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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37662/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 17521 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente principale e controricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] (Italia) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, largo Somalia, 67; - controricorrente, ricorrente in via incidentale - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3131/24/2020, depositata in data 22 dicembre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (Italia) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 2526/18/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano che aveva accolto il ricorso della suddetta società avverso avviso di accertamento emesso per il recupero della maggiore i.v.a. richiesta in relazione ad un'operazione di cessione di moduli fotovoltaici; -il giudice di appello, confermando, sul punto, la decisione della Commissione provinciale, ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l'applicazione dell'aliquota i.v.a. agevolata al 10°h atteso che "non era contestato che, dal punto di vista tecnico, il modulo fotovoltaico integra[sse] il generatore di energia dell'impianto e non [fosse] suscettibile di utilizzazioni diverse dalla produzione di energia pulita"; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] (Italia) s.r.I., la quale propone ricorso incidentale condizionato; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - l'Agenzia delle entrate e la società contribuente hanno depositato rispettive memorie. [OSCURATO:PERSONA] - preliminarmente, quanto alla istanza di trattazione in pubblica udienza avanzata dall'Agenzia delle entrate di cui alla memoria, va osservato che, in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez.

Un., 5 giugno 2018, n. 14437) e non vertendosi in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez.

Un., 23 aprile 2020, n. 8093); -va, altresì, esaminata l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla contribuente in memoria con riguardo alle controversie tra le medesime parti, relative ad altre annualità, definite con ordinanze della Corte di Cassazione del 5/5/2021 n. 11690, del 5/5/2021 n. 11692, del 30/03/2021 n. 8740, del 5/05/2021 n. 11693.

In particolare, ad avviso della controricorrente, tali pronunce avrebbero l'efficacia estensiva del giudicato esterno in quanto l'applicabilità dell'aliquota Iva agevolata (del 10%) dipenderebbe dall'accertato status di "impianto" o di bene necessario alla costruzione di impianti del modulo fotovoltaico cablato commercializzato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. cioè da elementi fattuali, quali le sue caratteristiche tecniche, insuscettibili di variazione da un anno all'altro; -tale eccezione è destituita di fondamento; -invero, premesso che "In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata; né il diritto dell'Unione europea, così come costantemente interpretato dalla Corte di Giustizia, impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l'autorità di cosa giudicata di una decisione, con riguardo al medesimo tributo, in relazione ad un diverso periodo di imposta, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione, salvo le ipotesi, assolutamente eccezionali, di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno, ovvero di pratica impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento comunitario ovvero di contrasto con una decisione definitiva della Commissione europea emessa prima della formazione del giudicato" (da ultimo, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5939 del 04/03/2021), nella specie, avuto riguardo alle sentenze richiamate dalla controricorrente, in alcune di esse (n. 11690 del 2021 e n. 11692 del 2021) questa Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia con cui si denunciava la violazione degli artt. 2697 c.c., 16, primo e secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, nonché del n. 127-sexies della tabella A, parte terza, allegata a tale decreto, sul rilievo non già della accertata caratteristica intrinseca (status) di "impianto" dei moduli fotovoltaici cablati commercializzati ma della non contestazione, nei casi di specie, della destinazione dei beni ceduti alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile e, dunque, del concreto utilizzo degli stessi per la costruzione dell'impianto ("nel caso in esame, non risulta che l'Amministrazione finanziaria abbia contestato siffatta destinazione") e, in altre pronunce, ha "rigettato" il ricorso principale dell'Agenzia per violazione o falsa applicazione degli artt. 16, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 127-quinquies, tabella A, parte terza, in quanto trattavasi di censure sostanzialmente inammissibili (Cass. n. 11693 del 2021 in cui si legge testualmente che "il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi; infatti, la sentenza di appello è fondata non già sull'applicazione della richiamata fattispecie agevolativa di cui al n. 127 -quinquies della tabella A, ma sull'applicazione della diversa fattispecie di cui al successivo n. 127-sexies"e Cass. n. 8740 del 2021 in cui la Corte - soffermandosi sulla diversa questione della dedotta, da parte dell'Amministrazione, violazione dell'art. 11 della

I. n. 212/2000 per lesione dell'affidamento in ragione delle risposte rese in sede d'interpello, ha ritenuto inammissibile l'altra censura sulla dedotta violazione del 125 quinquies per sopravvenuta carenza d'interesse, affermando che "il motivo è inammissibile, in quanto la resistenza della ratio decidendi aggredita con il secondo motivo di ricorso rende del tutto irrilevante l'esame del motivo di ricorso con cui si contesta l'esistenza di altra ratio, ritenuta erronea, in quanto in nessun caso la fondatezza di tale ultimo motivo potrebbe produrre l'annullamento della sentenza"); non viene, pertanto, in rilievo, con riferimento alle richiamate sentenze, l'effetto vincolante dell'eccepito giudicato esterno, non venendo in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, suscettibili di produrre effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta; -con l'unico motivo del ricorso principale si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 16, primo e secondo comma, d.

P. R. n. 633 del 1972, nonché del n. 127-sexies (rectius: n. 127-quinquies) della tabella A, parte terza, allegata a tale decreto, per aver la sentenza impugnata ritenuto applicabile a tali operazioni l'aliquota i.v.a agevolata del 10°/0 ravvisando i moduli fotovoltaici oggetto delle cessioni quali componenti essenziali per la costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare senza che fosse necessaria alcuna verifica in concreto circa l'effettiva utilizzazione del bene quale componente di un impianto fotovoltaico; - il motivo si profila inammissibile per difetto di interesse; - infatti - come eccepito dalla società contribuente in controricorso- premesso il fondamento della sentenza impugnata su due autonome rationes decidendi (1) "non è contestato che dal punto di vista tecnico il modulo foto voltaico integra il generatore di energia dell'impianto... ciò che rileva, dunque, è la capacità di produrre energia" (prima ratio); 2) non è suscettibile di utilizzazioni diverse dalla produzione di energia pulita (seconda ratio), il motivo di ricorso aggredisce soltanto la prima, quella resa sulla riconosciuta applicabilità del n. 125 quinquies della tabella A, parte terza, (unica norma della cui falsa applicazione si sia effettivamente doluta l'Amministrazione, come confermato anche in memoria, sebbene sia stato erroneamente richiamato nella rubrica del motivo il n. 127-sexies della detta Tabella) non risultando censurato, nel corpo dell'articolazione del motivo, l'inciso contenuto a pag. 6 della sentenza impugnata secondo cui [il modulo fotovoltaico] "non è suscettibile di utilizzazioni diverse dalla produzione di energia pulita", che implica la riferibilità anche al n. 127 sexies cit.; - va, al riguardo, altresì precisato che nel ricorso di primo grado la società contribuente aveva chiesto l'applicazione dell'aliquota agevolata tanto in relazione al quinquies quanto al sexies e che la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente si era espressa in relazione ad entrambe le norme (vv. pagg. 11-12 del controricorso, con decisione), venendo aggredita in appello dall'Agenzia in relazione ad entrambi i profili; - come noto, l'art. 16, d.P.R. n. 633 del 1972, nella formulazione applicabile ai fatti in esame, fissa, al primo comma, nella misura del 20 per cento della base imponibile dell'operazione l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto; - aggiunge, al secondo comma del medesimo articolo, che l'aliquota è ridotta al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nella allegata tabella A; - tale tabella A, Parte III, al numero 127-quinquies, menziona, tra gli altri, gli «impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica»; - il successivo numero 127-sexies ammette, invece, all'aliquota agevolata «i beni, escluse materie prime e semi lavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127 -quínquies»; - l'interpretazione letterale e sistematica delle due disposizioni conduce a ritenere che la prima fattispecie trova applicazione a tutte le cessioni che hanno per oggetto impianti idonei a produrre calore energia, indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche degli impianti stessi (cfr. Cass. 20 marzo 2019, n. 7788); -la seconda fattispecie, invece, interessa le sole cessioni dei componenti finiti di impianti, a condizione che siano concretamente utilizzati per l'installazione o la costruzione dell'impianto (cfr., altresì, sul punto, Cass. 20 novembre 2019, n. 30138; Cass. n. 11693 del 2021); -pertanto, appare evidente che il motivo, formulato con esclusivo riferimento all'insussistenza degli elementi della prima fattispecie, non aggredisce l'altra ratio decidendi della sentenza impugnata in base alla quale il modulo fotovoltaico «non [era] suscettibile di utilizzazioni diverse dalla produzione di energia pulita» e, dunque, erano sussistenti anche i presupposti per l'agevolazione Iva ai sensi del n. 127 sexies cit.; ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza. (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 18641 del 27/07/2017; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Sez.

L, Sentenza n. 3386 del 11/02/2011; Sez. 3, Sentenza n. 24540 del 20/11/2009 ;Cass. 3965 del 19/03/2002); -per le suesposte considerazioni, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre va dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato; - appare opportuno disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità rientrando la controversia in più ampio contenzioso regolamentato anche in tal senso dalle sopra richiamate precedenti ordinanze della Corte.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 17521 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente principale e controricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] (Italia) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, largo Somalia, 67; - controricorrente, ricorrente in via incidentale - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3131/24/2020, depositata in data 22 dicembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (Italia) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 2526/18/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano che aveva accolto il ricorso della suddetta società avverso avviso di accertamento emesso per il recupero della maggiore i.v.a. richiesta in relazione ad un'operazione di cessione di moduli fotovoltaici; -il giudice di appello, confermando, sul punto, la decisione della Commissione provinciale, ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l'applicazione dell'aliquota i.v.a. agevolata al 10°h atteso che "non era contestato che, dal punto di vista tecnico, il modulo fotovoltaico integra[sse] il generatore di energia dell'impianto e non [fosse] suscettibile di utilizzazioni diverse dalla produzione di energia pulita"; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] (Italia) s.r.I., la quale propone ricorso incidentale condizionato; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - l'Agenzia delle entrate e la società contribuente hanno depositato rispettive memorie. [OSCURATO:PERSONA] - preliminarmente, quanto alla istanza di trattazione in pubblica udienza avanzata dall'Agenzia delle entrate di cui alla memoria, va osservato che, in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437) e non vertendosi in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8093); -va, altresì, esaminata l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla contribuente in memoria con riguardo alle controversie tra le medesime parti, relative ad altre annualità, definite con ordinanze della Corte di Cassazione del 5/5/2021 n. 11690, del 5/5/2021 n. 11692, del 30/03/2021 n. 8740, del 5/05/2021 n. 11693. In particolare, ad avviso della controricorrente, tali pronunce avrebbero l'efficacia estensiva del giudicato esterno in quanto l'applicabilità dell'aliquota Iva agevolata (del 10%) dipenderebbe dall'accertato status di "impianto" o di bene necessario alla costruzione di impianti del modulo fotovoltaico cablato commercializzato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. cioè da elementi fattuali, quali le sue caratteristiche tecniche, insuscettibili di variazione da un anno all'altro; -tale eccezione è destituita di fondamento; -invero, premesso che "In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata; né il diritto dell'Unione europea, così come costantemente interpretato dalla Corte di Giustizia, impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l'autorità di cosa giudicata di una decisione, con riguardo al medesimo tributo, in relazione ad un diverso periodo di imposta, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione, salvo le ipotesi, assolutamente eccezionali, di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno, ovvero di pratica impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento comunitario ovvero di contrasto con una decisione definitiva della Commissione europea emessa prima della formazione del giudicato" (da ultimo, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5939 del 04/03/2021), nella specie, avuto riguardo alle sentenze richiamate dalla controricorrente, in alcune di esse (n. 11690 del 2021 e n. 11692 del 2021) questa Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia con cui si denunciava la violazione degli artt. 2697 c.c., 16, primo e secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, nonché del n. 127-sexies della tabella A, parte terza, allegata a tale decreto, sul rilievo non già della accertata caratteristica intrinseca (status) di "impianto" dei moduli fotovoltaici cablati commercializzati ma della non contestazione, nei casi di specie, della destinazione dei beni ceduti alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile e, dunque, del concreto utilizzo degli stessi per la costruzione dell'impianto ("nel caso in esame, non risulta che l'Amministrazione finanziaria abbia contestato siffatta destinazione") e, in altre pronunce, ha "rigettato" il ricorso principale dell'Agenzia per violazione o falsa applicazione degli artt. 16, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 127-quinquies, tabella A, parte terza, in quanto trattavasi di censure sostanzialmente inammissibili (Cass. n. 11693 del 2021 in cui si legge testualmente che "il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi; infatti, la sentenza di appello è fondata non già sull'applicazione della richiamata fattispecie agevolativa di cui al n. 127 -quinquies della tabella A, ma sull'applicazione della diversa fattispecie di cui al successivo n. 127-sexies"e Cass. n. 8740 del 2021 in cui la Corte - soffermandosi sulla diversa questione della dedotta, da parte dell'Amministrazione, violazione dell'art. 11 della I. n. 212/2000 per lesione dell'affidamento in ragione delle risposte rese in sede d'interpello, ha ritenuto inammissibile l'altra censura sulla dedotta violazione del 125 quinquies per sopravvenuta carenza d'interesse, affermando che "il motivo è inammissibile, in quanto la resistenza della ratio decidendi aggredita con il secondo motivo di ricorso rende del tutto irrilevante l'esame del motivo di ricorso con cui si contesta l'esistenza di altra ratio, ritenuta erronea, in quanto in nessun caso la fondatezza di tale ultimo motivo potrebbe produrre l'annullamento della sentenza"); non viene, pertanto, in rilievo, con riferimento alle richiamate sentenze, l'effetto vincolante dell'eccepito giudicato esterno, non venendo in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, suscettibili di produrre effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta; -con l'unico motivo del ricorso principale si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 16, primo e secondo comma, d. P. R. n. 633 del 1972, nonché del n. 127-sexies (rectius: n. 127-quinquies) della tabella A, parte terza, allegata a tale decreto, per aver la sentenza impugnata ritenuto applicabile a tali operazioni l'aliquota i.v.a agevolata del 10°/0 ravvisando i moduli fotovoltaici oggetto delle cessioni quali componenti essenziali per la costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare senza che fosse necessaria alcuna verifica in concreto circa l'effettiva utilizzazione del bene quale componente di un impianto fotovoltaico; - il motivo si profila inammissibile per difetto di interesse; - infatti - come eccepito dalla società contribuente in controricorso- premesso il fondamento della sentenza impugnata su due autonome rationes decidendi (1) "non è contestato che dal punto di vista tecnico il modulo foto voltaico integra il generatore di energia dell'impianto... ciò che rileva, dunque, è la capacità di produrre energia" (prima ratio); 2) non è suscettibile di utilizzazioni diverse dalla produzione di energia pulita (seconda ratio), il motivo di ricorso aggredisce soltanto la prima, quella resa sulla riconosciuta applicabilità del n. 125 quinquies della tabella A, parte terza, (unica norma della cui falsa applicazione si sia effettivamente doluta l'Amministrazione, come confermato anche in memoria, sebbene sia stato erroneamente richiamato nella rubrica del motivo il n. 127-sexies della detta Tabella) non risultando censurato, nel corpo dell'articolazione del motivo, l'inciso contenuto a pag. 6 della sentenza impugnata secondo cui [il modulo fotovoltaico] "non è suscettibile di utilizzazioni diverse dalla produzione di energia pulita", che implica la riferibilità anche al n. 127 sexies cit.; - va, al riguardo, altresì precisato che nel ricorso di primo grado la società contribuente aveva chiesto l'applicazione dell'aliquota agevolata tanto in relazione al quinquies quanto al sexies e che la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente si era espressa in relazione ad entrambe le norme (vv. pagg. 11-12 del controricorso, con decisione), venendo aggredita in appello dall'Agenzia in relazione ad entrambi i profili; - come noto, l'art. 16, d.P.R. n. 633 del 1972, nella formulazione applicabile ai fatti in esame, fissa, al primo comma, nella misura del 20 per cento della base imponibile dell'operazione l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto; - aggiunge, al secondo comma del medesimo articolo, che l'aliquota è ridotta al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nella allegata tabella A; - tale tabella A, Parte III, al numero 127-quinquies, menziona, tra gli altri, gli «impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica»; - il successivo numero 127-sexies ammette, invece, all'aliquota agevolata «i beni, escluse materie prime e semi lavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127 -quínquies»; - l'interpretazione letterale e sistematica delle due disposizioni conduce a ritenere che la prima fattispecie trova applicazione a tutte le cessioni che hanno per oggetto impianti idonei a produrre calore energia, indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche degli impianti stessi (cfr. Cass. 20 marzo 2019, n. 7788); -la seconda fattispecie, invece, interessa le sole cessioni dei componenti finiti di impianti, a condizione che siano concretamente utilizzati per l'installazione o la costruzione dell'impianto (cfr., altresì, sul punto, Cass. 20 novembre 2019, n. 30138; Cass. n. 11693 del 2021); -pertanto, appare evidente che il motivo, formulato con esclusivo riferimento all'insussistenza degli elementi della prima fattispecie, non aggredisce l'altra ratio decidendi della sentenza impugnata in base alla quale il modulo fotovoltaico «non [era] suscettibile di utilizzazioni diverse dalla produzione di energia pulita» e, dunque, erano sussistenti anche i presupposti per l'agevolazione Iva ai sensi del n. 127 sexies cit.; ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza. (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 18641 del 27/07/2017; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Sez. L, Sentenza n. 3386 del 11/02/2011; Sez. 3, Sentenza n. 24540 del 20/11/2009 ;Cass. 3965 del 19/03/2002); -per le suesposte considerazioni, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre va dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato; - appare opportuno disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità rientrando la controversia in più ampio contenzioso regolamentato anche in tal senso dalle sopra richiamate precedenti ordinanze della Corte. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara a
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