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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 23157/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e dalla minorata difesa.

Rilevato che il ricorrente articola i seguenti motivi di ricorso.

I) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.

La Corte di merito ha errato nel riconoscere l'aggravante della minorata difesa per essere stato il furto commesso in orario notturno.

Il fatto è stato commesso nel centro di Sanremo all'interno di uno stabile dotato di telecamere funzionanti.

II) Carenza assoluta di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen.; carenza di motivazione in ordine alla richiesta della sua applicazione nel minimo edittale, come richiesto nei motivi quarto e sesto dell'appello.

Considerato che la sentenza è sorretta da conferente apparato argomentativo sui punti dedotti dalla difesa.

Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo recentemente sul tema della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen., hanno stabilito il seguente principio di diritto: "La commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto" (così Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095); rilevato, quanto alla presenza delle telecamere sul /ocus commissi delicti, che la Corte di merito ha correttamente sottolineato come tali telecamere non consentissero una sorveglianza in tempo reale ed un possibile intervento in continenti delle Forze di polizia a tutela del bene (in ordine a tale profilo le Sezioni Unite citate hanno precisato in motivazione:"L'esistenza di un siffatto impianto potrà essere valorizzata per escludere la circostanza aggravante de qua nei casi in cui l'impianto di videoripresa, atto di per sé a consentire ex post l'individuazione dei responsabili del reato, sia collegato alla centrale operativa di polizia o di un istituto di vigilanza privata, sì da consentire il tempestivo accorrere di soccorsi.

In altri casi in cui l'impianto sia spento o altrimenti disattivato dal soggetto agente, o sia privo del collegamento con centrali operative delle forze dell'ordine o di istituti di vigilanza privati, la sua installazione non rileverà ai fini dell'esclusione della circostanza aggravante in esame").

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la giustificazione dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen. si rinviene nella parte motivazionale in cui la Corte di merito si esprime in termini di congruità della pena irrogata, ponendo in evidenza la negativa personalità dell'imputato e il disvalore del fatto per modalità di esecuzione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 5 aprile 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e dalla minorata difesa. Rilevato che il ricorrente articola i seguenti motivi di ricorso. I) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen. La Corte di merito ha errato nel riconoscere l'aggravante della minorata difesa per essere stato il furto commesso in orario notturno. Il fatto è stato commesso nel centro di Sanremo all'interno di uno stabile dotato di telecamere funzionanti. II) Carenza assoluta di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen.; carenza di motivazione in ordine alla richiesta della sua applicazione nel minimo edittale, come richiesto nei motivi quarto e sesto dell'appello. Considerato che la sentenza è sorretta da conferente apparato argomentativo sui punti dedotti dalla difesa. Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo recentemente sul tema della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen., hanno stabilito il seguente principio di diritto: "La commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto" (così Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095); rilevato, quanto alla presenza delle telecamere sul /ocus commissi delicti, che la Corte di merito ha correttamente sottolineato come tali telecamere non consentissero una sorveglianza in tempo reale ed un possibile intervento in continenti delle Forze di polizia a tutela del bene (in ordine a tale profilo le Sezioni Unite citate hanno precisato in motivazione:"L'esistenza di un siffatto impianto potrà essere valorizzata per escludere la circostanza aggravante de qua nei casi in cui l'impianto di videoripresa, atto di per sé a consentire ex post l'individuazione dei responsabili del reato, sia collegato alla centrale operativa di polizia o di un istituto di vigilanza privata, sì da consentire il tempestivo accorrere di soccorsi. In altri casi in cui l'impianto sia spento o altrimenti disattivato dal soggetto agente, o sia privo del collegamento con centrali operative delle forze dell'ordine o di istituti di vigilanza privati, la sua installazione non rileverà ai fini dell'esclusione della circostanza aggravante in esame"). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la giustificazione dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen. si rinviene nella parte motivazionale in cui la Corte di merito si esprime in termini di congruità della pena irrogata, ponendo in evidenza la negativa personalità dell'imputato e il disvalore del fatto per modalità di esecuzione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 aprile 2023
Sentenza Cassazione n. 23157/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris