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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 settembre 2024

Cassazione n. 29155/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27640/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa, elettivamente domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].Ba. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e del socio illimitatamente responsabile Speranza G. Amerida; -intimato- avverso il decreto del Tribunale Catania n. 8991/2022 depositato il 21/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA], concessionaria della gestione dell’Aeroporto di Palermo, propose domanda di ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA].Ba. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito denominata per brevità “SIBA”) e del socio Speranza G. Amerida del credito, pari ad € 338.459,62, derivante dall’omesso versamento da parte della fallita dei canoni relativi al rapporto di subconcessione di una porzione di un’area all’interno dell’aerostazione utilizzata per lo svolgimento del servizio di plastificazione dei bagagli. 2 Il G.D. escluse il credito a fronte di un asserito controcredito del Fallimento per il cui accertamento pendeva un giudizio ordinario. 2

1. [OSCURATO:SOCIETA] il Tribunale di Catania rigettava l’opposizione rilevando che, avendo il curatore eccepito l’inadempimento della concessionaria dei servizi aereoportuali, spettava a quest’ultima fornire adeguata prova di avere correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, onere cui la [OSCURATO:SOCIETA] si era sottratta limitandosi a contestare genericamente i rilievi mossi dalla curatela nella fase dell’accertamento dello stato passivo. 3 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99 l.fall. e 112 c.p.c., in relazione all’art.360 comma 1 nr. 4 c.p.c., per avere il Tribunale di Catania scrutinato l’eccezione di inadempimento sollevata dal Curatore all’udienza di verifica dei crediti e non riproposta dalla Curatela rimasta contumace, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione. 2.Il motivo è infondato. 2.1 L’art. 95 l.fall. consente al curatore di eccepire nel giudizio di verifica dei crediti i fatti estintivi e modificativi del credito; l’art. 99 l.fall. prevede poi che l’organo fallimentare possa anche nel giudizio di opposizione, e per la prima volta, proporre eccezioni di merito. 2.2 Ora, il curatore ha sollevato, nel corso delle operazioni di accertamento dello stato passivo, l’eccezione di inadempimento sia pur verbalmente nei termini riportati dal provvedimento impugnato; la circostanza che tale eccezione non sia stata reiterata nel giudizio di opposizione allo stato passivo dove la curatela è rimasta contumace non impediva al giudice dell’opposizione l’esame della questione per come introdotta nella precedente fase di giudizio, questione che ormai faceva parte della materia del contendere. 3 Il secondo motivo denuncia violazione a falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 3 c.c.: si sostiene che il Tribunale non abbia correttamente applicato i principi in materia ripartizione dell’onere della prova dal momento che [OSCURATO:SOCIETA] aveva assolto aquello, a suo carico, di dimostrare il credito e la sua entità (neppur contestati), con la produzione del contratto di subconcessione e non era tenuta a fornire la prova negativa che vi fosse stato un calo del fatturato di SIBA, causato dallo spostamento dei banchi check-in e dal temporaneo stillicidio. 4 Il motivo è fondato nei termini di cui immediatamente si dirà. 4.1 Il thema decidendum , per quanto emerge dalla lettura dell’impugnato provvedimento, è costituito dalla pretesa creditoria, fatta valere in sede fallimentare da [OSCURATO:SOCIETA], di € 338.459,62 in dipendenza del contratto di affidamento in sublocazione di una porzione di area aereoportuale per lo svolgimento da parte della società in bonis di attività di plastificazione dei bagagli e altre accessorie; esse sono state dal Fallimento ha avversat e con l’eccezione di inadempimento, adducendo si condotte antidoverose del concedente (spostamento dei check in e dei flussi di passeggeri aereoportuali, continue e ripetute infiltrazioni di acqua dal solaio in corrispondenza dell’area in cui operava la fallita, con allagamenti della detta zona operativa, lavori di ammodernamento dell’aerostazione che hanno interdetto ai passeggeri il transito nel settore della postazione della fallita in bonis, interruzione della fornitura di energia elettrica) con conseguente turbamento del sinallagma. 4.2 La società subconcessionaria si era costituita nel giudizio, promosso da [OSCURATO:SOCIETA], a seguito della morosità di SIBA nel versamento dei canoni, per la declaratoria di risoluzione del contratto di subconcessione e il conseguente rilascio dell’area, eccependo in quella sede l’inadempimento dell’attrice e proponendo domanda riconvenzionale di annullamento del contratto per errore essenziale e/o dolo e di risoluzione del contratto per inadempimento della concedente con condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni. 4.3 Il giudizio, interrottosi per effetto del fallimento della convenuta, è stato riassunto dalla curatela. 4.4 Nelle more del presente giudizio è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione della Cancelleria del 4/5/2023, la sentenza del Tribunale di Palermo nr 3799/2022 che ha dichiarato risolto il contratto di subconcessione per colpa della società fallita ed ha rigettato le domande riconvenzionali, proposte da SIBA e fatte proprie dal fallimento, di risoluzione del contratto per colpa della concedente, di annullamento del contratto per dolo o per errore essenziale e di risarcimento dei danni; detta sentenza ha rileva to che le presunte condotte inadempienti della [OSCURATO:SOCIETA], poste successivamente a fondamento anche dell’eccezione di inadempimento proposta dal Curatore al fine paralizzare la pretesa creditoria insinuata, erano insussistenti e comunque non di gravità tale da giustificare lo scioglimento del contratto e che, inoltre, non era stata fornita prova del danno. 4.5 L’accertamento, con valore di giudicato, compiuto dal Tribunale di Palermo sui fatti costitutivi dell’eccezione di inadempimento sollevata dal curatore in sede di giudizio di accertamento dello stato passivo, non può che spiegare diretta e vincolante efficacia nel presente giudizio con il conseguente superamento della questione della ripartizione dell’onere della prova secondo i principi riportati dall’impugnato provvedimento. 5 In accoglimento del primo motivo del ricorso il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa l’impugnato decreto in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Catania, in diversa composizione,cui demand

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27640/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa, elettivamente domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].Ba. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e del socio illimitatamente responsabile Speranza G. Amerida; -intimato- avverso il decreto del Tribunale Catania n. 8991/2022 depositato il 21/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA], concessionaria della gestione dell’Aeroporto di Palermo, propose domanda di ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA].Ba. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito denominata per brevità “SIBA”) e del socio Speranza G. Amerida del credito, pari ad € 338.459,62, derivante dall’omesso versamento da parte della fallita dei canoni relativi al rapporto di subconcessione di una porzione di un’area all’interno dell’aerostazione utilizzata per lo svolgimento del servizio di plastificazione dei bagagli. 2 Il G.D. escluse il credito a fronte di un asserito controcredito del Fallimento per il cui accertamento pendeva un giudizio ordinario. 2 1. [OSCURATO:SOCIETA] il Tribunale di Catania rigettava l’opposizione rilevando che, avendo il curatore eccepito l’inadempimento della concessionaria dei servizi aereoportuali, spettava a quest’ultima fornire adeguata prova di avere correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, onere cui la [OSCURATO:SOCIETA] si era sottratta limitandosi a contestare genericamente i rilievi mossi dalla curatela nella fase dell’accertamento dello stato passivo. 3 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99 l.fall. e 112 c.p.c., in relazione all’art.360 comma 1 nr. 4 c.p.c., per avere il Tribunale di Catania scrutinato l’eccezione di inadempimento sollevata dal Curatore all’udienza di verifica dei crediti e non riproposta dalla Curatela rimasta contumace, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione. 2.Il motivo è infondato. 2.1 L’art. 95 l.fall. consente al curatore di eccepire nel giudizio di verifica dei crediti i fatti estintivi e modificativi del credito; l’art. 99 l.fall. prevede poi che l’organo fallimentare possa anche nel giudizio di opposizione, e per la prima volta, proporre eccezioni di merito. 2.2 Ora, il curatore ha sollevato, nel corso delle operazioni di accertamento dello stato passivo, l’eccezione di inadempimento sia pur verbalmente nei termini riportati dal provvedimento impugnato; la circostanza che tale eccezione non sia stata reiterata nel giudizio di opposizione allo stato passivo dove la curatela è rimasta contumace non impediva al giudice dell’opposizione l’esame della questione per come introdotta nella precedente fase di giudizio, questione che ormai faceva parte della materia del contendere. 3 Il secondo motivo denuncia violazione a falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 3 c.c.: si sostiene che il Tribunale non abbia correttamente applicato i principi in materia ripartizione dell’onere della prova dal momento che [OSCURATO:SOCIETA] aveva assolto aquello, a suo carico, di dimostrare il credito e la sua entità (neppur contestati), con la produzione del contratto di subconcessione e non era tenuta a fornire la prova negativa che vi fosse stato un calo del fatturato di SIBA, causato dallo spostamento dei banchi check-in e dal temporaneo stillicidio. 4 Il motivo è fondato nei termini di cui immediatamente si dirà. 4.1 Il thema decidendum , per quanto emerge dalla lettura dell’impugnato provvedimento, è costituito dalla pretesa creditoria, fatta valere in sede fallimentare da [OSCURATO:SOCIETA], di € 338.459,62 in dipendenza del contratto di affidamento in sublocazione di una porzione di area aereoportuale per lo svolgimento da parte della società in bonis di attività di plastificazione dei bagagli e altre accessorie; esse sono state dal Fallimento ha avversat e con l’eccezione di inadempimento, adducendo si condotte antidoverose del concedente (spostamento dei check in e dei flussi di passeggeri aereoportuali, continue e ripetute infiltrazioni di acqua dal solaio in corrispondenza dell’area in cui operava la fallita, con allagamenti della detta zona operativa, lavori di ammodernamento dell’aerostazione che hanno interdetto ai passeggeri il transito nel settore della postazione della fallita in bonis, interruzione della fornitura di energia elettrica) con conseguente turbamento del sinallagma. 4.2 La società subconcessionaria si era costituita nel giudizio, promosso da [OSCURATO:SOCIETA], a seguito della morosità di SIBA nel versamento dei canoni, per la declaratoria di risoluzione del contratto di subconcessione e il conseguente rilascio dell’area, eccependo in quella sede l’inadempimento dell’attrice e proponendo domanda riconvenzionale di annullamento del contratto per errore essenziale e/o dolo e di risoluzione del contratto per inadempimento della concedente con condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni. 4.3 Il giudizio, interrottosi per effetto del fallimento della convenuta, è stato riassunto dalla curatela. 4.4 Nelle more del presente giudizio è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione della Cancelleria del 4/5/2023, la sentenza del Tribunale di Palermo nr 3799/2022 che ha dichiarato risolto il contratto di subconcessione per colpa della società fallita ed ha rigettato le domande riconvenzionali, proposte da SIBA e fatte proprie dal fallimento, di risoluzione del contratto per colpa della concedente, di annullamento del contratto per dolo o per errore essenziale e di risarcimento dei danni; detta sentenza ha rileva to che le presunte condotte inadempienti della [OSCURATO:SOCIETA], poste successivamente a fondamento anche dell’eccezione di inadempimento proposta dal Curatore al fine paralizzare la pretesa creditoria insinuata, erano insussistenti e comunque non di gravità tale da giustificare lo scioglimento del contratto e che, inoltre, non era stata fornita prova del danno. 4.5 L’accertamento, con valore di giudicato, compiuto dal Tribunale di Palermo sui fatti costitutivi dell’eccezione di inadempimento sollevata dal curatore in sede di giudizio di accertamento dello stato passivo, non può che spiegare diretta e vincolante efficacia nel presente giudizio con il conseguente superamento della questione della ripartizione dell’onere della prova secondo i principi riportati dall’impugnato provvedimento. 5 In accoglimento del primo motivo del ricorso il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente procedimento. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa l’impugnato decreto in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Catania, in diversa composizione,cui demand
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