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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14666/2026

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ore, elettivamentedomiciliata in Roma, alla via Germanico, n. 66, presso lo studio dell'avvocatoGiuseppe Consoli che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresentae difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorso.[OSCURATO:SOCIETA]. (già “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - inpersona del dottor [OSCURATO:PERSONA] giusta procura autenticata a ministero notarTrimarchi in data 20.2.2024, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], allapiazza G. Amendola, n. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] cheha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù diprocura speciale allegata alle “note conclusionali” datate 16.1.2026.RESISTENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4526/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 14666/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza n. 2558 dei 12.5/20.7.2022 della Corte d'Appello di Milano.Udita la relazione nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. in data 1.10.2013 la “BancaChiedeva, sulla scorta di un estratto notarile dei propri libri contabili, ingiun-gersi all' “[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA]” il pagamento dellasomma di euro 1.588.374,58, oltre spese ed interessi.2.

Con decreto n. 6477/2013 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.3.

L' “A.O.

Cannizzaro” proponeva opposizione.Instava, peraltro, per la revoca dell'ingiunzione.Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]”.4.

Con sentenza n. 3758/2019 il Tribunale di Milano accoglieva in parte l'op-posizione, revocava l'ingiunzione e condannava l' “A.O.

Cannizzaro” a pagarealla “[OSCURATO:PERSONA]” la somma di euro 947.241,18, oltre interessi exd.lgs. n. 231/2002.5.

L' “A.O.

Cannizzaro” proponeva appello.Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]”.6.

Con sentenza n. 2558/2022 la Corte di Milano confermava – per quel chequi rileva – la statuizione impugnata, compensava nella misura di 1/6 le spesedel grado e condannava l'appellante a rimborsare all'appellata i residui 5/6.Premetteva la Corte distrettuale, in ordine al secondo motivo d'appello, con-cernente la necessità dell'adesione dell' “A.O.

Cannizzaro” alla cessione dei cre-Numero registro generale 4526/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 14666/2026Data pubblicazione 18/05/2026diti, che il Tribunale aveva opinato per l'inapplicabilità sia dell'art. 69 (ove èdisposto che la cessione dei crediti verso la [OSCURATO:PERSONA] risulti daministrazione o all'ente cui spetta ordinare il pagamento) del r.d. n. 2440/1923,in dipendenza dell'estraneità dell' “A.O.

Cannizzaro” al novero delle Amministra-zioni statali, sia dell'art. 70 (ove è disposto che la cessione senza adesione dellaPubblica Amministrazione è preclusa per i crediti traenti titolo da contratti d'ap-palto, somministrazione e fornitura) del r.d. n. 2440/1923, in dipendenza dell'in-tegrale esecuzione – con esaurimento dei rapporti ‒ da parte dei soggetti ce-denti delle prestazioni cui si correlavano i crediti ceduti (cfr. sentenza d'appello,pagg. 8 – 9).Premetteva dunque che il Tribunale aveva opinato nel senso che i crediti ce-duti a “[OSCURATO:PERSONA]” traevano titolo da contratti di compravendita giàesauriti, sicché “la cessione era perfettamente opponibile dal momento dellarelativa notifica” (così sentenza d'appello, pag. 9).Indi evidenziava che, come comprovato dai documenti dal n. 5 al n. 24 e dallefatture prodotte dall'appellata e contrariamente all'assunto dell'appellante, i cre-diti oggetto delle cessioni per cui era controversia, senza dubbio scaturivano dacompravendite di medicinali, materiali sanitari e dispositivi medici di vario ge-nere già eseguite, sicché “difetta[va] il requisito della durata, requisito cui èragionevolmente collegata la necessità dell'adesione da parte dell'ente pubblico”(così sentenza d'appello, pag. 10).Evidenziava ulteriormente che l'appellante, iniziale opponente, non aveva néspecificamente contestato la documentazione allegata ex adverso né, all'uopoonerata, dimostrato “la diversa natura dei rapporti fonte dei crediti azionati”Numero registro generale 4526/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 14666/2026Data pubblicazione 18/05/2026ovvero l' “intervenuto [suo] rifiuto in relazione ad ogni singola cessione” (cosìsentenza d'appello, pag. 10).Evidenziava dunque che negli esposti rilievi restavano assorbiti e il profiloconcernente l'applicabilità alle aziende sanitarie dell'art. 69 cit. e il profilo con-cernente l'applicabilità dell'art. 117 del d.lgs. n. 163/2006 (ove, al 3° co., èdisposto che le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e op-ponibili ove le stazioni appaltanti non le rifiutino entro 45 giorni dalla notifica).7.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l' “[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA]”; ne ha chiesto sulla scorta di sette motivi la cassazionecon ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.La “BFF Bank” s.p.a. (già “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.) ha depositato con-troricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favoredelle spese.8.

La “BFF Bank” ha depositato “note conclusionali” datate 16 gennaio 2026,con cui si è costituito suo nuovo difensore e con cui ha chiesto altresì condan-narsi controparte “ai danni per responsabilità processuale aggravata”.CONSIDERATO CHE9.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazioneartt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 e/o artt. 49 legge 23 dicembre1978, n. 833 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.)” (così ricorso, pag. 5).Deduce in primo luogo che nella specie difetta, attesa la mancata produzionein giudizio delle relative scritture, la “forma scritta richiesta ad substantiam perqualunque contratto, accordo o negozio in genere, stipulato da una P.A. (O.Cannizzaro), pur ove questa agisca iure privatorum” (così ricorso, pag. 5).Numero registro generale 4526/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 14666/2026Data pubblicazione 18/05/2026Deduce più esattamente che difetta la forma scritta ad substantiam in rela-zione ai contratti siglati con i pretesi creditori-cedenti, il che ne comporta lanullità rilevabile ex officio (cfr. ricorso, pag. 5).Deduce in secondo luogo che nella specie manca la prova “di copertura dellaspesa delle forniture il cui pagamento viene preteso da [OSCURATO:SOCIETA].” (così ricorso,pag. 6).10.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “nullità della decisione im-pugnata o del procedimento ex art. 156 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4c.p.c.)” (così ricorso, pag. 7).Deduce che dalle nullità insanabili e rilevabili ex officio denunciate con il primomotivo deriva che “gli atti posti a base del D.I. n. 6477/2013 (…) erano carentidei requisiti formali e sostanziali per il raggiungimento dello scopo” (così ricorso,pag. 7).11.

Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono evidentemente con-nessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; in ogni caso, il primo motivoè inammissibile e gli argomenti che militano in tal senso inducono ex se alladeclaratoria di inammissibilità del secondo motivo.12.

La duplice doglianza veicolata dal primo mezzo di impugnazione non rin-viene alcun riflesso nell'impugnata statuizione della Corte d'appello di Milano (siveda peraltro la “griglia” dei motivi d'appello, quale riprodotta al paragrafo n. 5)dell'impugnato dictum).13.

Su tale scorta inevitabile è il riferimento all'elaborazione di questa Corte.Ovvero all'insegnamento secondo cui il rilievo d'ufficio della nullità del con-tratto è precluso al giudice quando sulla validità del rapporto si sia formato ilgiudicato, anche implicito, come allorché il giudice di primo grado, accogliendouna domanda, abbia dimostrato di ritenere valido il contratto, e le parti, in sedeNumero registro generale 4526/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 14666/2026Data pubblicazione 18/05/2026di appello, non abbiano mosso alcuna censura inerente alla sua validità (cfr.Cass. 14.10.2013, n. 23235; Cass. 30.8.2019, n. 21906, secondo cui il rilievod'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell'impugnazione,quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato interno).Ciò viepiù ché la nullità del contratto posto a fondamento dell'azione di adem-pimento è, sì, rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242, (Rv.633509 – 01)) e però, si è precisato, non può essere accertata sulla base di una“nuda” eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, ba-sata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della qualel'intimato sarebbe costretto a subire il “vulnus” delle maturate preclusioni pro-cessuali (cfr. Cass. 9.8.2019, n. 21243; Cass. (ord.) 19.2.2020, n. 4175).E, ben vero, le addotte ragioni di asserita nullità indubitabilmente postulereb-bero, in ordine ai titoli contrattuali delle pretese creditorie oggetto di cessione,riscontri di natura fattuale non concretamente esperibili in questa sede (cfr.Cass. 25.10.2017, n. 25319, secondo cui nel giudizio di cassazione non si pos-sono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazioneche implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di me-rito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio).14.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazioneart. 1 d.lgs. 165/2001, violazione e falsa applicazione d.lgs. 50/2016 e altredisposizioni in tema di contratti pubblici violazione e falsa applicazione d.l. 25novembre 1989 n. 382 art. 5, comma 1 convertito nella l. 25.1.1990 n. 8 artt.25 e 26 l.r.

Sicilia, n. 69/1981 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.)” (così ricorso,pag. 7).Deduce che ha errato la Corte di Milano a ritenere che essa ricorrente fuorie-sca dal novero delle Amministrazioni statali e che ad essa ricorrente sia inappli-Numero registro generale 4526/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 14666/2026Data pubblicazione 18/05/2026cabile la disciplina in tema di contratti pubblici e contabilità di Stato (cfr. ricorso,pag. 7).Deduce che “essa A.O. è un'Amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 1comma 2 del D. lgs. 165/20011, nonché rientra tra le amministrazioni aggiu-dicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del vigente codice degli appaltipubblici ” (così ricorso, pagg. 7 – 8).Deduce che “le norme sulla Contabilità di Stato sono applicabili alle UnitàSanitarie Locali (ed oggi alle [OSCURATO:PERSONA]) in virtù della previsione di cui alD.L. 25 novembre 1989 n. 382 art. 5, comma 1 convertito nella L. 25.1.1990 n.8 ed anche ex artt. 25 e 26 L.R.

Sicilia, n.69/1981” (così ricorso, pag. 8).15.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applica-zione art. 115 c.p.c. (in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.).

Violazione efalsa applicazione artt. 132 c.p.c., (in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)”(così ricorso, pag. 8).Deduce che ha errato la Corte di Milano a ritenere che le forniture, da cuitraggono titolo i crediti azionati dalla “BFF Bank”, non sono “soggette e regolatedel Codice dei [OSCURATO:PERSONA] (CCP)” (così ricorso, pag. 8).Deduce che la valutazione in parte qua si fonda su di una errata percezionedegli elementi di causa (cfr. ricorso, pag. 9).Deduce del resto che la Corte d'appello non ha indicato “le ragioni per cui leforniture di prodotti medicali siano, logicamente e ragionevolmente, al di fuoridel codice dei contratti pubblici” (così ricorso, pag. 9).16.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazioneartt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., art. 112 c.p.c., art. 111 Cost., artt. 2697c.c. e 645 c.p.c. nullità ovvero inesistenza della sentenza impugnata, motiva-Numero registro generale 4526/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 14666/2026Data pubblicazione 18/05/2026zione apparente, error in procedendo (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.)” (cosìricorso, pag. 9).Deduce che “la corte territoriale ha escluso l'applicabilità del CCP alle fornituremedicali in questione basandosi su illazioni e congetture sfornite di prove o ele-menti di riferimento, ancorché indiziari” (così ricorso, pag. 9).17.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia “ error in iudicando , per vizidella motivazione.

Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (in relazioneall'art. 360 n. 5 c.p.c.)” (così ricorso, pag. 10).Deduce che “gli acquisti di prodotti medicali di qualsiasi natura, che si esau-riscono in un unico contesto o che si protraggano nel tempo, rientrano in ognicaso tra le forniture come tali normate dal CCP” (così ricorso, pag. 10).Deduce altresì che manca qualsivoglia motivazione in ordine alla non appli-cabilità del “C.C.P.” alle forniture che la “BBF Bank” ha posto a base delle suerichieste di pagamento (cfr. ricorso, pag. 10).18.

Con il settimo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applica-zione sotto diverso profilo del d.lgs. 50/2016 e altre disposizioni in tema di con-tratti pubblici.

Violazione e falsa applicazione artt. 115, 112 c.p.c. (in relazioneall'art. 360 n. 3 c.p.c.).” (così ricorso, pag. 11).Deduce che in dipendenza dell'applicabilità del codice dei contratti pubblici laCorte di Milano avrebbe dovuto riconoscere il buon fondamento delle illegittimitàdenunciate, con le lett. da a) ad h), con il secondo motivo d'appello nonchédenunciate con gli ulteriori motivi di appello (cfr. ricorso, pag. 12).Deduce che viceversa la Corte distrettuale ha al riguardo omesso ogni pro-nuncia (cfr. ricorso, pag. 12).19.

Si giustifica la disamina contestuale del terzo motivo, del quarto motivo,del quinto motivo, del sesto motivo e del settimo motivo; invero, i motivi anzi-Numero registro generale 4526/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 14666/2026Data pubblicazione 18/05/2026detti sono tutti inammissibili e gli argomenti che depongono in tal senso, sonodi certo sovrapponibili.20.

Si sono anticipate le ragioni cui è ancorato l'impugnato dictum della [OSCURATO:PERSONA], propriamente le ragioni che hanno indotto la Corte distrettuale allareiezione del secondo motivo d'appello.La Corte di merito ha, da un canto, puntualizzato che i contratti di compra-vendita costituenti il titolo delle pretese creditorie cedute alla “[OSCURATO:PERSONA]” risultavano compiutamente eseguiti dal lato delle parti venditrici, cedentile ragioni di credito, sicché “difetta il requisito della durata, requisito cui è ra-gionevolmente collegata la necessità dell'adesione dell'ente pubblico” (così sen-tenza d'appello, pag. 10).La Corte di merito ha, d'altro canto, puntualizzato che siffatto rilievo compor-tava l' “assorbimento” delle ulteriori questioni concernenti l'applicabilità alleaziende sanitarie dell'art. 69 del r.d. n. 2440/1923 e l'applicabilità dell'art. 117del d.lgs. n. 163/2007 (cfr. sentenza d'appello, pag. 10).21.

Ebbene, i motivi in disamina veicolano tutti in vario modo la medesimacensura, che afferisce all'applicabilità del codice dei contratti pubblici, ossia allequestioni rimaste assorbite in sede di vaglio del secondo motivo d'appello.22.

In tal guisa non può che opinarsi nei termini che seguono.I motivi in esame non si correlano, non censurano in modo specifico la “ratioin parte qua decidendi”.Cosicché sovviene, per un verso, l'elaborazione di questa Corte secondo cui,in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specifica-mente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr.Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono conno-Numero registro generale 4526/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 14666/2026Data pubblicazione 18/05/2026tarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, com-pletezza e riferibilità alla decisione impugnata).Cosicché sovviene, per altro verso, l'elaborazione di questa Corte secondocui, in tema di ricorso per cassazione, nell'ipotesi di omessa pronuncia (con ilsettimo motivo l' “A.O.

Cannizzaro” ha addotto – si è detto - il vizio di omessapronuncia) dovuta al giudizio di assorbimento, la parte soccombente può impu-gnare la decisione in relazione alla sola questione su cui essa si basa, in quanto,in sede di legittimità, è superfluo enunciare tutte le diverse ed ulteriori questioniassorbite, che non possono formare oggetto di delibazione e su cui non puòformarsi alcun giudicato interno, poiché non esaminate nel precedente grado dimerito (cfr. Cass. (ord.) 8.7.2014, n. 15583.

Ovviamente, non interferisce nellaspecie l'elaborazione di questa Corte secondo cui, in tema di revocazione dellesentenze della Corte di cassazione per errore di fatto, denunziabile ai sensidell'art. 395, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., il giudice di legittimità, ove decida nelmerito della causa, ex art. 384 cod. proc. civ., è tenuto a verificare d'ufficio chenon siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, posto che la cassazione so-stitutiva non è consentita nei casi in cui l'intervento caducatorio della decisionedi legittimità rende necessaria una pronuncia su questioni non esaminate nellapregressa fase di merito: Cass. sez. lav. 22.10.2014, n. 22373; cfr. altresì Cass.(ord.) 2.6.2025, n. 14770).23.

Il controricorso è stato depositato tardivamente.Il ricorso è stato notificato alla “BFF Bank” in data venerdì 17 febbraio 2023.La “BFF Bank”, a sua volta, ha depositato il proprio controricorso in data mer-coledì 12 aprile 2023.Quindi il controricorso è stato depositato ben oltre il termine, di cui all'art.370, 1° co., cod. proc. civ., di quaranta giorni dal dì della notifica del ricorso.Numero registro generale 4526/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 14666/2026Si tenga conto che nella specie si applica, ratione temporis, il novellato testoData pubblicazione 18/05/2026dell'art. 370 cod. proc. civ., sicché non riveste valenza la circostanza per cui ilcontroricorso sia stato notificato in data 28 marzo 2023.Più esattamente, l'art. 35, 5° co. del d.lgs. n. 149 del 10.10.2022, come mo-dificato dalla legge n. 197 del 22.12.2022, dispone che “salvo quanto dispostodal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice diprocedura (…) hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano aigiudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data” (cfr. Cass. sez.un. (ord.) 18.3.2024, n. 7170 (Rv. 670582-01), secondo cui, in tema di giudiziodi cassazione, l'art. 370 cod. proc. civ. - che, dopo la modifica apportata dall'art.3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, non prevede più la notifica del contro-ricorso, ma soltanto il suo deposito entro quaranta giorni dalla notificazione delricorso - si applica ai giudizi introdotti successivamente al 1° gennaio 2023,poiché, in forza dell'art. 35, comma 5, del citato d.lgs., come modificato dalla l.n. 197 del 2022, tutte le disposizioni del capo III del titolo III del libro secondodel codice di rito, nella loro nuova formulazione, hanno effetto a decorrere dallapredetta data e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso ad essa successiva-mente notificato.

Cfr. altresì Cass. (ord.) 11.4.2025, n. 9501, secondo cui aigiudizi di legittimità introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023,non si applicano gli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., come novellati dal d.lgs.n. 149 del 2022, non essendo tali disposizioni richiamate dall'art. 35, comma 6,del medesimo d.lgs. fra quelle che - in deroga alla regola generale di cui alprecedente comma 5 - sono applicabili anche ai giudizi introdotti con ricorsogià notificato a tale data, per i quali non è stata ancora fissata udienza o adu-nanza in camera di consiglio; Cass. (ord.) 7.2.2024, n. 3559, secondo cui i giu-dizi di cassazione intrapresi con ricorso notificato dopo il 1° gennaio 2023 sonoNumero registro generale 4526/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 14666/2026sottoposti all'art. 370 cod. proc. civ., così come modificato dall'art. 3, commaData pubblicazione 18/05/202627, del d.lgs. n. 149 del 2022, che ha eliminato l'obbligo di notifica del contro-ricorso, con la conseguenza che il controricorrente deve ritenersi costituito ri-tualmente mediante deposito di tale atto; Cass. (ord.) 29.1.2024, n. 2599, se-condo cui, in tema di giudizio di cassazione, l'art. 370 cod. proc. civ., nella ver-sione modificata dall'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022, come modifi-cato dalla l. n. 197 del 2022, non richiede più alla parte nei cui confronti il ri-corso è diretto la notificazione all'altra del controricorso, palesandosi sufficienteil deposito di quest'ultimo, ferma restando, peraltro, l'impossibilità di presentarememorie non precedute dalla tempestività del deposito in parola, le quali nonpossono essere riqualificate come controricorso, ancorché tardivo, ai fini dellainstaurazione del rapporto processuale, in quanto mancanti dei requisiti di cuiall'art. 366 cod. proc. civ.).24.

In conseguenza dell'inammissibilità del controricorso nessuna statuizioneva assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Difatti, questa Corte non solo spiega che è inammissibile il controricorso no-tificato e depositato oltre i termini previsti dall'art. 370 cod. proc. civ. e che datale inammissibilità deriva il divieto per i giudici di conoscerne il contenuto e peril resistente di depositare memorie, fatta salva la facoltà di partecipazione deldifensore di quest'ultimo alla discussione orale (cfr. Cass. sez. lav. 21.4.2006,n. 9396).Ma spiega altresì che nel giudizio di cassazione svolto – è il caso de quo ‒nelle forme del procedimento in camera di consiglio, non essendo prevista lafase della discussione orale propria dell'ordinario giudizio di legittimità in pub-blica udienza, non è ammissibile la costituzione tardiva del difensore mediantedeposito di procura speciale rilasciata ai fini della partecipazione alla discus-Numero registro generale 4526/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 14666/2026Data pubblicazione 18/05/2026sione, poiché la Corte giudica senza l'intervento del Pubblico Ministero e delleparti, il concorso dei quali, alla fase decisoria, può realizzarsi in forma scritta,mediante il deposito di memorie (cfr. Cass. (ord.) 25.10.2018, n. 27124).25.

Evidentemente, in dipendenza dell'inammissibilità del controricorso, nep-pure vi è margine per far luogo in questa sede alla condanna della ricorrente(invocata dalla resistente in memoria) ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.In ogni caso, non sussiste il presupposto della colpa grave (cfr. Cass. Sez.Un. 20.4.2018, n. 9912).

Né la proposizione dell'esperito ricorso per cassazionesi è risolta in una iniziativa pretestuosa, oggettivamente valutabile alla streguadi “abuso del processo” (cfr. Cass. 24.9.2020, n. 20018).26.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1-bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 27 gennaio 2026.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, elettivamentedomiciliata in Roma, alla via Germanico, n. 66, presso lo studio dell'avvocatoGiuseppe Consoli che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresentae difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorso.[OSCURATO:SOCIETA]. (già “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - inpersona del dottor [OSCURATO:PERSONA] giusta procura autenticata a ministero notarTrimarchi in data 20.2.2024, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], allapiazza G. Amendola, n. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] cheha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù diprocura speciale allegata alle “note conclusionali” datate 16.1.2026.RESISTENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4526/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 14666/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza n. 2558 dei 12.5/20.7.2022 della Corte d'Appello di Milano.Udita la relazione nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. in data 1.10.2013 la “BancaChiedeva, sulla scorta di un estratto notarile dei propri libri contabili, ingiun-gersi all' “[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA]” il pagamento dellasomma di euro 1.588.374,58, oltre spese ed interessi.2. Con decreto n. 6477/2013 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.3. L' “A.O. Cannizzaro” proponeva opposizione.Instava, peraltro, per la revoca dell'ingiunzione.Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]”.4. Con sentenza n. 3758/2019 il Tribunale di Milano accoglieva in parte l'op-posizione, revocava l'ingiunzione e condannava l' “A.O. Cannizzaro” a pagarealla “[OSCURATO:PERSONA]” la somma di euro 947.241,18, oltre interessi exd.lgs. n. 231/2002.5. L' “A.O. Cannizzaro” proponeva appello.Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]”.6. Con sentenza n. 2558/2022 la Corte di Milano confermava – per quel chequi rileva – la statuizione impugnata, compensava nella misura di 1/6 le spesedel grado e condannava l'appellante a rimborsare all'appellata i residui 5/6.Premetteva la Corte distrettuale, in ordine al secondo motivo d'appello, con-cernente la necessità dell'adesione dell' “A.O. Cannizzaro” alla cessione dei cre-Numero registro generale 4526/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 14666/2026Data pubblicazione 18/05/2026diti, che il Tribunale aveva opinato per l'inapplicabilità sia dell'art. 69 (ove èdisposto che la cessione dei crediti verso la [OSCURATO:PERSONA] risulti daministrazione o all'ente cui spetta ordinare il pagamento) del r.d. n. 2440/1923,in dipendenza dell'estraneità dell' “A.O. Cannizzaro” al novero delle Amministra-zioni statali, sia dell'art. 70 (ove è disposto che la cessione senza adesione dellaPubblica Amministrazione è preclusa per i crediti traenti titolo da contratti d'ap-palto, somministrazione e fornitura) del r.d. n. 2440/1923, in dipendenza dell'in-tegrale esecuzione – con esaurimento dei rapporti ‒ da parte dei soggetti ce-denti delle prestazioni cui si correlavano i crediti ceduti (cfr. sentenza d'appello,pagg. 8 – 9).Premetteva dunque che il Tribunale aveva opinato nel senso che i crediti ce-duti a “[OSCURATO:PERSONA]” traevano titolo da contratti di compravendita giàesauriti, sicché “la cessione era perfettamente opponibile dal momento dellarelativa notifica” (così sentenza d'appello, pag. 9).Indi evidenziava che, come comprovato dai documenti dal n. 5 al n. 24 e dallefatture prodotte dall'appellata e contrariamente all'assunto dell'appellante, i cre-diti oggetto delle cessioni per cui era controversia, senza dubbio scaturivano dacompravendite di medicinali, materiali sanitari e dispositivi medici di vario ge-nere già eseguite, sicché “difetta[va] il requisito della durata, requisito cui èragionevolmente collegata la necessità dell'adesione da parte dell'ente pubblico”(così sentenza d'appello, pag. 10).Evidenziava ulteriormente che l'appellante, iniziale opponente, non aveva néspecificamente contestato la documentazione allegata ex adverso né, all'uopoonerata, dimostrato “la diversa natura dei rapporti fonte dei crediti azionati”Numero registro generale 4526/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 14666/2026Data pubblicazione 18/05/2026ovvero l' “intervenuto [suo] rifiuto in relazione ad ogni singola cessione” (cosìsentenza d'appello, pag. 10).Evidenziava dunque che negli esposti rilievi restavano assorbiti e il profiloconcernente l'applicabilità alle aziende sanitarie dell'art. 69 cit. e il profilo con-cernente l'applicabilità dell'art. 117 del d.lgs. n. 163/2006 (ove, al 3° co., èdisposto che le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e op-ponibili ove le stazioni appaltanti non le rifiutino entro 45 giorni dalla notifica).7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l' “[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA]”; ne ha chiesto sulla scorta di sette motivi la cassazionecon ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.La “BFF Bank” s.p.a. (già “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.) ha depositato con-troricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favoredelle spese.8. La “BFF Bank” ha depositato “note conclusionali” datate 16 gennaio 2026,con cui si è costituito suo nuovo difensore e con cui ha chiesto altresì condan-narsi controparte “ai danni per responsabilità processuale aggravata”.CONSIDERATO CHE9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazioneartt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 e/o artt. 49 legge 23 dicembre1978, n. 833 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.)” (così ricorso, pag. 5).Deduce in primo luogo che nella specie difetta, attesa la mancata produzionein giudizio delle relative scritture, la “forma scritta richiesta ad substantiam perqualunque contratto, accordo o negozio in genere, stipulato da una P.A. (O.Cannizzaro), pur ove questa agisca iure privatorum” (così ricorso, pag. 5).Numero registro generale 4526/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 14666/2026Data pubblicazione 18/05/2026Deduce più esattamente che difetta la forma scritta ad substantiam in rela-zione ai contratti siglati con i pretesi creditori-cedenti, il che ne comporta lanullità rilevabile ex officio (cfr. ricorso, pag. 5).Deduce in secondo luogo che nella specie manca la prova “di copertura dellaspesa delle forniture il cui pagamento viene preteso da [OSCURATO:SOCIETA].” (così ricorso,pag. 6).10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “nullità della decisione im-pugnata o del procedimento ex art. 156 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4c.p.c.)” (così ricorso, pag. 7).Deduce che dalle nullità insanabili e rilevabili ex officio denunciate con il primomotivo deriva che “gli atti posti a base del D.I. n. 6477/2013 (…) erano carentidei requisiti formali e sostanziali per il raggiungimento dello scopo” (così ricorso,pag. 7).11. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono evidentemente con-nessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; in ogni caso, il primo motivoè inammissibile e gli argomenti che militano in tal senso inducono ex se alladeclaratoria di inammissibilità del secondo motivo.12. La duplice doglianza veicolata dal primo mezzo di impugnazione non rin-viene alcun riflesso nell'impugnata statuizione della Corte d'appello di Milano (siveda peraltro la “griglia” dei motivi d'appello, quale riprodotta al paragrafo n. 5)dell'impugnato dictum).13. Su tale scorta inevitabile è il riferimento all'elaborazione di questa Corte.Ovvero all'insegnamento secondo cui il rilievo d'ufficio della nullità del con-tratto è precluso al giudice quando sulla validità del rapporto si sia formato ilgiudicato, anche implicito, come allorché il giudice di primo grado, accogliendouna domanda, abbia dimostrato di ritenere valido il contratto, e le parti, in sedeNumero registro generale 4526/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 14666/2026Data pubblicazione 18/05/2026di appello, non abbiano mosso alcuna censura inerente alla sua validità (cfr.Cass. 14.10.2013, n. 23235; Cass. 30.8.2019, n. 21906, secondo cui il rilievod'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell'impugnazione,quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato interno).Ciò viepiù ché la nullità del contratto posto a fondamento dell'azione di adem-pimento è, sì, rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242, (Rv.633509 – 01)) e però, si è precisato, non può essere accertata sulla base di una“nuda” eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, ba-sata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della qualel'intimato sarebbe costretto a subire il “vulnus” delle maturate preclusioni pro-cessuali (cfr. Cass. 9.8.2019, n. 21243; Cass. (ord.) 19.2.2020, n. 4175).E, ben vero, le addotte ragioni di asserita nullità indubitabilmente postulereb-bero, in ordine ai titoli contrattuali delle pretese creditorie oggetto di cessione,riscontri di natura fattuale non concretamente esperibili in questa sede (cfr.Cass. 25.10.2017, n. 25319, secondo cui nel giudizio di cassazione non si pos-sono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazioneche implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di me-rito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio).14. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazioneart. 1 d.lgs. 165/2001, violazione e falsa applicazione d.lgs. 50/2016 e altredisposizioni in tema di contratti pubblici violazione e falsa applicazione d.l. 25novembre 1989 n. 382 art. 5, comma 1 convertito nella l. 25.1.1990 n. 8 artt.25 e 26 l.r. Sicilia, n. 69/1981 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.)” (così ricorso,pag. 7).Deduce che ha errato la Corte di Milano a ritenere che essa ricorrente fuorie-sca dal novero delle Amministrazioni statali e che ad essa ricorrente sia inappli-Numero registro generale 4526/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 14666/2026Data pubblicazione 18/05/2026cabile la disciplina in tema di contratti pubblici e contabilità di Stato (cfr. ricorso,pag. 7).Deduce che “essa A.O. è un'Amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 1comma 2 del D. lgs. 165/20011, nonché rientra tra le amministrazioni aggiu-dicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del vigente codice degli appaltipubblici ” (così ricorso, pagg. 7 – 8).Deduce che “le norme sulla Contabilità di Stato sono applicabili alle UnitàSanitarie Locali (ed oggi alle [OSCURATO:PERSONA]) in virtù della previsione di cui alD.L. 25 novembre 1989 n. 382 art. 5, comma 1 convertito nella L. 25.1.1990 n.8 ed anche ex artt. 25 e 26 L.R. Sicilia, n.69/1981” (così ricorso, pag. 8).15. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applica-zione art. 115 c.p.c. (in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.). Violazione efalsa applicazione artt. 132 c.p.c., (in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)”(così ricorso, pag. 8).Deduce che ha errato la Corte di Milano a ritenere che le forniture, da cuitraggono titolo i crediti azionati dalla “BFF Bank”, non sono “soggette e regolatedel Codice dei [OSCURATO:PERSONA] (CCP)” (così ricorso, pag. 8).Deduce che la valutazione in parte qua si fonda su di una errata percezionedegli elementi di causa (cfr. ricorso, pag. 9).Deduce del resto che la Corte d'appello non ha indicato “le ragioni per cui leforniture di prodotti medicali siano, logicamente e ragionevolmente, al di fuoridel codice dei contratti pubblici” (così ricorso, pag. 9).16. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazioneartt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., art. 112 c.p.c., art. 111 Cost., artt. 2697c.c. e 645 c.p.c. nullità ovvero inesistenza della sentenza impugnata, motiva-Numero registro generale 4526/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 14666/2026Data pubblicazione 18/05/2026zione apparente, error in procedendo (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.)” (cosìricorso, pag. 9).Deduce che “la corte territoriale ha escluso l'applicabilità del CCP alle fornituremedicali in questione basandosi su illazioni e congetture sfornite di prove o ele-menti di riferimento, ancorché indiziari” (così ricorso, pag. 9).17. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia “ error in iudicando , per vizidella motivazione. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (in relazioneall'art. 360 n. 5 c.p.c.)” (così ricorso, pag. 10).Deduce che “gli acquisti di prodotti medicali di qualsiasi natura, che si esau-riscono in un unico contesto o che si protraggano nel tempo, rientrano in ognicaso tra le forniture come tali normate dal CCP” (così ricorso, pag. 10).Deduce altresì che manca qualsivoglia motivazione in ordine alla non appli-cabilità del “C.C.P.” alle forniture che la “BBF Bank” ha posto a base delle suerichieste di pagamento (cfr. ricorso, pag. 10).18. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applica-zione sotto diverso profilo del d.lgs. 50/2016 e altre disposizioni in tema di con-tratti pubblici. Violazione e falsa applicazione artt. 115, 112 c.p.c. (in relazioneall'art. 360 n. 3 c.p.c.).” (così ricorso, pag. 11).Deduce che in dipendenza dell'applicabilità del codice dei contratti pubblici laCorte di Milano avrebbe dovuto riconoscere il buon fondamento delle illegittimitàdenunciate, con le lett. da a) ad h), con il secondo motivo d'appello nonchédenunciate con gli ulteriori motivi di appello (cfr. ricorso, pag. 12).Deduce che viceversa la Corte distrettuale ha al riguardo omesso ogni pro-nuncia (cfr. ricorso, pag. 12).19. Si giustifica la disamina contestuale del terzo motivo, del quarto motivo,del quinto motivo, del sesto motivo e del settimo motivo; invero, i motivi anzi-Numero registro generale 4526/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 14666/2026Data pubblicazione 18/05/2026detti sono tutti inammissibili e gli argomenti che depongono in tal senso, sonodi certo sovrapponibili.20. Si sono anticipate le ragioni cui è ancorato l'impugnato dictum della [OSCURATO:PERSONA], propriamente le ragioni che hanno indotto la Corte distrettuale allareiezione del secondo motivo d'appello.La Corte di merito ha, da un canto, puntualizzato che i contratti di compra-vendita costituenti il titolo delle pretese creditorie cedute alla “[OSCURATO:PERSONA]” risultavano compiutamente eseguiti dal lato delle parti venditrici, cedentile ragioni di credito, sicché “difetta il requisito della durata, requisito cui è ra-gionevolmente collegata la necessità dell'adesione dell'ente pubblico” (così sen-tenza d'appello, pag. 10).La Corte di merito ha, d'altro canto, puntualizzato che siffatto rilievo compor-tava l' “assorbimento” delle ulteriori questioni concernenti l'applicabilità alleaziende sanitarie dell'art. 69 del r.d. n. 2440/1923 e l'applicabilità dell'art. 117del d.lgs. n. 163/2007 (cfr. sentenza d'appello, pag. 10).21. Ebbene, i motivi in disamina veicolano tutti in vario modo la medesimacensura, che afferisce all'applicabilità del codice dei contratti pubblici, ossia allequestioni rimaste assorbite in sede di vaglio del secondo motivo d'appello.22. In tal guisa non può che opinarsi nei termini che seguono.I motivi in esame non si correlano, non censurano in modo specifico la “ratioin parte qua decidendi”.Cosicché sovviene, per un verso, l'elaborazione di questa Corte secondo cui,in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specifica-mente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr.Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono conno-Numero registro generale 4526/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 14666/2026Data pubblicazione 18/05/2026tarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, com-pletezza e riferibilità alla decisione impugnata).Cosicché sovviene, per altro verso, l'elaborazione di questa Corte secondocui, in tema di ricorso per cassazione, nell'ipotesi di omessa pronuncia (con ilsettimo motivo l' “A.O. Cannizzaro” ha addotto – si è detto - il vizio di omessapronuncia) dovuta al giudizio di assorbimento, la parte soccombente può impu-gnare la decisione in relazione alla sola questione su cui essa si basa, in quanto,in sede di legittimità, è superfluo enunciare tutte le diverse ed ulteriori questioniassorbite, che non possono formare oggetto di delibazione e su cui non puòformarsi alcun giudicato interno, poiché non esaminate nel precedente grado dimerito (cfr. Cass. (ord.) 8.7.2014, n. 15583. Ovviamente, non interferisce nellaspecie l'elaborazione di questa Corte secondo cui, in tema di revocazione dellesentenze della Corte di cassazione per errore di fatto, denunziabile ai sensidell'art. 395, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., il giudice di legittimità, ove decida nelmerito della causa, ex art. 384 cod. proc. civ., è tenuto a verificare d'ufficio chenon siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, posto che la cassazione so-stitutiva non è consentita nei casi in cui l'intervento caducatorio della decisionedi legittimità rende necessaria una pronuncia su questioni non esaminate nellapregressa fase di merito: Cass. sez. lav. 22.10.2014, n. 22373; cfr. altresì Cass.(ord.) 2.6.2025, n. 14770).23. Il controricorso è stato depositato tardivamente.Il ricorso è stato notificato alla “BFF Bank” in data venerdì 17 febbraio 2023.La “BFF Bank”, a sua volta, ha depositato il proprio controricorso in data mer-coledì 12 aprile 2023.Quindi il controricorso è stato depositato ben oltre il termine, di cui all'art.370, 1° co., cod. proc. civ., di quaranta giorni dal dì della notifica del ricorso.Numero registro generale 4526/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 14666/2026Si tenga conto che nella specie si applica, ratione temporis, il novellato testoData pubblicazione 18/05/2026dell'art. 370 cod. proc. civ., sicché non riveste valenza la circostanza per cui ilcontroricorso sia stato notificato in data 28 marzo 2023.Più esattamente, l'art. 35, 5° co. del d.lgs. n. 149 del 10.10.2022, come mo-dificato dalla legge n. 197 del 22.12.2022, dispone che “salvo quanto dispostodal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice diprocedura (…) hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano aigiudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data” (cfr. Cass. sez.un. (ord.) 18.3.2024, n. 7170 (Rv. 670582-01), secondo cui, in tema di giudiziodi cassazione, l'art. 370 cod. proc. civ. - che, dopo la modifica apportata dall'art.3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, non prevede più la notifica del contro-ricorso, ma soltanto il suo deposito entro quaranta giorni dalla notificazione delricorso - si applica ai giudizi introdotti successivamente al 1° gennaio 2023,poiché, in forza dell'art. 35, comma 5, del citato d.lgs., come modificato dalla l.n. 197 del 2022, tutte le disposizioni del capo III del titolo III del libro secondodel codice di rito, nella loro nuova formulazione, hanno effetto a decorrere dallapredetta data e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso ad essa successiva-mente notificato. Cfr. altresì Cass. (ord.) 11.4.2025, n. 9501, secondo cui aigiudizi di legittimità introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023,non si applicano gli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., come novellati dal d.lgs.n. 149 del 2022, non essendo tali disposizioni richiamate dall'art. 35, comma 6,del medesimo d.lgs. fra quelle che - in deroga alla regola generale di cui alprecedente comma 5 - sono applicabili anche ai giudizi introdotti con ricorsogià notificato a tale data, per i quali non è stata ancora fissata udienza o adu-nanza in camera di consiglio; Cass. (ord.) 7.2.2024, n. 3559, secondo cui i giu-dizi di cassazione intrapresi con ricorso notificato dopo il 1° gennaio 2023 sonoNumero registro generale 4526/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 14666/2026sottoposti all'art. 370 cod. proc. civ., così come modificato dall'art. 3, commaData pubblicazione 18/05/202627, del d.lgs. n. 149 del 2022, che ha eliminato l'obbligo di notifica del contro-ricorso, con la conseguenza che il controricorrente deve ritenersi costituito ri-tualmente mediante deposito di tale atto; Cass. (ord.) 29.1.2024, n. 2599, se-condo cui, in tema di giudizio di cassazione, l'art. 370 cod. proc. civ., nella ver-sione modificata dall'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022, come modifi-cato dalla l. n. 197 del 2022, non richiede più alla parte nei cui confronti il ri-corso è diretto la notificazione all'altra del controricorso, palesandosi sufficienteil deposito di quest'ultimo, ferma restando, peraltro, l'impossibilità di presentarememorie non precedute dalla tempestività del deposito in parola, le quali nonpossono essere riqualificate come controricorso, ancorché tardivo, ai fini dellainstaurazione del rapporto processuale, in quanto mancanti dei requisiti di cuiall'art. 366 cod. proc. civ.).24. In conseguenza dell'inammissibilità del controricorso nessuna statuizioneva assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Difatti, questa Corte non solo spiega che è inammissibile il controricorso no-tificato e depositato oltre i termini previsti dall'art. 370 cod. proc. civ. e che datale inammissibilità deriva il divieto per i giudici di conoscerne il contenuto e peril resistente di depositare memorie, fatta salva la facoltà di partecipazione deldifensore di quest'ultimo alla discussione orale (cfr. Cass. sez. lav. 21.4.2006,n. 9396).Ma spiega altresì che nel giudizio di cassazione svolto – è il caso de quo ‒nelle forme del procedimento in camera di consiglio, non essendo prevista lafase della discussione orale propria dell'ordinario giudizio di legittimità in pub-blica udienza, non è ammissibile la costituzione tardiva del difensore mediantedeposito di procura speciale rilasciata ai fini della partecipazione alla discus-Numero registro generale 4526/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 14666/2026Data pubblicazione 18/05/2026sione, poiché la Corte giudica senza l'intervento del Pubblico Ministero e delleparti, il concorso dei quali, alla fase decisoria, può realizzarsi in forma scritta,mediante il deposito di memorie (cfr. Cass. (ord.) 25.10.2018, n. 27124).25. Evidentemente, in dipendenza dell'inammissibilità del controricorso, nep-pure vi è margine per far luogo in questa sede alla condanna della ricorrente(invocata dalla resistente in memoria) ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.In ogni caso, non sussiste il presupposto della colpa grave (cfr. Cass. Sez.Un. 20.4.2018, n. 9912). Né la proposizione dell'esperito ricorso per cassazionesi è risolta in una iniziativa pretestuosa, oggettivamente valutabile alla streguadi “abuso del processo” (cfr. Cass. 24.9.2020, n. 20018).26. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1-bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 27 gennaio 2026.Il presidenteGuido Mercolino
Decreto Cassazione n. 14666/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris