CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2023
Cassazione n. 30789/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Serrao d'Aquino, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva dell'avv. S. Forest % che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma, ha respinto l'istanza di liberazione condizionale proposta da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, ammesso alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991, come convertito. 1.1.11 Tribunale ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva espresso parere negativo, pur riconoscendo la consistenza del contributo di collaborazione offerto da Nicolosi. Tanto, rilevando l'assenza di elementi di giudizio espressione del suo ravvedimento, che la difesa, invece, vorrebbe far derivare dalla regolarità della condotta tenuta durante gli arresti domiciliari e la detenzione domiciliare, nonché dallo stile di vita intrapreso dal collaboratore, tenuto conto delle richieste di svolgere attività lavorativa e di volontariato. 1.2. Il Tribunale, ai fini dell'individuazione del sicuro ravvedimento di cui all'art. 176 cod. pen., tuttavia, ha notato che non vi sono state iniziative risarcitorie da parte dell'istante o di riparazione nei confronti della vedova della vittima del reato di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, cui si riferisce una delle due condanne in esecuzione. Infine, si rimarca l'insofferenza mostrata da Nicolosi rispetto alle regole del programma di protezione, nonché la segnalazione di atteggiamenti polemici verso il Servizio centrale di protezione, per non aver aderito alla richiesta di svolgere attività nel settore sanitario, comportamenti reputati espressione di un tratto antisociale e di un ravvedimento non sufficiente per accedere al beneficio. 2.Avverso il provvedimento descritto ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. S. Foresta, denunciando violazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies della legge n. 82 del 1991, nonché vizio di motivazione. 2.1. Si deduce, con il primo motivo, che l'istanza fonda sulla normativa speciale che, da un lato, prevede che il condannato abbia espiato un quarto della pena in esecuzione (requisito senz'altro esistente nella specie) e, dall'altro, non contempla il requisito del risarcimento come presupposto del beneficio richiesto. Invece, il Tribunale fonda il rigetto anche sull'assenza di attività risarcitorie o riparatorie da parte del collaboratore. 2.2.Con il secondo motivo si deduce che il Tribunale, pur prendendo atto di circostanze del tutto positive, non avrebbe compiutamente valorizzato il grado di resipiscenza raggiunto da Nicolosi, grazie anche ad oltre un decennio di vigenza del regime premiale nei suoi confronti.Sarebbero stati, infatti, trascurati, la nota informativa del Servizio centrale di protezione, il contenuto del provvedimento ammissivo della detenzione domiciliare, la collaborazione rilevante offerta, a fronte dell'acclarata recisione dei legami con la cosca di riferimento, la concessione della liberazione anticipata e la richiesta di svolgere attività lavorativa e di volontariato. Si sottolinea che il Tribunale ha posto a carico del ricorrente le plurime richieste, avanzate dall'interessato, per prestare attività lavorativa nel settore sanitario, negate dal Servizio centrale solo per motivi legati alla sicurezza, comunque collegando tali richieste al permanere di un tratto antisociale con motivazione viziata, senza peraltro tenere conto delle attività di formazione svolte, per centinaia di ore, in struttura sanitaria. Infine, si rimarca che Nicolosi ha scontato dieci anni di pena, quindi un periodo maggiore rispetto a quello minimo previsto dalla legge, ha prestato una collaborazione rilevante e non ha mantenuto alcun collegamento con la criminalità organizzata, tenendo, anzi, un comportamento processuale collaborativo, mentre il Tribunale nega il beneficio soltanto sulla base di una carenza di attività risarcitoria, requisito non previsto dall'ordinamento e valorizzando circostanze non rilevanti ai fini che interessano. 2.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, P. Serrao d'Aquino, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Con memoria fatta pervenire dal difensore, avv. S. Foresta, a mezzo p.e.c. del 13 marzo 2023, si è replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.11 primo motivo è infondato. L'art. 16-nonies d.l. n. 8 del 15.1.1991, nel prevedere che il beneficio della liberazione condizionale può essere riconosciuto al collaboratore di giustizia «anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'art. 176», si riferisce non solo ai limiti di pena, espressamente richiamati, ma anche alla generale previsione di cui all'art. 176, quarto comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 42357 del 15.10.2019; Sez. 1, n. 17831 del 20 aprile 2021; Sez. 1, n. 19854 del 22.6.2020, n. 19854). Pur non costituendo l'assenza di tale condotta un elemento ostativo alla concessione della liberazione condizionale (Sez. 1, n. 42357 del 11/09/2019, Rv.277141), ciò non di meno essa può essere valutata ai fini del ravvedimento, come rimarcato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha affermato che, "ai fini della concessione della liberazione condizionale chiesta da un collaboratore di giustizia, ai sensi dell'art. art. 16-nonies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 il giudice, nel valutare il sicuro ravvedimento dell'istante, deve tener conto di indici sintomatici del "sicuro ravvedimento", quali l'ampiezza dell'arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali, successive alla collaborazione, non potendo assumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime dei reati commessi." (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Rv. 281360). Più specificamente si rileva che, ai fini della concessione della liberazione condizionale ad un collaboratore di giustizia, il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, pur non assumendo valenza ostativa all'accoglimento dell'istanza, stante la deroga alle disposizioni ordinarie contenuta all'art. 16-nonies della legge n. 8 del 1991, rileva, unitamente agli altri indici di valutazione — quali i rapporti con i familiari, il personale giudiziario e gli altri soggetti qualificati nonché il proficuo svolgimento di attività di lavoro o di studio — ai finì del giudizio sul ravvedimento del condannato (Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Rv. 279321). Inoltre, il ravvedimento è identificato con la certezza circa la conclusione del processo di rieducazione del condannato, dedotto dalla sua condotta quale indice. affidabile della conclusione del processo di riadattamento sociale che giustifica un giudizio prognostico di sicura esclusione della recidiva rispetto a comportamenti illeciti (Sez. 5, n. 11331 del 10.12.2019, dep. 2020, Cesarano, Rv. 279041: secondo cui l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato assume rilievo, ai fini della verifica della serietà della revisione critica del condannato, rispetto alle pregresse scelte criminali). Secondo la giurisprudenza di legittimità,cui il Collegio aderisce,è proprio il requisito del ravvedimento, con i contorni sin qui delineati, che distingue l'istituto in questione dalle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario: per dette misure, infatti, è previsto lo snodarsi, via via più incisivo, secondo l'entità del beneficio, in misura crescente, del reinserimento sociale del condannato; per la liberazione condizionale è, invece, richiesto un giudizio prognostico di sicura esclusione della recidiva rispetto a comportamenti illeciti (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Rv. 274517; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Rv. 257671, nel senso che il ravvedimento richiesto dalla norma in esame non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza).Sicché in linea con la richiamata giurisprudenza di legittimità è il provvedimento impugnato nella parte in cui, con ragionamento non manifestamente illogico, valorizza alcune specifiche condotte (e non soltanto l'assenza di condotte riparatorie nei confronti dei familiari della vittima di uno dei reati per i quali è stata irrogata la pena in esecuzione), reputate dimostrative, in negativo, sia pure in termini di ragionevole probabilità, dell'assenza di ravvedimento con le caratteristiche sin qui delineate. 1.2.11 vizio di motivazione contestato nel secondo motivo è genericamente proposto, anche in considerazione dei rilievi svolti nel § 1.1. e, comunque, sollecita la rivalutazione di circostanze di fatto già vagliate e tenute in debito conto dal Tribunale, ma reputate, con giudizio di merito assistito da ragionamento non manifestamente illogico, come non decisive ai fini della concessione del diverso beneficio per cui il ravvedimento, e il grado di questo, va considerato. 2.Deriva, da quanto sin qui esposto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p