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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2025

Cassazione n. 41370/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo dedotto è nnanifestatamente infondato atteso che la mancata conoscenza della lingua italiana non è mai stata eccepita nel corso del procedimento, ma solo nei motivi aggiunti in sede di appello, considerato anche che le valutazioni espresse nella sentenza di appello sul punto appaiono coerenti alle risultanze in atti e depongono per la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato; ritenuto che il secondo motivo è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Cagliari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 337 cod. pen., evidenziando la piena attendibilità della deposizione resa dal teste Fiordelisi con argomenti logici e coerenti alle risultanze probatorie; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso l' 1 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo dedotto è nnanifestatamente infondato atteso che la mancata conoscenza della lingua italiana non è mai stata eccepita nel corso del procedimento, ma solo nei motivi aggiunti in sede di appello, considerato anche che le valutazioni espresse nella sentenza di appello sul punto appaiono coerenti alle risultanze in atti e depongono per la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato; ritenuto che il secondo motivo è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Cagliari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 337 cod. pen., evidenziando la piena attendibilità della deposizione resa dal teste Fiordelisi con argomenti logici e coerenti alle risultanze probatorie; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso l' 1 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 41370/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris