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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 18752/2026

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roAGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope2026 legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1968 - controricorrente –avverso la sentenza n. 305/2022 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 02/03/2022 R.G.N. 898/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10617/20221.

Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di BarNi umero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 18752/2026rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso Dlaat a pubblicazione 09/06/2026sentenza del Tribunale di Bari del 9/11/2017.2.

Lagioia, dipendente dell’Agenzia delle Dogane e deiMonopoli, con ricorso del 31/3/2010 aveva impugnato ilprovvedimento n.12 del 22/4/2009 col quale questa l’avevatrasferito, chiedendo ordinarsi all’Agenzia il suo rientro inservizio presso la Dogana di Bari, e, comunque, di adibirlo alleprecedenti mansioni, o a mansioni equivalenti.

In precedenza ilricorrente aveva ottenuto per via giudiziale la sospensione invia cautelare dell’esecuzione del provvedimento impugnato.3.

Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia delcontendere quanto alla riassegnazione del lavoratore a mansioniequivalenti secondo la categoria di inquadramento (II^ Areadomande proposte.4.

A fondamento della decisione il Tribunale aveva assunto:che il provvedimento era in effetti illegittimo nella parte relativaalle funzioni attribuite al ricorrente, siccome non equivalentisecondo la qualifica di appartenenza; l’Agenzia, nel costituirsi ingiudizio, aveva documentato di averlo assegnato dal 12/7/2010presso la SOT dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] «con mansioni che,in assenza di contestazione da parte del ricorrente, devonoritenersi equivalenti a quelle della qualifica di appartenenza...»;che sebbene l’assegnazione risultasse temporanea, l’attore nonaveva eccepito che l’incarico fosse cessato, sicché esso dovevaritenersi ancora in essere; che l’attore non aveva invece dirittoad essere restituito nelle mansioni precedentemente svolte,avendo solo diritto all’assegnazione di mansioni equivalenti aquelle della qualifica di appartenenza, nell’ambito dellaclassificazione prevista dal contratto collettivo.Numero registro generale 10617/20225.

Il lavoratore aveva proposto appello avverso il capo dNi umero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 18752/2026sentenza che aveva dichiarato cessata la materia dDealt a pubblicazione 09/06/2026contendere, assumendo trattarsi di un mero distacco permansioni nemmeno specificate nella nota che lo aveva disposto.Aveva ancora censurato la mancata declaratoria dinullità/invalidità/inefficacia del trasferimento per mancanza diragioni tecniche, organizzative o produttive.6.

La Corte di Appello rigettava il gravame perché (insintesi): quanto al primo motivo, l’attore era stato collocato inpensione, nel corso del giudizio di primo grado, dal 30/4/2015,e ciò era di per sé ragione sufficiente perché sulla rivendicazionedel diritto all’assegnazione a mansioni equivalenti la materia delcontendere dovesse ritenersi cessata.

L’appellante non avevainoltre specificamente censurato l’affermazione del [OSCURATO:PERSONA] la quale egli non aveva contestato che le mansioni a luiassegnate al rientro a Bari fossero equivalenti; e neanche loaveva fatto nel ricorso in appello, nel quale non aveva indicatoquali mansioni gli fossero state assegnate, né dedotto chefossero inferiori e per quale ragione.

Né aveva allegato, neppurenel ricorso in appello, di essere poi stato ritrasferito ad altrasede.7.

Quanto al secondo motivo, la Corte di merito osservavapreliminarmente che dalla lettera di impugnazione stragiudizialedel trasferimento risultava che il lavoratore, col provvedimenton.12/2009, era stato trasferito dalla Sezione Viaggiatori eTerminal Crociere all’[OSCURATO:PERSONA] di Finanza, allocato in altrastruttura, ma sempre nel Comune di Bari.

L’attore non avevamai allegato che si trattasse di articolazione organizzativadotata del grado di autonomia funzionale richiesto dal dirittovivente perché fosse integrata la fattispecie del trasferimento.Lo stesso giudice della cautela aveva giudicato illegittimo ilNumero registro generale 10617/2022provvedimento sol perché comportante l’assegnazione aN umero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 18752/2026mansioni inferiori, e la sentenza aveva richiamato eDdat a pubblicazione 09/06/2026espressamente condiviso l’ordinanza cautelare, con ciòaffermando comunque l’illegittimità del provvedimentoimpugnato.

Quindi, in definitiva, l’appellante si doleva solo delfatto che il Tribunale non avesse dichiarato il provvedimentoimpugnato illegittimo anche per l’assenza del requisito richiestodall’art. 2103 c.c., ma non si vedeva quale fosse il suo interessesul punto, visto che in base alla sentenza poteva comunque farvalere le eventuali ragioni risarcitorie discendenti dalprovvedimento riconosciuto illegittimo, né allegava e tantomenodimostrava l’esistenza di ragioni risarcitorie derivanti dalladiversa “causale”.8.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso ilLagioia con atto affidato ad unico motivo.9.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha resistito concontroricorso.10.

E’ stata presentata proposta di definizione accelerata,ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., alla quale il ricorrente si èopposto, chiedendo la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

E’ denunciata, in relazione al n.3 del primo commadell’art. 360 c.p.c. violazione/falsa applicazione degli artt. 2103e 2697 c.c.Si lamenta che la Corte di Appello abbia addossato al lavoratorela prova negativa sulle ragioni tecniche, organizzative eproduttive che sono richieste per legittimare un trasferimento,e sulla sussistenza in capo all’ufficio di destinazione dellaconsistenza di unità produttiva.2.

Il ricorso è inammissibile.Numero registro generale 10617/20223.

Come fondatamente affermato nella proposta dNi umero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 18752/2026definizione accelerata, la sola statuizione censurata, che Dèat a pubblicazione 09/06/2026quella sull’impugnazione del trasferimento, è retta da duerationes decidendi: che l’attore non aveva allegato elementiidonei a provare che quello impugnato fosse un trasferimentotutelabile secondo l’art. 2103 c.c., per avere a destinazione unaunità produttiva dotata del grado un autonomia prescritto daldiritto vivente; e che l’attore non aveva dimostrato quale fossel’interesse rispetto ad una pronuncia di illegittimità anche delprofilo riguardante la modifica del luogo della prestazione, vistoche vi era già l’accertamento del verificarsi in quel contesto diun demansionamento illegittimo.Contrariamente a quanto il ricorrente sostiene in memoria,l’affermazione negativa sulla persistenza del requisitodell’interesse, e, quindi, di una condizione dell’azione secondol’art. 100 c.p.c. (tra le tante, Cass. n. 12532/2024) integra unaratio decidendi autonoma ed autosufficiente a fondare lastatuizione; ed ha anzi carattere pregiudiziale e quindiassorbente sotto il profilo logico-giuridico.Il ricorrente con unico motivo, ha impugnato solo la prima ratio,non svolgendo, al di là del mancato riferimento all’art. 100c.p.c., alcuna concreta contestazione sulla seconda.Deve allora trovare il principio di diritto, consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte, secondo il quale se la decisioneè fondata su una pluralità di rationes decidendi, l’impugnazionedeve coinvolgerle tutte, formandosi, altrimenti, il giudicato sullabase della ratio non censurata (Cass. 17182/2020; Cass.10815/2019; Cass. 21490/2005).4.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio dilegittimità che si liquidano come da dispositivo.Numero registro generale 10617/20225.

Poiché il giudizio è definito in conformità della propostaN, umero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 18752/2026va disposta la condanna del ricorrente a norma dell’art. 96Da,t a pubblicazione 09/06/2026comma 3 e comma 4, c.p.c.

Invero, in tema di procedimentoper la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibilio manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.(come novellato dal d.lgs. n. 149/2022), nei casi di definizionedel giudizio in conformità alla proposta, contiene unavalutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per lacondanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96c.p.c., codificando un'ipotesi normativa di abuso del processo,poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiconfermata nella decisione definitiva, lascia presumere unaresponsabilità aggravata del ricorrente (Cass.

S.U. n.28540/2023).6.

Pertanto, il ricorrente va ulteriormente condannato, infavore della controricorrente, al pagamento della sommaequitativamente determinata di € 2.000,00, oltre al pagamentodell’ulteriore somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrenteal pagamento, in favore della controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in €. 4.000,00 per compensi,oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, oltreall’ulteriore somma di €. 2.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma3, c.p.c.Condanna altresì il ricorrente al versamento, in favore dellaCassa delle ammende, dell’ulteriore importo di €. 1.000,00.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 10617/2022unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del commaN umero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 18752/20261-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Data pubblicazione 09/06/2026Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 10617/2022Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 18752/2026Data pubblicazione 09/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roAGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope2026 legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1968 - controricorrente –avverso la sentenza n. 305/2022 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 02/03/2022 R.G.N. 898/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10617/20221. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di BarNi umero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 18752/2026rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso Dlaat a pubblicazione 09/06/2026sentenza del Tribunale di Bari del 9/11/2017.2. Lagioia, dipendente dell’Agenzia delle Dogane e deiMonopoli, con ricorso del 31/3/2010 aveva impugnato ilprovvedimento n.12 del 22/4/2009 col quale questa l’avevatrasferito, chiedendo ordinarsi all’Agenzia il suo rientro inservizio presso la Dogana di Bari, e, comunque, di adibirlo alleprecedenti mansioni, o a mansioni equivalenti. In precedenza ilricorrente aveva ottenuto per via giudiziale la sospensione invia cautelare dell’esecuzione del provvedimento impugnato.3. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia delcontendere quanto alla riassegnazione del lavoratore a mansioniequivalenti secondo la categoria di inquadramento (II^ Areadomande proposte.4. A fondamento della decisione il Tribunale aveva assunto:che il provvedimento era in effetti illegittimo nella parte relativaalle funzioni attribuite al ricorrente, siccome non equivalentisecondo la qualifica di appartenenza; l’Agenzia, nel costituirsi ingiudizio, aveva documentato di averlo assegnato dal 12/7/2010presso la SOT dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] «con mansioni che,in assenza di contestazione da parte del ricorrente, devonoritenersi equivalenti a quelle della qualifica di appartenenza...»;che sebbene l’assegnazione risultasse temporanea, l’attore nonaveva eccepito che l’incarico fosse cessato, sicché esso dovevaritenersi ancora in essere; che l’attore non aveva invece dirittoad essere restituito nelle mansioni precedentemente svolte,avendo solo diritto all’assegnazione di mansioni equivalenti aquelle della qualifica di appartenenza, nell’ambito dellaclassificazione prevista dal contratto collettivo.Numero registro generale 10617/20225. Il lavoratore aveva proposto appello avverso il capo dNi umero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 18752/2026sentenza che aveva dichiarato cessata la materia dDealt a pubblicazione 09/06/2026contendere, assumendo trattarsi di un mero distacco permansioni nemmeno specificate nella nota che lo aveva disposto.Aveva ancora censurato la mancata declaratoria dinullità/invalidità/inefficacia del trasferimento per mancanza diragioni tecniche, organizzative o produttive.6. La Corte di Appello rigettava il gravame perché (insintesi): quanto al primo motivo, l’attore era stato collocato inpensione, nel corso del giudizio di primo grado, dal 30/4/2015,e ciò era di per sé ragione sufficiente perché sulla rivendicazionedel diritto all’assegnazione a mansioni equivalenti la materia delcontendere dovesse ritenersi cessata. L’appellante non avevainoltre specificamente censurato l’affermazione del [OSCURATO:PERSONA] la quale egli non aveva contestato che le mansioni a luiassegnate al rientro a Bari fossero equivalenti; e neanche loaveva fatto nel ricorso in appello, nel quale non aveva indicatoquali mansioni gli fossero state assegnate, né dedotto chefossero inferiori e per quale ragione. Né aveva allegato, neppurenel ricorso in appello, di essere poi stato ritrasferito ad altrasede.7. Quanto al secondo motivo, la Corte di merito osservavapreliminarmente che dalla lettera di impugnazione stragiudizialedel trasferimento risultava che il lavoratore, col provvedimenton.12/2009, era stato trasferito dalla Sezione Viaggiatori eTerminal Crociere all’[OSCURATO:PERSONA] di Finanza, allocato in altrastruttura, ma sempre nel Comune di Bari. L’attore non avevamai allegato che si trattasse di articolazione organizzativadotata del grado di autonomia funzionale richiesto dal dirittovivente perché fosse integrata la fattispecie del trasferimento.Lo stesso giudice della cautela aveva giudicato illegittimo ilNumero registro generale 10617/2022provvedimento sol perché comportante l’assegnazione aN umero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 18752/2026mansioni inferiori, e la sentenza aveva richiamato eDdat a pubblicazione 09/06/2026espressamente condiviso l’ordinanza cautelare, con ciòaffermando comunque l’illegittimità del provvedimentoimpugnato. Quindi, in definitiva, l’appellante si doleva solo delfatto che il Tribunale non avesse dichiarato il provvedimentoimpugnato illegittimo anche per l’assenza del requisito richiestodall’art. 2103 c.c., ma non si vedeva quale fosse il suo interessesul punto, visto che in base alla sentenza poteva comunque farvalere le eventuali ragioni risarcitorie discendenti dalprovvedimento riconosciuto illegittimo, né allegava e tantomenodimostrava l’esistenza di ragioni risarcitorie derivanti dalladiversa “causale”.8. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso ilLagioia con atto affidato ad unico motivo.9. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha resistito concontroricorso.10. E’ stata presentata proposta di definizione accelerata,ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., alla quale il ricorrente si èopposto, chiedendo la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ denunciata, in relazione al n.3 del primo commadell’art. 360 c.p.c. violazione/falsa applicazione degli artt. 2103e 2697 c.c.Si lamenta che la Corte di Appello abbia addossato al lavoratorela prova negativa sulle ragioni tecniche, organizzative eproduttive che sono richieste per legittimare un trasferimento,e sulla sussistenza in capo all’ufficio di destinazione dellaconsistenza di unità produttiva.2. Il ricorso è inammissibile.Numero registro generale 10617/20223. Come fondatamente affermato nella proposta dNi umero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 18752/2026definizione accelerata, la sola statuizione censurata, che Dèat a pubblicazione 09/06/2026quella sull’impugnazione del trasferimento, è retta da duerationes decidendi: che l’attore non aveva allegato elementiidonei a provare che quello impugnato fosse un trasferimentotutelabile secondo l’art. 2103 c.c., per avere a destinazione unaunità produttiva dotata del grado un autonomia prescritto daldiritto vivente; e che l’attore non aveva dimostrato quale fossel’interesse rispetto ad una pronuncia di illegittimità anche delprofilo riguardante la modifica del luogo della prestazione, vistoche vi era già l’accertamento del verificarsi in quel contesto diun demansionamento illegittimo.Contrariamente a quanto il ricorrente sostiene in memoria,l’affermazione negativa sulla persistenza del requisitodell’interesse, e, quindi, di una condizione dell’azione secondol’art. 100 c.p.c. (tra le tante, Cass. n. 12532/2024) integra unaratio decidendi autonoma ed autosufficiente a fondare lastatuizione; ed ha anzi carattere pregiudiziale e quindiassorbente sotto il profilo logico-giuridico.Il ricorrente con unico motivo, ha impugnato solo la prima ratio,non svolgendo, al di là del mancato riferimento all’art. 100c.p.c., alcuna concreta contestazione sulla seconda.Deve allora trovare il principio di diritto, consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte, secondo il quale se la decisioneè fondata su una pluralità di rationes decidendi, l’impugnazionedeve coinvolgerle tutte, formandosi, altrimenti, il giudicato sullabase della ratio non censurata (Cass. 17182/2020; Cass.10815/2019; Cass. 21490/2005).4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio dilegittimità che si liquidano come da dispositivo.Numero registro generale 10617/20225. Poiché il giudizio è definito in conformità della propostaN, umero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 18752/2026va disposta la condanna del ricorrente a norma dell’art. 96Da,t a pubblicazione 09/06/2026comma 3 e comma 4, c.p.c. Invero, in tema di procedimentoper la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibilio manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.(come novellato dal d.lgs. n. 149/2022), nei casi di definizionedel giudizio in conformità alla proposta, contiene unavalutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per lacondanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96c.p.c., codificando un'ipotesi normativa di abuso del processo,poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiconfermata nella decisione definitiva, lascia presumere unaresponsabilità aggravata del ricorrente (Cass. S.U. n.28540/2023).6. Pertanto, il ricorrente va ulteriormente condannato, infavore della controricorrente, al pagamento della sommaequitativamente determinata di € 2.000,00, oltre al pagamentodell’ulteriore somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delleammende. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrenteal pagamento, in favore della controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in €. 4.000,00 per compensi,oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, oltreall’ulteriore somma di €. 2.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma3, c.p.c.Condanna altresì il ricorrente al versamento, in favore dellaCassa delle ammende, dell’ulteriore importo di €. 1.000,00.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 10617/2022unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del commaN umero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 18752/20261-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Data pubblicazione 09/06/2026Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 10617/2022Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 18752/2026Data pubblicazione 09/06/2026
Sentenza Cassazione n. 18752/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris