CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 31487/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del GIP presso il Tribunale di Ferrara del 3.3.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il GIP del Tribunale di Ferrara ha preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dell'imputato ed il consenso del PM, la pena finale di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 600 di multa in relazione ai reati rapina aggravata e lesioni personali aggravate; 2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difersore deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di volontà dell'imputato: segnala che, in data 19.11.2022, il difensore, all'esito della notifica del decreto di giudizio immediato, aveva contattato l'indagato e lo aveva reso edotto delle opzioni possibili tra cui quella del rito abbreviato per il quale, in data 2.12.2022, era stata inoltrata rituale richiesta con fissazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; in quella occasione, il giudice aveva chiesto al Furini di definire il processo con applicazione concordata della pena cui si era proceduto nella convinzione dell'imputato che fosse stato dato séguito alla iniziale richiesta; eccepisce, pertanto, la nullità della sentenza perché resa in violazione della volontà dell'imputato e, comunque, in difformità rispetto all'unica richiesta avanzata nel termine perentorio; 2.2 erronea qualificazione giuridica del fatto: denunzia l'erronea qualificazione giuridica del fatto in termini di rapina piuttosto che di furto aggravato poiché la persona offesa era caduta a terra avendo l'indagato profittato per riuscire nell'intento di appropriarsi della borsa di costei; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso: quanto al primo motivo, richiama la giurisprudenza di questa Corte circa la verifica della effettiva volontà dell'imputato laddove costui, come nel caso di specie, sia presente e - assistito dal proprio difensore di fiducia - abbia personalmente formulato la richiesta di applicazione concordata della pena; quanto al secondo motivo, ribadisce i limiti nei quali la qualificazione del fatto può essere oggetto di ricorso per cassazione ritenendo che, nel caso di specie, non ne ricorrano i presupposti. 4. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate. 4.1 Quanto al primo motivo, infatti, è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito di giudizio immediato non impedisce la conversione del rito in patteggiannento a condizione che, all'udienza appositamente fissata per la definizione del processo, l'imputato formuli l'istanza di applicazione della pena concordata prima della formale ammissione del giudizio abbreviato (cfr., Sez. 4, n. 27564 del 26/04/2017, Nasri, Rv. 271092 - 01; Sez. 7, n. 7128 del 12/01/2015, Toro, Rv. 263209 - 01; cfr., anche, Sez. 2, n. 17384 del 06/04/2011, [OSCURATO:PERSONA]. 250074 - 01, secondo cui, una volta che l'imputato abbia chiesto ed ottenuto l'applicazione della pena ex art.444 cod. proc. pen., egli non può più dolersi dell'irrituale trasformazione del rito abbreviato in patteggiamento, trattandosi di una nullità relativa dell'accordo che non può essere dedotta dalla parte che vi ha dato o ha concorso a darvi causa, senza subirne alcun concreto ed attuale pregiudizio). Nel caso di specie, peraltro, come si ricava dalla verifica del relativo verbale, pure allegato al ricorso, la richiesta di applicazione concordata della pena era intervenuta in udienza alla presenza dell'imputato e del suo difensore di fiducia essendo perciò appena il caso di ribadire che, in tal caso, non sono proponibili ripensamenti o proposizioni di asseriti vizi di volontà o di intelligenza, che sono irrilevanti qualora non si traducano in censure di nullità, per le quali vige peraltro il principio di tassatività che regola la materia delle nullità processuali, con conseguenza per cui è certamente inammissibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento per asseriti vizi di intelligenza da parte dell'imputato (cfr., Sez. 4 - , n. 54580 del 19/09/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274505 - 01). 4.2 Quanto al secondo motivo, è appena il caso di ribadire che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr., Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01) che, al contrario, descrive un fatto certamente riconducibile alla ipotesi delittuosa ivi delineata e per la quale è stata applicata la pena concordata. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 ccd. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, in difetto di circostanze che giustifichino l'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 0 p spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 5 5 1