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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 23025/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].01QASIQ nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Firenze del 27/6/22, che, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Livorno, ha ridotta la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per • il reato di cui agli artt. 110,624 e 625 n. 7 cod. pen., commesso in Livorno il 29/6/15, con la recidiva specifica e reiterata.

Sono stati articolati due motivi di ricorso. 1.Col primo motivo, il ricorrente ha dedotto erronea applicazione deVa legge penale e carenza di motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità penale per il furto di un telefono cellulare, riconosciuta sulla base della deposizione di un testimone oculare, mai chiamato ad eseguire ricognizione fotografica e delle immagini, non nitide, riprese da un sistema di videosorveglianza. 2.Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato l'eccessività del trattamento sanzionatorio, con riferimento alla immotivata applicazione della recidiva.

Considerato in diritto Il ricorso è parzialmente fondato. 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico, ovvero meramente reiterativo di una ragione di gravame già respinta dalla Corte territoriale, in un contesto di doppia conforme sulla responsabilità, che ha evidenziato, con motivazione immune da censure di illogicità e tale da resistere a non consentite proposte di "rilettura", in questa sede, del materiale probatorio: che le immagini estratte dalle operazioni di video-filmatura, che hanno immortalato la commissione del furto, erano sufficientemente chiare; che, oltre ai frames delle telecamere, un teste oculare, Galoppini NiCD, aveva notato gli autori dell'illecito; che l'imputato, fermato dalla polizia circa due ore dopo la commissione del furto insieme al complice, indossava parte degli stessi indumenti, vistosi e dotati di segni peculiari, visibili nelle immagini delle telecamere.

2. Il secondo motivo è invece fondato.

Invero, coglie nel segno la censura che attiene al mancato assolvimento dell'obbligo di motivazione sulla sussistenza della recidiva, perché la Corte di merito non ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell'esaltazione della recidiva (sempre) facoltativa, è richiesta al giudice una specifica mol:ivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183).

La sentenza impugnata - pagg. 4 e 5 - ha affrontato il motivo di gravame che ha investito la mancata concessione, in primo grado, delle circostanze attenuanti generiche - soffermandosi su taluni indicatori (esistenza di diversi precedenti penali, anche con diverse generalità, la gratuità della condotta illecita e la sua discreta gravità, avuto riguardo al disagio cagionato alla persona offesa, definitivamente privata di dati sensibili), ma non ha dato conto delle ragioni reiettive delle distinte doglianze attinenti all' applicazione della recidiva, che costituisce profilo autonomo rispetto a quello che interessa il trattamento sanzionatorio nel suo complesso (cfr. Cass. Sez. 7, n. 14140 del 9/2/18, Cirella, Rv. 272679; sez. 2, n. 28872 del 2/7/20, Palladino, Rv. 279673).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 19/4/2023 Il consighi iere estensore Il Presidente \ [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].01QASIQ nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Firenze del 27/6/22, che, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Livorno, ha ridotta la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per • il reato di cui agli artt. 110,624 e 625 n. 7 cod. pen., commesso in Livorno il 29/6/15, con la recidiva specifica e reiterata. Sono stati articolati due motivi di ricorso. 1.Col primo motivo, il ricorrente ha dedotto erronea applicazione deVa legge penale e carenza di motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità penale per il furto di un telefono cellulare, riconosciuta sulla base della deposizione di un testimone oculare, mai chiamato ad eseguire ricognizione fotografica e delle immagini, non nitide, riprese da un sistema di videosorveglianza. 2.Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato l'eccessività del trattamento sanzionatorio, con riferimento alla immotivata applicazione della recidiva. Considerato in diritto Il ricorso è parzialmente fondato. 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico, ovvero meramente reiterativo di una ragione di gravame già respinta dalla Corte territoriale, in un contesto di doppia conforme sulla responsabilità, che ha evidenziato, con motivazione immune da censure di illogicità e tale da resistere a non consentite proposte di "rilettura", in questa sede, del materiale probatorio: che le immagini estratte dalle operazioni di video-filmatura, che hanno immortalato la commissione del furto, erano sufficientemente chiare; che, oltre ai frames delle telecamere, un teste oculare, Galoppini NiCD, aveva notato gli autori dell'illecito; che l'imputato, fermato dalla polizia circa due ore dopo la commissione del furto insieme al complice, indossava parte degli stessi indumenti, vistosi e dotati di segni peculiari, visibili nelle immagini delle telecamere. 2. Il secondo motivo è invece fondato. Invero, coglie nel segno la censura che attiene al mancato assolvimento dell'obbligo di motivazione sulla sussistenza della recidiva, perché la Corte di merito non ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell'esaltazione della recidiva (sempre) facoltativa, è richiesta al giudice una specifica mol:ivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183). La sentenza impugnata - pagg. 4 e 5 - ha affrontato il motivo di gravame che ha investito la mancata concessione, in primo grado, delle circostanze attenuanti generiche - soffermandosi su taluni indicatori (esistenza di diversi precedenti penali, anche con diverse generalità, la gratuità della condotta illecita e la sua discreta gravità, avuto riguardo al disagio cagionato alla persona offesa, definitivamente privata di dati sensibili), ma non ha dato conto delle ragioni reiettive delle distinte doglianze attinenti all' applicazione della recidiva, che costituisce profilo autonomo rispetto a quello che interessa il trattamento sanzionatorio nel suo complesso (cfr. Cass. Sez. 7, n. 14140 del 9/2/18, Cirella, Rv. 272679; sez. 2, n. 28872 del 2/7/20, Palladino, Rv. 279673). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 19/4/2023 Il consighi iere estensore Il Presidente \ [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE D
Sentenza Cassazione n. 23025/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris