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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2025

Cassazione n. 04708/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli emessa in data 04/07/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto disporsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 827 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. con motivazione contestuale nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], senza nulla disporre in ordine al sequestro della somma di euro 4.200,00 rinvenuta in contanti presso il domicilio dell'imputato e sottoposta a sequestro.

In data 04/07/2025, ad integrazione della sentenza pubblicata mediante lettura in data 19 maggio 2025, il medesimo giudice emetteva ordinanza de plano con la quale disponeva la confisca della somma di denaro pari ad euro 4.200,00, rilevando che il procedimento n. 1642/21 si era concluso con sentenza di applicazione della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza nulla disporre con riguardo alla predetta somma di denaro, rinvenuta in contanti nella disponibilità dell'imputato al momento dell'esecuzione della misura cautelare e che detta somma doveva considerarsi provento del reato, tenuto conto dell'ammissione dei fatti resa dal [OSCURATO:PERSONA] contestualmente alla richiesta di applicazione della pena.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui, ad integrazione del dispositivo della sentenza emessa in data 19/05/2025 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata disposta la confisca per equivalente della predetta somma, affidandolo a due motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. per essere il provvedimento di confisca affetto da abnormità in quanto adottato dopo l'emissione della sentenza ed in assenza di contraddittorio.

Il ricorrente rileva che il giudice per le indagini preliminari non argomenta alcunché né nel dispositivo né nella motivazione della sentenza e che, per di più, il sequestro non costituiva oggetto dell'accordo tra le parti che ha determinato la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.

La difesa cita precedenti di legittimità in tema di abnormità della confisca disposta dal giudice della cognizione in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, secondo i quali, in casi del genere, è possibile porre rimedio soltanto con l'impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento di cui all'articolo 676 cod. proc. pen., segnalando che, nella specie, era anche decorso il termine per proporre l'impugnazione avverso la sentenza.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla concreta riconducibilità della somma ai fatti di reato, laddove il giudice, nell'ordinanza, ha rilevato che la somma sequestrata debba considerarsi "provento di reato", attesa la "ammissione dei fatti resa contestualmente alla richiesta di applicazione della pena".

Sul punto, la difesa osserva che l'ammissione dell'imputato concerne la sua responsabilità in ordine ai reati contestati e non la riconducibilità agli stessi delle somme oggetto di sequestro, essendosi l'imputato limitato ad ammettere i fatti di cui ai capi di imputazione, in cui la somma sottoposta a sequestro neanche è menzionata; aggiunge la difesa che la somma sequestrata non può essere ricondotta con certezza all'attività illecita oggetto di contestazioni in assenza di qualsivoglia elemento a sostegno, tenuto anche conto che la somma potrebbe essere frutto della lecita attività lavorativa svolta dal [OSCURATO:PERSONA], il quale è titolare di una regolare ditta individuale che compie operazioni di cassa in contanti ovvero potrebbe essere della di lui moglie; inoltre, trattandosi di sequestro per equivalente, sarebbe stato necessario individuare con certezza il collegamento diretto della somma al fatto di reato per poterla identificare quale provento o profitto.

3. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione contro il provvedimento impugnato, con conseguente obbligo di trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione.

3.1. Nella giurisprudenza di legittimità si registrano due orientamenti.

Secondo un primo indirizzo, non è ricorribile per cassazione il provvedimento emesso de plano dal giudice, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., atteso che avverso tale provvedimento è consentito unicamente proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice che lo ha emesso.

Ne consegue che, qualora il ricorso sia stato proposto, esso va dichiarato inammissibile in quanto non può trovare applicazione il principio della conversione dell'impugnazione indicato nell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non avendo natura di impugnazione l'opposizione in sede di esecuzione (ex multis, Sez. 2, n. 39625 del 11/05/2004, Tomasoni, Rv. 230368-01; Sez. 2, n. 47699 del 14/11/2003, Sangiorgio, Rv. 227590-01).

Il richiamato orientamento fonda sul presupposto che il principio enunciato nell'art. 568 cod. proc. pen. si riferisce all'errore del mezzo di impugnazione contro un provvedimento impugnabile e non all'errore nella scelta del rimedio contro il provvedimento che la legge considera non impugnabile, bensì solo, ad istanza di parte, revocabile o annullabile dallo stesso giudice che lo ha emesso.

Altro, prevalente e maggiormente condivisibile, indirizzo, pur riconoscendo che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, emessa ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non è suscettibile di ricorso per cassazione ma solo di opposizione innanzi allo stesso giudice, afferma che l'eventuale ricorso in cassazione presentato dalla parte, anziché essere dichiarato inammissibile, va riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (tra gli altri, Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166-01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv. 259454-01; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079-01; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano, Rv. 228605-01; Sez. 3, n. 34403 del 27/05/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225717-01).

Come riportato nella relazione del Massimario della Corte che, a suo tempo, ha segnalato il contrasto, le Sezioni Unite penali non sono state investite direttamente della questione, pur avendo affermato, quanto all'applicabilità per analogia della disciplina generale delle impugnazioni al procedimento d'esecuzione, che l'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione prevista dagli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen. non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta al medesimo giudice, allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio (Sez.

U, n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220577-01).Secondo le Sezioni Unite, ove si ritenga che possa trovare applicazione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., tale interpretazione non determina un richiamo all'intero sistema delle impugnazioni, poiché essa deriva, invece, dal più generale principio (in tal senso, anche Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221-01) di conservazione dei valori giuridici, da cui sorgono come corollari quello della "conservazione dell'atto giuridico", quando lo stesso presenti i caratteri essenziali per la sua collocazione nella categoria correttamente individuata, e quello utile per inutile non vitiatur, di cui v'è larga applicazione nel codice di rito (cfr. anche Sez. 3, n. 14724/2004, cit., nel senso che il principio di conservazione degli atti ha una portata di carattere generale, che va anche al di là dell'applicazione civilistica di cui agli artt. 1376 e 1424 cod. civ. e che la disposizione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. altro non è che un'attuazione particolare di quel principio).

Da ciò deriva, in tema di restituzione di cose sequestrate, che, qualora sia stato proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso de plano ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione deve qualificarsi come opposizione, quale unico rimedio consentito ai sensi della seconda parte del quarto comma dell'art. 667 cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione.

3.2. Tale preferibile impostazione interpretativa (tra le altre Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, [OSCURATO:PERSONA] s.r.1, Rv. 271460-01, di cui si ripercorrono le condivisibili argomentazioni) deve pertanto essere applicata al caso di specie, in cui, senza instaurazione del contraddittorio, è stata disposta de plano la confisca della predetta somma di denaro, mentre, ai sensi dell'art. 667 comma 4 cit. è sancita la necessità, dopo l'adozione del primo provvedimento, della proposizione dell'opposizione, in quanto ulteriore sede di merito che non va sottratta al contradditorio delle parti.

4. Ne deriva che, qualificato il ricorso come opposizione, va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli quale giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli quale giudice dell'esecuzione.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli emessa in data 04/07/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto disporsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 827 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. con motivazione contestuale nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], senza nulla disporre in ordine al sequestro della somma di euro 4.200,00 rinvenuta in contanti presso il domicilio dell'imputato e sottoposta a sequestro. In data 04/07/2025, ad integrazione della sentenza pubblicata mediante lettura in data 19 maggio 2025, il medesimo giudice emetteva ordinanza de plano con la quale disponeva la confisca della somma di denaro pari ad euro 4.200,00, rilevando che il procedimento n. 1642/21 si era concluso con sentenza di applicazione della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza nulla disporre con riguardo alla predetta somma di denaro, rinvenuta in contanti nella disponibilità dell'imputato al momento dell'esecuzione della misura cautelare e che detta somma doveva considerarsi provento del reato, tenuto conto dell'ammissione dei fatti resa dal [OSCURATO:PERSONA] contestualmente alla richiesta di applicazione della pena. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui, ad integrazione del dispositivo della sentenza emessa in data 19/05/2025 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata disposta la confisca per equivalente della predetta somma, affidandolo a due motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. per essere il provvedimento di confisca affetto da abnormità in quanto adottato dopo l'emissione della sentenza ed in assenza di contraddittorio. Il ricorrente rileva che il giudice per le indagini preliminari non argomenta alcunché né nel dispositivo né nella motivazione della sentenza e che, per di più, il sequestro non costituiva oggetto dell'accordo tra le parti che ha determinato la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. La difesa cita precedenti di legittimità in tema di abnormità della confisca disposta dal giudice della cognizione in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, secondo i quali, in casi del genere, è possibile porre rimedio soltanto con l'impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento di cui all'articolo 676 cod. proc. pen., segnalando che, nella specie, era anche decorso il termine per proporre l'impugnazione avverso la sentenza. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla concreta riconducibilità della somma ai fatti di reato, laddove il giudice, nell'ordinanza, ha rilevato che la somma sequestrata debba considerarsi "provento di reato", attesa la "ammissione dei fatti resa contestualmente alla richiesta di applicazione della pena". Sul punto, la difesa osserva che l'ammissione dell'imputato concerne la sua responsabilità in ordine ai reati contestati e non la riconducibilità agli stessi delle somme oggetto di sequestro, essendosi l'imputato limitato ad ammettere i fatti di cui ai capi di imputazione, in cui la somma sottoposta a sequestro neanche è menzionata; aggiunge la difesa che la somma sequestrata non può essere ricondotta con certezza all'attività illecita oggetto di contestazioni in assenza di qualsivoglia elemento a sostegno, tenuto anche conto che la somma potrebbe essere frutto della lecita attività lavorativa svolta dal [OSCURATO:PERSONA], il quale è titolare di una regolare ditta individuale che compie operazioni di cassa in contanti ovvero potrebbe essere della di lui moglie; inoltre, trattandosi di sequestro per equivalente, sarebbe stato necessario individuare con certezza il collegamento diretto della somma al fatto di reato per poterla identificare quale provento o profitto. 3. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione contro il provvedimento impugnato, con conseguente obbligo di trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione. 3.1. Nella giurisprudenza di legittimità si registrano due orientamenti. Secondo un primo indirizzo, non è ricorribile per cassazione il provvedimento emesso de plano dal giudice, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., atteso che avverso tale provvedimento è consentito unicamente proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice che lo ha emesso. Ne consegue che, qualora il ricorso sia stato proposto, esso va dichiarato inammissibile in quanto non può trovare applicazione il principio della conversione dell'impugnazione indicato nell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non avendo natura di impugnazione l'opposizione in sede di esecuzione (ex multis, Sez. 2, n. 39625 del 11/05/2004, Tomasoni, Rv. 230368-01; Sez. 2, n. 47699 del 14/11/2003, Sangiorgio, Rv. 227590-01). Il richiamato orientamento fonda sul presupposto che il principio enunciato nell'art. 568 cod. proc. pen. si riferisce all'errore del mezzo di impugnazione contro un provvedimento impugnabile e non all'errore nella scelta del rimedio contro il provvedimento che la legge considera non impugnabile, bensì solo, ad istanza di parte, revocabile o annullabile dallo stesso giudice che lo ha emesso. Altro, prevalente e maggiormente condivisibile, indirizzo, pur riconoscendo che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, emessa ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non è suscettibile di ricorso per cassazione ma solo di opposizione innanzi allo stesso giudice, afferma che l'eventuale ricorso in cassazione presentato dalla parte, anziché essere dichiarato inammissibile, va riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (tra gli altri, Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166-01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv. 259454-01; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079-01; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano, Rv. 228605-01; Sez. 3, n. 34403 del 27/05/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225717-01). Come riportato nella relazione del Massimario della Corte che, a suo tempo, ha segnalato il contrasto, le Sezioni Unite penali non sono state investite direttamente della questione, pur avendo affermato, quanto all'applicabilità per analogia della disciplina generale delle impugnazioni al procedimento d'esecuzione, che l'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione prevista dagli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen. non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta al medesimo giudice, allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio (Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220577-01).Secondo le Sezioni Unite, ove si ritenga che possa trovare applicazione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., tale interpretazione non determina un richiamo all'intero sistema delle impugnazioni, poiché essa deriva, invece, dal più generale principio (in tal senso, anche Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221-01) di conservazione dei valori giuridici, da cui sorgono come corollari quello della "conservazione dell'atto giuridico", quando lo stesso presenti i caratteri essenziali per la sua collocazione nella categoria correttamente individuata, e quello utile per inutile non vitiatur, di cui v'è larga applicazione nel codice di rito (cfr. anche Sez. 3, n. 14724/2004, cit., nel senso che il principio di conservazione degli atti ha una portata di carattere generale, che va anche al di là dell'applicazione civilistica di cui agli artt. 1376 e 1424 cod. civ. e che la disposizione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. altro non è che un'attuazione particolare di quel principio). Da ciò deriva, in tema di restituzione di cose sequestrate, che, qualora sia stato proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso de plano ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione deve qualificarsi come opposizione, quale unico rimedio consentito ai sensi della seconda parte del quarto comma dell'art. 667 cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione. 3.2. Tale preferibile impostazione interpretativa (tra le altre Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, [OSCURATO:PERSONA] s.r.1, Rv. 271460-01, di cui si ripercorrono le condivisibili argomentazioni) deve pertanto essere applicata al caso di specie, in cui, senza instaurazione del contraddittorio, è stata disposta de plano la confisca della predetta somma di denaro, mentre, ai sensi dell'art. 667 comma 4 cit. è sancita la necessità, dopo l'adozione del primo provvedimento, della proposizione dell'opposizione, in quanto ulteriore sede di merito che non va sottratta al contradditorio delle parti. 4. Ne deriva che, qualificato il ricorso come opposizione, va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli quale giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli quale giudice dell'esecuzione. Così de
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