CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13991/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt.624, 625, nn. 2 e 7 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si duole dell'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e congruamente dalla Corte di merito (cfr. seconda e terza pagina della motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/03