natura inrito della pronuncia resa. 2. Questa Corte, con la menzionata sentenza, accogliendo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rilevava che la ragione indicata dalla Corte d’appello quale causale della compensazione non configurasse una ipotesi legittimante il potere di compensazione in quanto evenienza ordinaria nell’ambito del processo. 3. La Corte di appello, in sede di rinvio a seguito della riassunzione della causa da parte del Fazioli, ha liquidato le spese in euro 1.900,00 per il giudizio di appello e, sulla base di quest’ultima liquidazione (presa a parametro di riferimento per stabilire il valore della controversia nei gradi successivi) nonché “considerata la semplicità dell’unica questione trattata”, ha liquidato euro 900,00 per il giudizio di Cassazione edeuro per 920,00 per il giudizio di rinvio. 4. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria, e l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 55/2014,dell’art. 2233, comma 2, c.c., nonché dell’art. 111 Cost., avendo la Corte territoriale liquidato le spese in misura inferiore al valore medio, o –in subordine - ai minimi normativamente previsti ed in violazione del Ric. 2021 n. 24986 sez. ML -ud. 12-10-2022 -3- principio di adeguatezza rispetto all’importanza dell’opera e del decoro professionale, nonché per l’assenza della motivazione di tale discostamento. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. Deve, in questa sede, essere confermato il principio secondo il quale la parte che intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese asseritamente operata al di sotto dei minimi tariffari, ha l’onere di specificare dettagliatamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore. Ne deriva che, il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in misura inferiore rispetto a quanto indicato dalla tariffa media o – si deduce in subordine – minima, è inammissibile (Cass.30716/2017; Cass. 1076/2021). Inoltre, ove non sia stata depositata una nota spese da parte dell’avvocato, deve ritenersi sufficiente la distinta indicazione della somma complessivamente spettante a titolo di compenso e di quelle dovute per esborsi,spese generali ed accessori di legge, incombendo alla parte che ne contesti laliquidazione l'onere di indicareanaliticamente le voci e gli importi in relazione ai quali l'importo riconosciuto deve considerarsi errato (Cass. 30716 citata, Cass.30087/2021). 4. Questa Corte ha, inoltre, affermato che,in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, il giudice deve solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass. nn. 2386, 26608, 29606 del2017). In una più recente pronuncia (Cass. n. 10343 del 2020), la Corte ha preso atto che "in questo quadro normativo, si va consolidando l'orientamento secondo cui, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in Ric. 2021 n. 24986 sez. ML -ud. 12-10-2022 -4- giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (Cass. n. 30286 del 2017, n. 30286, Cass.n. 20183 del 2018 e, in motivazione Cass. n. 6296 del 2019). 5. Ebbene, nel caso di specie, non risulta sia stata depositata una nota spese e nel corpo del ricorso non è rinvenibile un’indicazione specifica delle voci e degli importi che ci si duole essere stati violati né un conteggio alternativo: infatti, come noto, il d.m. 10 marzo 2014 n. 55, articola il compenso in molteplici fasi (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria e/o di trattazione, fase decisionale), a ciascuna delle quali, in base al valore della controversia, è attribuita una somma standard di riferimento variabile in base a quanto disposto dall’art. 4 del medesimo decreto. 6. Va, inoltre, rilevato che nella liquidazione dellespese di lite, il giudice, ove ritenga la controversia di particolare semplicità - come esplicitamente ritenuto dalla Corte di appello nel caso di specie - ha facoltà di liquidare gli onorari in misura ridotta sino alla metà deiminimi tariffari (Cass. 19946 del 2015); il ricorrente nulla deduce sullo specifico punto, né censura il parametro del valore della controversia (euro 1.900,00) preso a riferimento, dalla Corte di appello, per liquidare le spese di lite della fase di legittimità e della fase del giudizio di rinvio (limitandosi ad opporre le sue valutazioni), con conseguente ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso che censura il quantum liquidato sulla mera supposizione di un diverso e ma ggiore valore della causa. 7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla sulle spese in assenza del controricorrente. Ric. 2021 n. 24986 sez. ML -ud. 12-10-2022 -5- 8. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla sulle spese di lite. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello -ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma